Imprenditore Commerciale: Obblighi Legali, Contabilità e Collaboratori nel Diritto d'Impresa Italiano

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Imprenditore Commerciale: Definizione e Contesto

Abbiamo già visto che, in relazione alla natura e al tipo di attività che svolgono, gli imprenditori che non sono agricoli sono necessariamente commerciali (art. 2195 c.c.).

  • È un imprenditore commerciale colui che esercita un'attività considerata commerciale dalla legge.

Attività Commerciali

Le attività commerciali comprendono:

  • l’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
  • l’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
  • le attività di trasporto;
  • l’attività bancaria e assicurativa;
  • altre attività ausiliarie delle precedenti (es. agenti di commercio, mediatori, commissionari, spedizionieri ecc.).

Lo Statuto dell'Imprenditore Commerciale

L'imprenditore commerciale è soggetto a un particolare statuto, cioè a un insieme di diritti e di obblighi particolari che comprendono:

  • la pubblicità legale;
  • la contabilità;
  • la soggezione al fallimento e alle altre procedure concorsuali in caso di insolvenza.

La Pubblicità Legale

Il Registro delle Imprese

Gli imprenditori commerciali sono sottoposti a un sistema particolare di pubblicità legale, che si attua attraverso l'iscrizione nel Registro delle Imprese e consente a tutti coloro che entrano in contatto con essi (banche, fornitori, enti pubblici, dipendenti ecc.) di conoscere gli atti e i fatti principali che li riguardano.

Il Registro delle Imprese è un elenco di imprese tenuto da un apposito ufficio istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di ogni provincia, che opera sotto la vigilanza di un giudice appositamente delegato dal Presidente del Tribunale.

Soggetti Obbligati all'Iscrizione

In base al codice civile, sono obbligati all'iscrizione nel registro generale delle imprese:

  • gli imprenditori individuali che esercitano un'attività commerciale (esclusi i piccoli imprenditori);
  • le società commerciali e mutualistiche (indipendentemente dalla natura dell'attività svolta);
  • altri soggetti come gli enti pubblici economici (enti pubblici che svolgono attività commerciale) e i consorzi tra le imprese.

Termini e Modalità dell'Iscrizione

Quando un imprenditore è obbligato a iscriversi nel Registro delle Imprese, deve presentare entro 30 giorni dall'inizio dell'attività di impresa una domanda di iscrizione all'ufficio del Registro delle Imprese nella cui provincia ha stabilito la sede principale dell'impresa. Nel Registro delle Imprese devono essere iscritte anche, sempre entro 30 giorni dall'evento, le eventuali modificazioni dell'attività dell'imprenditore, cioè degli elementi contenuti nella domanda d'iscrizione, e l'eventuale cessazione dell'attività.

La domanda di iscrizione di un imprenditore individuale deve indicare:

  • le generalità del titolare dell'impresa (cioè il cognome, il nome, la data di nascita, la cittadinanza ecc.);
  • la ditta (cioè il nome utilizzato dall'imprenditore per l'esercizio della sua attività);
  • l'oggetto sociale (cioè l’attività che l'imprenditore intende svolgere);
  • la sede dell'impresa e il cognome e il nome degli eventuali rappresentanti.

Efficacia Dichiarativa dell'Iscrizione

L'iscrizione o la mancata iscrizione nel Registro delle Imprese producono i seguenti effetti:

  • presunzione assoluta di conoscenza dei fatti iscritti: i fatti iscritti si presumono conosciuti dai terzi senza possibilità di prova contraria e sono sempre opponibili o efficaci nei confronti dei terzi;
  • presunzione relativa di ignoranza dei fatti non iscritti: i fatti non iscritti si presumono ignoti ai terzi fino a prova contraria e sono opponibili o efficaci nei confronti dei terzi dimostrando che ne erano a conoscenza.

Procedura Telematica di Iscrizione

A partire dal 2010 l'iscrizione al Registro delle Imprese deve essere effettuata in modo telematico, così come ormai previsto per tutti gli adempimenti che hanno come destinatario un ente della Pubblica Amministrazione. In particolare, tutte le comunicazioni destinate al Registro delle Imprese devono essere effettuate attraverso un'apposita procedura telematica chiamata Comunicazione Unica, grazie alla quale si effettua, contemporaneamente, l'iscrizione a più enti (Registro delle Imprese, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate). La pratica di Comunicazione Unica è costituita da un insieme di file contenenti diversi modelli destinati ai vari soggetti coinvolti, ed è valida ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi. Essa deve essere inviata, previa apposizione della firma digitale, all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente, che provvederà a inoltrarla tempestivamente anche agli altri enti.

