Invalidità e Notifica degli Atti Amministrativi: Principi Chiave del Diritto Italiano

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Articolo 62: Cause di Nullità degli Atti Amministrativi

Gli atti delle autorità pubbliche sono nulli nei seguenti casi:

  • Violazione dei diritti e delle libertà oggetto di tutela costituzionale.
  • Emanazione da parte di un organo manifestamente incompetente per materia o territorio.
  • Contenuto impossibile.
  • Atti che costituiscono reato penale o che sono emanati a seguito di esso.
  • Emanazione in violazione delle procedure o delle norme stabilite per legge, specialmente quelle che contengono le regole fondamentali per la formazione della volontà degli organi collegiali.
  • Atti contrari a quanto espresso o desumibile dalla legge per l'acquisizione di poteri o funzioni, se non per i requisiti essenziali per l'acquisizione stessa.
  • Qualsiasi altro caso espressamente previsto da una disposizione di legge.

Nullità delle Disposizioni Amministrative

Saranno inoltre nulle le disposizioni amministrative che violano la Costituzione, le leggi o altre disposizioni amministrative superiori, che disciplinano materie riservate alla legge, e che stabiliscono la retroattività di norme penali sfavorevoli o restrittive dei diritti individuali.

Obblighi di Notifica degli Atti Amministrativi (Riferimento Art. 58 LRJ)

AVVISO: ART. 58 LRJ

  1. Si devono notificare agli interessati le decisioni e le azioni amministrative che riguardano i loro diritti e interessi, come previsto nel successivo articolo.
  2. Tutte le comunicazioni devono essere inviate entro il termine di dieci giorni dalla data di emissione dell'atto, e devono contenere il testo integrale della risoluzione, indicando se è amministrativamente definitiva, l'indicazione dei rimedi a disposizione, l'organo a cui devono essere presentati e il termine per la presentazione dei ricorsi, salvo che gli interessati possano esercitare, se necessario, qualsiasi altro mezzo ritenuto opportuno.
  3. Le notifiche che contengono il testo integrale dell'atto ma omettono alcune delle altre prescrizioni del comma precedente hanno effetto a decorrere dalla data in cui il richiedente compie attività che implicano la conoscenza del contenuto e della portata della risoluzione o agisce in base all'avviso o alla risoluzione, o in caso di eventuali azioni appropriate.
  4. Fatto salvo il paragrafo precedente, e al solo scopo di soddisfare l'obbligo di comunicazione entro la durata massima delle procedure, sarà sufficiente la notifica contenente almeno il testo integrale della risoluzione e l'avviso di tentativo debitamente accreditato.

Conclusione del Procedimento Amministrativo (Legge 30/1992)

Articolo 109: Modalità di Chiusura del Percorso Amministrativo

Il percorso amministrativo si conclude con:

  • La risoluzione di eventuali ricorsi.
  • Le deliberazioni del procedimento di revoca di cui all'Articolo 107, comma 2.
  • Le decisioni degli organi amministrativi che non hanno un superiore, salvo diversa disposizione di legge.
  • Le deliberazioni di altri organi dell'amministrazione, quando una legge o un regolamento lo preveda.
  • Gli accordi, patti, convenzioni o contratti che concludono la procedura.

Articolo 75: Atti Amministrativi di Chiusura (Legge 26/2010)

Nel campo della gestione del governo, la conclusione degli atti amministrativi degli organi amministrativi avviene tramite:

Atti degli Organi Superiori

  1. Il Presidente della Generalitat, il Governo, gli amministratori e, se del caso, il Primo Ministro e il Ministro precedente, e il Vicepresidente o i Vicepresidenti.
  2. I segretari generali, gli amministratori delegati e i consigli di amministrazione di enti pubblici ed enti dipendenti dalla gestione del Governo in materia di personale.
  3. Qualsiasi altro organismo che agisce in base a competenze di un organismo la cui azione conclude il procedimento.
  4. Gli organi che non hanno un superiore, salvo diversa disposizione di legge.
  5. Altri organismi, se stabilito da una norma.

Atti Amministrativi di Chiusura Specifici

Gli atti amministrativi di chiusura sono:

  • La risoluzione di appello.
  • La risoluzione delle procedure di reclamo o contestazione di cui all'articolo 79.
  • Gli accordi, patti, convenzioni o contratti che hanno effetto di completamento della procedura.

L'effetto del deposito del ricorso implica che gli organi direttivi degli enti pubblici o degli enti dipendenti dall'Amministrazione sopra menzionata agiscono come consulenti del dipartimento di assegnazione, salvo diversa disposizione di legge.

Gli accordi e le risoluzioni adottate dagli organi costitutivi del governo locale comportano la chiusura amministrativa nei casi stabiliti dalla normativa in materia di governo locale.

Voci correlate: