Invalidità e Notifica degli Atti Amministrativi: Principi Chiave del Diritto Italiano
Classificato in Diritto & Giurisprudenza
Scritto il in
italiano con una dimensione di 4,99 KB
Articolo 62: Cause di Nullità degli Atti Amministrativi
Gli atti delle autorità pubbliche sono nulli nei seguenti casi:
- Violazione dei diritti e delle libertà oggetto di tutela costituzionale.
- Emanazione da parte di un organo manifestamente incompetente per materia o territorio.
- Contenuto impossibile.
- Atti che costituiscono reato penale o che sono emanati a seguito di esso.
- Emanazione in violazione delle procedure o delle norme stabilite per legge, specialmente quelle che contengono le regole fondamentali per la formazione della volontà degli organi collegiali.
- Atti contrari a quanto espresso o desumibile dalla legge per l'acquisizione di poteri o funzioni, se non per i requisiti essenziali per l'acquisizione stessa.
- Qualsiasi altro caso espressamente previsto da una disposizione di legge.
Nullità delle Disposizioni Amministrative
Saranno inoltre nulle le disposizioni amministrative che violano la Costituzione, le leggi o altre disposizioni amministrative superiori, che disciplinano materie riservate alla legge, e che stabiliscono la retroattività di norme penali sfavorevoli o restrittive dei diritti individuali.
Obblighi di Notifica degli Atti Amministrativi (Riferimento Art. 58 LRJ)
AVVISO: ART. 58 LRJ
- Si devono notificare agli interessati le decisioni e le azioni amministrative che riguardano i loro diritti e interessi, come previsto nel successivo articolo.
- Tutte le comunicazioni devono essere inviate entro il termine di dieci giorni dalla data di emissione dell'atto, e devono contenere il testo integrale della risoluzione, indicando se è amministrativamente definitiva, l'indicazione dei rimedi a disposizione, l'organo a cui devono essere presentati e il termine per la presentazione dei ricorsi, salvo che gli interessati possano esercitare, se necessario, qualsiasi altro mezzo ritenuto opportuno.
- Le notifiche che contengono il testo integrale dell'atto ma omettono alcune delle altre prescrizioni del comma precedente hanno effetto a decorrere dalla data in cui il richiedente compie attività che implicano la conoscenza del contenuto e della portata della risoluzione o agisce in base all'avviso o alla risoluzione, o in caso di eventuali azioni appropriate.
- Fatto salvo il paragrafo precedente, e al solo scopo di soddisfare l'obbligo di comunicazione entro la durata massima delle procedure, sarà sufficiente la notifica contenente almeno il testo integrale della risoluzione e l'avviso di tentativo debitamente accreditato.
Conclusione del Procedimento Amministrativo (Legge 30/1992)
Articolo 109: Modalità di Chiusura del Percorso Amministrativo
Il percorso amministrativo si conclude con:
- La risoluzione di eventuali ricorsi.
- Le deliberazioni del procedimento di revoca di cui all'Articolo 107, comma 2.
- Le decisioni degli organi amministrativi che non hanno un superiore, salvo diversa disposizione di legge.
- Le deliberazioni di altri organi dell'amministrazione, quando una legge o un regolamento lo preveda.
- Gli accordi, patti, convenzioni o contratti che concludono la procedura.
Articolo 75: Atti Amministrativi di Chiusura (Legge 26/2010)
Nel campo della gestione del governo, la conclusione degli atti amministrativi degli organi amministrativi avviene tramite:
Atti degli Organi Superiori
- Il Presidente della Generalitat, il Governo, gli amministratori e, se del caso, il Primo Ministro e il Ministro precedente, e il Vicepresidente o i Vicepresidenti.
- I segretari generali, gli amministratori delegati e i consigli di amministrazione di enti pubblici ed enti dipendenti dalla gestione del Governo in materia di personale.
- Qualsiasi altro organismo che agisce in base a competenze di un organismo la cui azione conclude il procedimento.
- Gli organi che non hanno un superiore, salvo diversa disposizione di legge.
- Altri organismi, se stabilito da una norma.
Atti Amministrativi di Chiusura Specifici
Gli atti amministrativi di chiusura sono:
- La risoluzione di appello.
- La risoluzione delle procedure di reclamo o contestazione di cui all'articolo 79.
- Gli accordi, patti, convenzioni o contratti che hanno effetto di completamento della procedura.
L'effetto del deposito del ricorso implica che gli organi direttivi degli enti pubblici o degli enti dipendenti dall'Amministrazione sopra menzionata agiscono come consulenti del dipartimento di assegnazione, salvo diversa disposizione di legge.
Gli accordi e le risoluzioni adottate dagli organi costitutivi del governo locale comportano la chiusura amministrativa nei casi stabiliti dalla normativa in materia di governo locale.