La Contabilità dell'Imprenditore Commerciale

Nell'esercizio della sua attività ogni imprenditore cerca di tenere sotto controllo l'attività svolta documentando tutte le operazioni compiute. La documentazione delle attività realizzate dall'imprenditore, tuttavia, non dipende solo dalla sua volontà, ma è imposta anche dalla legge, che obbliga tutti gli imprenditori commerciali alla tenuta di una regolare contabilità.

Obbligo di Contabilità

L'obbligo di tenere una regolare contabilità vale per tutti coloro che sono sottoposti allo statuto dell'imprenditore commerciale e, quindi, per tutti gli imprenditori a esclusione di quelli agricoli e dei piccoli imprenditori. Questo obbligo è posto a tutela degli stessi imprenditori, ma soprattutto a tutela dei creditori dell'impresa, perché le scritture contabili possono costituire mezzi di prova dei loro diritti nei confronti dell'imprenditore.

Gli obblighi contabili cui è sottoposto un imprenditore sono sempre più numerosi e consistenti e variano in relazione alla normativa di settore (civile, fiscale, societaria, previdenziale ecc.). Tuttavia, ci limitiamo qui a fare riferimento agli obblighi previsti dal codice civile in materia di statuto dell'imprenditore. In base al codice civile, l’imprenditore commerciale è obbligato a tenere il libro giornale e il libro degli inventari (art. 2214 c.c.).

Il Libro Giornale

Il libro giornale è un registro cronologico in cui devono essere indicate giorno per giorno tutte le operazioni relative all'esercizio dell'impresa.

In pratica: nel libro giornale l'imprenditore deve annotare ogni giorno le operazioni effettuate per conto della sua impresa (gli acquisti e le vendite effettuati, gli incassi ricevuti e i pagamenti eseguiti, i crediti e i debiti verso terzi ecc.).

Il Libro degli Inventari

Il libro degli inventari è un registro che deve contenere l'indicazione e la valutazione del patrimonio dell'impresa, cioè l'insieme delle attività e delle passività dell'impresa, a una certa data. Se si tratta di imprenditori individuali, il libro degli inventari deve contenere anche l'indicazione dei beni personali dell'imprenditore, in quanto, in base al principio generale sulla responsabilità patrimoniale del debitore, egli è responsabile per i debiti dell'impresa con tutto il suo patrimonio, cioè con tutti i suoi beni presenti e futuri, quindi anche con i suoi beni personali.

L'inventario deve essere redatto e sottoscritto dall'imprenditore all'inizio della sua attività (cosiddetto inventario iniziale o d'apertura) e poi in seguito deve essere redatto ogni anno (inventario annuale). Esso deve contenere l'elenco di tutti i beni a disposizione dell’imprenditore e si chiude con il bilancio dell'impresa, che deve dimostrare “con evidenza e verità” gli utili conseguiti o le perdite subite nell'esercizio dell'attività.

Altre Scritture Contabili Obbligatorie

Oltre al libro giornale e al libro degli inventari, il codice civile fa riferimento anche alla tenuta di tutte le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e alla conservazione in modo ordinato per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

Scritture Contabili Facoltative o Ausiliarie

Oltre alle scritture appena citate, che sono comunque obbligatorie ma soltanto per alcuni imprenditori, ogni imprenditore, infine, può tenere tutte le altre scritture contabili che ritenga utili per una chiara e ordinata gestione dell'attività dell'impresa.

In pratica: un commerciante che gestisce due negozi di vendita può tenere dei libri giornale sezionali, nei quali può riportare separatamente le operazioni relative ai due esercizi commerciali.

Modalità di Tenuta delle Scritture Contabili

Le scritture contabili di un’impresa sono sottoposte ad alcune formalità, per garantirne la regolarità e impedirne eventuali modifiche successive. In particolare, l'imprenditore deve:

  • provvedere alla numerazione progressiva in ogni pagina dei libri e delle altre scritture contabili prima di iniziare a utilizzarle;
  • tenere le scritture «secondo le norme di un’ordinata contabilità», cioè sulla base dei principi tecnico-contabili previsti dalle discipline aziendalistiche, senza spazi in bianco, senza interlinee, senza trasporti in margine, senza abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

Strumenti Informatici per la Contabilità

L'art. 2215-bis c.c. (introdotto dal D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni nella L. n. 2/2009) prevede la possibilità che i libri contabili, le scritture e tutta la documentazione possano essere formati e tenuti con strumenti informatici, purché sia garantita la conformità dei documenti agli originali e l'effettiva leggibilità dei documenti conservati.

In caso di tenuta telematica di scritture e documentazione, gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione sono assolti mediante apposizione, almeno una volta all'anno, di una marcatura temporale (un'informazione che contiene la data e l'ora associate al documento informatico, per attribuire allo stesso una data certa che consente di renderlo opponibile ai terzi) e della firma digitale dell'imprenditore o di un altro soggetto da lui delegato (che consente di riconoscere la provenienza dei documenti, l'identità del firmatario e garantirne integrità e riservatezza).

Conservazione delle Scritture Contabili

In base alla legge, le scritture contabili e la corrispondenza relativa all'impresa devono essere conservate per 10 anni dalla data dell'ultima registrazione: di fatto l'eventuale perdita o l'eventuale distruzione delle scritture e della corrispondenza, prima del termine previsto dalla legge, anche per una causa non imputabile all'imprenditore, equivale alla loro mancanza, e l'imprenditore è sottoposto a sanzione.

Ulteriori Obblighi Documentali

Le disposizioni sin qui esaminate, che si riferiscono a quanto previsto dalla normativa civilistica, non esauriscono certo la mole di adempimenti a cui è sottoposto un imprenditore commerciale. Chi avvia un'attività imprenditoriale, infatti, è soggetto anche a tutta un'altra serie di disposizioni normative relative a esigenze specifiche dei vari aspetti della gestione aziendale.

Il Fallimento e le Procedure Concorsuali

Un ulteriore obbligo derivante dallo statuto dell'imprenditore commerciale è riferito ai casi in cui questi venga a trovarsi in una situazione di insolvenza o di difficoltà nell'adempiere alle sue obbligazioni.

In pratica: l’imprenditore non è in grado di restituire il prestito ottenuto da una banca, non può pagare un debito a un fornitore, non riesce a pagare una cambiale, si fa protestare un assegno ecc.

Il Fallimento e le Altre Procedure Concorsuali

Quando le situazioni di insolvenza non sono occasionali, ma si verificano con una certa frequenza, segno che l'imprenditore non è più in grado di far fronte al pagamento dei propri debiti con il patrimonio a disposizione, egli è sottoposto al fallimento o alle altre procedure concorsuali.

Si tratta di una serie di istituti giuridici, previsti a tutela dei creditori, attraverso i quali essi si rivolgono al giudice per chiedere una tutela per poter riscuotere i propri crediti. La procedura di fallimento può essere richiesta dallo stesso imprenditore in difficoltà, ma molto più spesso viene chiesta dai creditori che non riescono a riscuotere le somme dovute. Quando tale procedura viene attivata, nessun creditore può più agire singolarmente sul patrimonio del debitore, ma viene avviata dal Tribunale un'azione collettiva a difesa di tutti i creditori.

La Par Condicio Creditorum

Il Tribunale procede alla nomina di un liquidatore (curatore fallimentare) che ha il compito di vendere tutti i beni dell'imprenditore e con il ricavo, soddisfare i creditori in maniera integrale oppure, laddove questo non sia possibile, in misura proporzionale al proprio credito, garantendo il principio di parità di trattamento (par condicio creditorum) ed evitando quindi che alcuni creditori riscuotano l'intero credito e altri, che agiscono con ritardo, possano non riscuotere nulla.

Conseguenze del Fallimento

Il fallimento è la procedura concorsuale più importante, ma non l'unica, e provoca per il soggetto fallito una serie di conseguenze negative dal punto di vista sia patrimoniale sia personale (perdita della disponibilità giuridica dei propri beni, perdita del diritto di stare in giudizio, obbligo di consegnare la documentazione relativa al fallimento, sostituzione da parte del curatore nell'impresa ecc.).

Procedure Alternative al Fallimento

Esistono, inoltre, diverse altre procedure concorsuali alternative al fallimento, come la liquidazione coatta amministrativa (una procedura che si applica solo ad alcune categorie di imprese, come quelle bancarie, assicurative o le imprese cooperative), il concordato preventivo (una procedura attraverso cui l'imprenditore ricerca un accordo con i suoi creditori per non essere dichiarato fallito), l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

I Collaboratori dell'Imprenditore Commerciale

Tipologie di Collaboratori

Di solito, un imprenditore commerciale non opera da solo nell'esercizio della sua attività di produzione o di scambio di beni o di servizi, ma si avvale della collaborazione di altre persone.

I collaboratori o ausiliari dell'imprenditore possono essere dei lavoratori subordinati, che sono inseriti nella organizzazione dell'impresa e operano «alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore» (art. 2094 c.c.), oppure dei lavoratori autonomi, che agiscono nell'interesse e per conto dell'imprenditore ma non sono suoi dipendenti.

In pratica: è un lavoratore dipendente l'impiegato addetto ai rapporti con i fornitori, mentre è un collaboratore autonomo il commercialista incaricato di tenere la contabilità.

I Rappresentanti dell'Imprenditore

In particolare, la legge riconosce ad alcuni dipendenti dell'impresa un potere di rappresentanza, cioè il potere di agire giuridicamente con i terzi in nome e per conto dell'imprenditore.

In pratica: un rappresentante dell'imprenditore può concludere dei contratti, sottoscrivere delle cambiali e degli altri titoli di credito, ricevere o effettuare dei pagamenti e così via.

I collaboratori subordinati, rappresentanti dell'imprenditore commerciale, che hanno un potere di rappresentanza più o meno ampio a seconda della posizione all'interno dell'organizzazione dell'impresa, sono:

  • l’institore;
  • il procuratore;
  • il commesso.

L'Institore

L'institore (art. 2203 c.c.), dirigente di grado più elevato all’interno dell’impresa, è la persona preposta dall'imprenditore all'esercizio dell'impresa oppure di una sua sede secondaria o di un ramo particolare. L'institore ha un potere di rappresentanza generale, anche in materia processuale, salvo, se non è stato autorizzato espressamente, il potere di alienare e costituire ipoteca su beni immobili. L'imprenditore può ampliare o restringere i poteri dell'institore con una procura institoria.

Il Procuratore

Il procuratore (art. 2209 c.c.), quadro o dirigente intermedio, è un dipendente rappresentante dell'imprenditore che può compiere tutti gli atti relativi all'esercizio dell'impresa oppure di una sede o di un ramo particolare, pur senza esservi preposto. Il procuratore ha un potere di rappresentanza generale ma, di regola, non in materia processuale, salvo che non sia necessario compiere atti urgenti o chiedere misure di carattere cautelare. L'imprenditore può limitare o ampliare i poteri del procuratore con un'apposita procura. In pratica: è un procuratore dell'imprenditore il direttore delle risorse umane o il responsabile dell'ufficio commerciale di un'azienda.

Il Commesso

Il commesso (art. 2210 c.c.) è un dipendente dell'imprenditore a contatto diretto con la clientela e con un potere di rappresentanza limitato, nel senso che, se non è stabilito diversamente, può compiere soltanto gli atti collegati normalmente all'attività che è incaricato di svolgere. Le eventuali limitazioni dei poteri dei commessi devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In pratica: sono commessi l'impiegato di una banca o di un'assicurazione, il dipendente addetto alla vendita in un negozio, il cameriere di un ristorante, la cassiera di un cinema o di una discoteca, il commesso viaggiatore di un'impresa e così via.

Gli Ausiliari dell'Imprenditore Commerciale

Definizione e Ruolo

Nello svolgimento della sua attività, un imprenditore commerciale può avvalersi delle prestazioni di collaboratori autonomi. Anche i collaboratori autonomi o ausiliari devono seguire le eventuali istruzioni e le eventuali direttive del titolare dell'impresa ma, a differenza dei lavoratori subordinati, non operano alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e, quando svolgono la loro attività in modo professionale e organizzato, sono a loro volta imprenditori commerciali, in quanto esercitano un'attività ausiliaria.

