Inquadramento Giuridico e Tipologie della Corruzione nel Diritto Penale

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1. Concetto di Corruzione

La **corruzione** può essere definita come l'atto di sollecitare o ricevere un **beneficio** per sé o per terzi, tramite donazioni, presentazioni o proposte, da parte di un'autorità, un **pubblico ufficiale**, un giurato, un arbitro, un esperto o qualsiasi altra persona coinvolta nell'esercizio di funzioni pubbliche, con l'obiettivo di compiere un **atto contrario ai doveri** inerenti al suo ufficio. Tale condotta può costituire o meno un reato e può essere giuridicamente vietata o meno.

2. Natura Giuridica del Reato

In dottrina si discute se si tratti di un **crimine bilaterale** o di due reati distinti. In questo senso, Luzon Cuesta afferma che, sebbene a volte la giurisprudenza abbia considerato la corruzione come un crimine a carattere bilaterale (STS 19 settembre 1986), che richiederebbe un pactum sceleris tra le due parti coinvolte, in realtà si considera che sia un **reato unilaterale**, per cui ciascuno risponde del proprio reato (corruzione attiva o passiva), pur applicandosi le norme sulla partecipazione criminale.

Così, la fattispecie della corruzione si configura come un'attività formale o semplice, per la cui consumazione **non è richiesto** che l'Amministrazione subisca un pregiudizio dalle attività illecite. Il tipo si considera **compiuto** nel momento in cui si riceve, si sollecita o si accetta il dono, la presentazione, la promessa o l'offerta, sebbene i tempi di realizzazione varino a seconda delle modalità specifiche adottate dalle autorità coinvolte.

3. Classificazioni della Corruzione

Corruzione Passiva

All'interno della corruzione passiva si possono distinguere due categorie: **corruzione propria** e **corruzione impropria**.

Corruzione Propria

La corruzione propria è regolata dagli **articoli 419-421 del Codice Penale (CP)** e può includere anche il primo comma dell'articolo 425.

  • L'ipotesi più grave è disciplinata dall'art. 419 CP, che punisce l'autorità o l'ufficiale che, per sé o per terzi, sollecita o riceve, direttamente o tramite intermediari, un dono, un regalo o accetta un'offerta o una promessa, al fine di compiere, nell'esercizio del suo ufficio, un **atto o un'omissione che costituisce reato**. Si sottolinea che l'atto non deve necessariamente essere un reato contro la pubblica amministrazione, ma deve essere un'attività criminale nell'esercizio del mandato.
  • La dottrina discute se il dono, regalo o promessa debbano avere una **valenza economica**. Rodríguez Mourullo ritiene che la risposta debba essere affermativa, poiché un comportamento senza contenuto finanziario potrebbe essere ricondotto ad altri tipi di reato, come il traffico di influenze.
  • La **consumazione** avviene con la semplice richiesta, anche se il funzionario non accetta il beneficio.
  • L'art. 420 CP regola un **corso attenuato** di corruzione passiva propria, relativo a un atto ingiusto che non costituisce reato, basandosi, ai fini della pena, sull'effettiva esecuzione o meno di tale atto ingiusto. Per "atto illecito" si intende "qualsiasi azione contraria alla legge, inclusi i reati amministrativi e civili in senso lato" (STS 709/94 del 28 marzo).
  • Ancora più attenuata è la fattispecie dell'art. 421 CP, che criminalizza una condotta di natura **negligente**, ovvero l'astenersi dal compiere un atto nell'esercizio del suo ufficio, quando altrimenti si ricadrebbe in altre fattispecie previste dal codice. In ogni caso, l'omissione non può costituire un reato, escludendo così gli obblighi derivanti dal diritto penale.
  • Come corruzione passiva propria deve essere intesa anche la condotta prevista dall'art. 425, comma 1, primo periodo, CP, che punisce il comportamento tipico volto a compiere un atto proprio del suo ufficio. Luzon ritiene che questo sia un tipo residuale rispetto agli artt. 419 e 420, e di difficile differenziazione.

Corruzione Impropria

La seconda forma di corruzione passiva, ovvero quella **impropria**, è regolata dall'art. 425, comma 2, paragrafi 1 e 2, e dall'art. 426 CP.

  • Secondo quest'ultima disposizione (art. 426 CP), il comportamento tipico consiste nell'accettare doni o regali offerti in considerazione della propria funzione o al fine di compiere un atto **proibito dalla legge**.
  • Il riferimento all'art. 425 deve essere inteso per evitare che le forme più lievi di corruzione rimangano impunite. La frase "eseguito come premio" aggrava la pena al paragrafo 2, se l'atto compiuto è un reato.

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