Inefficacia dei Contratti: Nullità e Annullabilità - Differenze e Casi Specifici

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Inefficacia dei Contratti

Un contratto è inefficace quando non produce alcun effetto giuridico, ovvero non fa sorgere obbligazioni tra le parti.

Contratti Nulli

I contratti nulli sono quelli che, fin dall'origine, non producono alcun effetto e non generano obbligazioni, come se non fossero mai stati stipulati. La nullità determina l'assoluta inefficacia del contratto.

Ipotesi di Nullità

  • Mancanza di uno degli elementi essenziali del contratto al momento della sua conclusione.
  • Violazione di una norma imperativa di legge.

Contratti Annullabili

Un contratto annullabile, invece, è un contratto che nasce valido e produce effetti giuridici, generando obbligazioni tra le parti. Tuttavia, esso può essere impugnato da una delle parti a causa di un vizio o di un difetto. Se il contratto viene impugnato con successo, viene annullato. Con l'annullamento, il contratto cessa di essere vincolante e vengono meno anche gli effetti prodotti in precedenza. L'annullabilità determina quindi una forma di inefficacia successiva del contratto.

Esempio: In un contratto di compravendita annullabile, se una parte impugna il contratto e ottiene l'annullamento, il contratto si considera come mai esistito. Di conseguenza, il venditore dovrà restituire il prezzo ricevuto e l'acquirente dovrà restituire il bene.

Ipotesi di Annullabilità

  • Presenza di tutti gli elementi essenziali per l'esistenza e la validità del contratto, ma con la presenza di un vizio o difetto, come la mancanza di capacità di agire di uno dei contraenti o l'esistenza di un vizio del consenso.

Ulteriori Precisazioni sull'Annullabilità

  • Legittimato ad agire per l'annullamento del contratto è il contraente che ha subito il vizio o il difetto.
  • Il diritto di impugnare il contratto non è perpetuo, ma è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni.
  • In un contratto annullabile per dolo o errore, il termine di prescrizione decorre dal momento della scoperta del dolo o dell'errore.
  • In un contratto annullabile per violenza o intimidazione, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui cessano la violenza o l'intimidazione.
  • In un contratto annullabile per mancanza di capacità di agire, il termine di prescrizione decorre dal raggiungimento della maggiore età o dalla cessazione della rappresentanza legale, salvo che il rappresentante legale non impugni il contratto prima.

La Convalida

La convalida è la sanatoria del vizio o del difetto che rende annullabile il contratto. Attraverso la convalida, il contratto diventa valido e non più impugnabile. La convalida può essere effettuata dalla parte che ha subito il vizio o il difetto.

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