I principali collaboratori autonomi di un imprenditore commerciale sono:

  • il commissionario;
  • lo spedizioniere;
  • l'agente di commercio;
  • il mediatore.

Il Commissionario

Il commissionario (art. 1731 c.c.) è colui che, in base a un contratto, si obbliga ad acquistare o a vendere alcuni beni, per conto di un'altra persona, imprenditore committente, ma in nome proprio, in cambio di una somma di denaro o provvigione.

In pratica: in un contratto di commissione può essere stabilita una provvigione, a favore del commissionario, pari al 5% del prezzo di acquisto o vendita delle merci.

Il contratto di commissione è un mandato senza rappresentanza, che ha come oggetto la conclusione di uno o più contratti di vendita: il commissionario acquista o vende beni nell'interesse altrui ma, nei confronti dei terzi, agisce in nome proprio e non "spende" il nome del committente, con il quale i terzi non hanno alcun rapporto giuridico; è il commissionario che acquista i diritti e assume gli obblighi che derivano dal contratto di compravendita e poi, a sua volta, deve trasferirli al committente con un contratto successivo.

Il commissionario, che non è responsabile nei confronti del committente nel caso di inadempimento dell'altro contraente (a meno che non abbia assunto espressamente la garanzia dell'adempimento: cosiddetto star del credere), può acquistare o vendere per sé o per altre persone i beni che è stato incaricato di vendere o di acquistare soltanto se si tratta di beni con un prezzo corrente o predeterminato dal committente.

In pratica: il commissionario non è tenuto a risarcire i danni al committente se l'acquirente non paga il prezzo pattuito o se il venditore non consegna la cosa venduta, a meno che il contratto o gli usi non prevedano espressamente questa garanzia aggiuntiva a carico del commissionario.

Lo Spedizioniere

Lo spedizioniere (art. 1737 c.c.) è colui che, in base a un contratto, assume l'incarico di spedire delle merci, cioè di concludere un contratto di trasporto di merci, in nome proprio ma per conto di un'altra persona e di compiere tutte le operazioni accessorie al trasporto. Lo spedizioniere può anche eseguire personalmente il trasporto (cosiddetto spedizioniere-vettore).

L'Agente di Commercio

L'agente di commercio (art. 1742 c.c.) è una persona che, in base a un contratto, assume l'incarico di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto di un'altra persona, imprenditore o preponente e in cambio di una provvigione.

L'agente di commercio può essere senza rappresentanza, quando si limita a raccogliere gli ordini della clientela, o con rappresentanza, quando conclude contratti in nome proprio ma per conto dell'imprenditore (cosiddetto rappresentante di commercio).

In pratica: un commesso viaggiatore che promuove le vendite di profumi e di articoli per la casa prodotti da un'impresa non può assumere lo stesso incarico, se non è consentito espressamente nel contratto, per conto di un'altra impresa concorrente.

Le parti possono inserire nel contratto un patto di non concorrenza, con il quale l'agente si obbliga a non fare concorrenza al preponente dopo la cessazione del rapporto di agenzia; tale patto, che deve essere stipulato per iscritto, deve riferirsi alla medesima zona e clientela e ai medesimi beni o servizi che formano oggetto del contratto di agenzia e non può avere una durata superiore a due anni dalla cessazione del rapporto di agenzia (art. 1751-bis c.c.).

In pratica: è nullo il patto con il quale il titolare di un'agenzia immobiliare si impegna nei confronti del preponente, dopo la conclusione del rapporto di agenzia, a non promuovere la vendita di polizze assicurative o di prodotti finanziari nella stessa zona.

Il Mediatore

Il mediatore (art. 1754 c.c.) è colui che, in base a un contratto, mette in relazione due o più persone per la conclusione di un determinato affare, senza vincoli di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Se l'affare viene concluso per effetto del suo intervento, il mediatore ha diritto alla provvigione; se l'affare non viene concluso, invece, ha diritto al rimborso delle spese solamente nel caso in cui abbia ricevuto l'incarico da una delle parti.

In pratica: se incarica un mediatore di trovare un acquirente dell'azienda e in seguito decide di non vendere più, di regola, un imprenditore deve rimborsare al mediatore le spese che ha sostenuto per una perizia del valore dell'azienda, per l'avviso pubblicato su alcuni quotidiani, per la stampa di materiale pubblicitario, ecc.

Voci correlate: