Iter Criminis: Fasi del Reato, Atti Preparatori e Tentativo nel Diritto Penale Italiano

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Iter Criminis: Gli Atti Preparatori, il Tentativo e la Consumazione del Reato

Introduzione

L'iter criminis è il processo attraverso cui si commette un reato, e può variare dall'adozione della risoluzione criminosa e la preparazione dei mezzi necessari, fino al completamento degli atti esecutivi e alla produzione del risultato tipico, ove appropriato.

Durante l'esecuzione di tutti gli elementi del reato, compreso, se del caso, il risultato, si dice che il reato è stato consumato. In tali casi, l'autore del comportamento è soggetto alla sanzione prevista nella disciplina del reato specifico: Art. 61 c.p.: "Quando la legge stabilisce la pena, si intende che essa si applica ai responsabili del reato consumato".

Tuttavia, non è necessario che il reato sia stato consumato perché l'atto commesso sia punibile. Il Codice prevede norme di "estensione" della responsabilità penale per la punizione degli atti preparatori e del tentativo di reato.

In questa lezione si studiano le condizioni previste per punire gli atti che possono verificarsi durante le varie fasi in cui si può scomporre l'iter criminis.

Il nostro sistema di diritto penale contempla:

  • Atti preparatori eccezionali e specifici, in base ai quali si puniscono solo quelli espressamente indicati dalla legge (cospirazione, istigazione e provocazione, Artt. 17 e 18 c.p.) e solo per quanto riguarda i reati specificamente menzionati (Artt. 17, comma 3, e 18, comma 2, c.p.).
  • Tentativo generico (Art. 15 c.p.), con l'eccezione dei reati di mera condotta.

Tutte queste ipotesi – le fasi precedenti la consumazione – si caratterizzano per la discrepanza tra l'elemento oggettivo e quello soggettivo, non raggiungendo la piena consumazione del reato. Ciò implica la presenza di un elemento soggettivo dell'illecito.

Atti Preparatori

1. Norme di legge

Artt. 17 e 18 c.p.: sistema di incriminazione eccezionale degli atti preparatori.

2. Concetto

Gli atti preparatori sono fatti (non semplici pensieri o la mera risoluzione interna del reato) precedenti l'inizio della fase esecutiva e soggettivamente orientati alla consumazione del reato.

3. Classi

Il nostro Codice punisce solo tre tipi di atti preparatori:

  • "Si ha cospirazione quando due o più persone si accordano per commettere un reato e decidono di eseguirlo" (Art. 17, comma 1, c.p.).
  • "La proposta esiste quando chi ha deciso di commettere un reato invita un altro o altri a eseguirlo" (Art. 17, comma 2, c.p.).
  • "La provocazione esiste quando si incita direttamente, tramite la stampa, la radiodiffusione o qualsiasi altro mezzo idoneo a diffondere pubblicamente, o davanti a un pubblico di persone, alla perpetrazione di un reato" (Art. 18, comma 1, c.p.).

"L'apologia è punibile solo come forma di provocazione e se, per sua natura e circostanze, costituisce un incitamento diretto a commettere un reato".

Nel caso in cui il reato dovesse iniziare con atti esecutivi, gli atti preparatori sarebbero assorbiti dal tentativo o dalla consumazione, a seconda dei casi (principio di consunzione o di assorbimento, Art. 8, comma 3, c.p.).

Tuttavia, se non si va oltre gli atti preparatori per scelta di coloro che vi avevano partecipato, si avrebbe il recesso e la scusa per l'assoluzione; tuttavia, a differenza di quanto accade con il tentativo, il Codice non lo ha espressamente previsto.

Solo nell'Art. 18, ultimo comma, si afferma: "Se alla provocazione avesse fatto seguito la commissione del reato, essa è punibile come induzione".

4. Regole per la determinazione della pena

A differenza di quanto accade con il tentativo, la pena per l'autore di atti preparatori non è prevista dalla disciplina specifica di ciascuno dei reati, ma da un sistema comune: la riduzione di uno o due gradi rispetto alla pena prevista per il reato. Per esempio: Art. 141 c.p.

Il Tentativo

1. Norme di legge

Artt. 15, 16, 62, 63, 64, 638 c.p. Sistema di incriminazione generico del tentativo, con l'eccezione dei reati di mera condotta.

2. Definizione

Art. 16 c.p.: "Si ha tentativo quando il soggetto dà inizio all'esecuzione del reato direttamente mediante fatti esteriori, compiendo tutti o parte degli atti che oggettivamente dovrebbero produrre il risultato, e tuttavia questo non si produce per cause indipendenti dalla volontà dell'autore."

Il tentativo è una forma imperfetta di esecuzione del reato che, dal punto di vista soggettivo, richiede la presenza di dolo (non vi è alcun tentativo colposo), e dal punto di vista oggettivo, l'inizio dell'esecuzione del reato (a differenza della maggior parte degli atti preparatori), con la realizzazione di tutti o parte degli atti esecutivi (tentativo compiuto o tentativo incompiuto, rispettivamente), senza ottenere la produzione del risultato tipico (condizione negativa), per cause indipendenti dalla volontà dell'autore (in caso contrario, si configurerebbe il recesso nel tentativo).

3. Classi di Tentativo

A seconda che siano stati compiuti tutti o parte degli atti che oggettivamente potrebbero produrre il risultato, si possono distinguere:

  • a) Tentativo compiuto (es. si preme il grilletto e il proiettile non esce per un difetto dell'arma o perché il bersaglio si muove).
  • b) Tentativo incompiuto (es. non si arriva a premere il grilletto perché l'aggressore viene bloccato).

Comune a entrambe le forme di tentativo è che il risultato tipico non si verifica. Questa fase esecutiva è determinata dalla percezione degli atti esterni eseguiti, anche da parte di un osservatore imparziale. Se l'autore ritiene di aver compiuto tutti gli atti di esecuzione, ma oggettivamente non è così, si avrà tentativo incompiuto. Per le stesse ragioni, se l'autore ritiene di aver compiuto il delitto, ma oggettivamente la consumazione non si verifica, si avrà un tentativo.

Nella determinazione oggettiva si deve tener conto anche del piano dell'autore, per verificare se la fase di esecuzione sia terminata o meno. Tuttavia, se la produzione del risultato dipende dal caso e da sé sola, una volta compiuta l'azione esecutiva, si avrà tentativo compiuto. La consapevolezza dell'autore circa l'esistenza o meno di ulteriori interventi dopo il fallimento della sua azione iniziale può essere rilevante ai fini di sostenere il recesso.

Il solo obiettivo di stabilire la distinzione tra tentativo compiuto e tentativo incompiuto nasconde la difficoltà di configurare il tentativo compiuto in alcuni reati, dal momento che è difficile ammettere che si compiano tutte le azioni esecutive senza che il risultato si verifichi. Al di fuori di tale distinzione, non vi è alcuna differenza tra tentativo compiuto e incompiuto. Il rapporto tra loro è quello delle leggi sulla concorrenza, e non si vede come si possano conciliare le due forme, in quanto le fasi di realizzazione del reato sono un progressivo spostamento verso il suo compimento, e la fase precedente è assorbita nella successiva, salvo interruzioni che siano essenziali per l'attuazione. Le difficoltà di distinzione teorica sono risolte in pratica dalle regole di condanna, preferibilmente l'Art. 62 c.p.

Voci correlate: