Integrazione Sovranazionale e Trattati Internazionali: Il Ruolo della Costituzione Spagnola

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Integrazione Sovranazionale e Diritto Costituzionale Spagnolo

L'integrazione sovranazionale rappresenta una revisione della concezione tradizionale della sovranità esterna dello Stato, in quanto implica che alcuni poteri siano esercitati da un soggetto sovranazionale, distinto dagli Stati membri. Di conseguenza, molti eventi e i loro effetti si dispiegano attraverso norme sovranazionali senza bisogno di riconoscimento, esecuzione o sviluppo da parte dello Stato.

Dal punto di vista giuridico, le organizzazioni sovranazionali sono caratterizzate dal creare un vero e proprio sistema che produce i suoi effetti direttamente nei vari Stati che compongono l'organizzazione. Ciò richiede che entrambi i sistemi, quello statale e quello sovranazionale, siano congiunti.

Il Senso Costituzionale dell'Integrazione

La Costituente spagnola, consapevole della necessità di superare il quadro dello Stato-nazione e della futura partecipazione della Spagna a questi nuovi forum, ha previsto lo strumento costituzionale che avrebbe permesso tale integrazione.

L'Articolo 93 della Costituzione Spagnola (CE), nel suo primo paragrafo, afferma: "Mediante legge organica si potrà autorizzare la stipulazione di trattati con cui si attribuisca a un'organizzazione o istituzione internazionale l'esercizio di competenze derivate dalla Costituzione."

L'Art. 93 della CE è stato concepito e applicato finora pensando a una realtà sovranazionale specifica: l'integrazione nell'ambito della Comunità Europea (oggi Unione Europea). Tuttavia, possono esserci altre organizzazioni sovranazionali alle quali la Spagna potrebbe aderire.

La Conclusione dei Trattati Internazionali in Spagna

Il potere di concludere trattati internazionali spetta in primo luogo al Governo nazionale, sebbene l'espressione formale del consenso dello Stato a un trattato sia di competenza del Re.

La Costituzione ha previsto, inoltre, l'intervento del Parlamento nel processo di conclusione dei trattati, rafforzando così la legittimità democratica di tali norme. Tuttavia, questo intervento del potere legislativo non è uniforme per tutti i trattati internazionali.

Esistono tre tipi di trattati, classificati in base alla loro diversa rilevanza politica e costituzionale, che modulano l'azione del Parlamento:

  • Trattati che comportano il trasferimento di competenze (Art. 93 CE)

    In primo luogo, l'Art. 93 della CE disciplina la conclusione di trattati "con cui è attribuito a un'organizzazione internazionale o istituzione l'esercizio delle competenze in virtù della Costituzione". Questo tipo di trattato, studiato appositamente per l'integrazione della Spagna in quella che è oggi l'Unione Europea, implica un effettivo trasferimento dell'esercizio della sovranità a un organismo sovranazionale.

  • Trattati che richiedono previa autorizzazione parlamentare (Art. 94.1 CE)

    L'Art. 94.1 della CE prevede la seconda procedura di partecipazione parlamentare per la conclusione di trattati internazionali. Questo è il caso in cui il consenso dello Stato a trattati specifici richiede l'approvazione parlamentare, concessa da entrambe le Camere, ma senza assumere la forma di legge.

    Le ipotesi per cui è richiesta tale autorizzazione includono i trattati che rientrano in uno dei seguenti casi:

    • Trattati di carattere politico.
    • Trattati militari.
    • Trattati che incidono sull'integrità territoriale dello Stato o sui diritti e doveri fondamentali di cui al Titolo I della CE.
    • Trattati che comportano obblighi finanziari per l'Erario.
    • Trattati che comportano la modifica o l'abrogazione di qualsiasi legge, o che richiedono misure legislative per la loro esecuzione.
  • Trattati di cui il Governo deve informare le Camere (Art. 94.2 CE)

    Infine, l'Art. 94.2 della CE prevede una terza procedura interna per la conclusione di trattati, in cui il Governo deve solo informare le Camere di tale conclusione. Si tratta dei trattati non inclusi nelle categorie degli Artt. 93 e 94.1.

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