IVA in Cile: Soggetti Passivi, Esenzioni e Credito d'Imposta

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Soggetti Passivi dell'IVA in Cile

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) in Cile colpisce diverse tipologie di persone e operazioni. In generale, sono soggetti passivi dell'IVA:

  • Persone fisiche o giuridiche che effettuano vendite o prestano servizi.
  • Importatori, sia abituali che occasionali.
  • Acquirenti, quando il venditore non residente non ha un domicilio o residenza in Cile.
  • Società, per le operazioni indicate nell'Art. 8, lettera C del DL 825 (ogni socio è responsabile).
  • Beneficiari di servizi, se il prestatore è un'entità estera (Art. 8, lettera E, applicabile a beni immobili e altri casi specifici).

Il Ministero della Legge è coinvolto nella definizione degli effetti del dazio fissato dal fondo imposte.

Esenzioni IVA in Cile (Art. 12, DL 825)

L'articolo 12 del Decreto Legge n. 825 stabilisce una serie di esenzioni dall'IVA. Queste includono, ma non sono limitate a:

Esenzioni relative a beni e operazioni:

  • Vendita di autoveicoli adibiti a determinati usi (con eccezioni per beni mobili e immobili, se trasferiti entro 12 mesi dall'acquisto, salvo contratti di leasing).
  • Trasferimenti a titolo di royalties di acqua ed elettricità.
  • Materie prime nazionali destinate all'importazione o all'esportazione (con requisiti specifici).
  • Beni acquistati da persone non soggette all'emissione di fatture.
  • Importazioni di beni da parte del Ministero della Difesa Nazionale e relative a macchinari bellici.

Esenzioni relative a soggetti e istituzioni:

  • Rappresentanze di paesi stranieri accreditati in Cile.
  • Istituzioni o organi internazionali in Cile.
  • Diplomatici e funzionari internazionali.
  • Passeggeri (per il bagaglio, con esenzioni doganali).
  • Equipaggio di aeromobili e navi (per il bagaglio, con esenzioni doganali).

Altre esenzioni:

  • Premi e trofei sportivi (non commerciali).
  • Opere eseguite da artisti nazionali.

Debito e Credito d'Imposta IVA

L'articolo 20 del DL 825 definisce il "debito d'imposta mensile" come la somma delle imposte sulle vendite e prestazioni effettuate nel periodo d'imposta (mensile).

Il credito d'imposta, come specificato nell'articolo 23, n. 1, è pari all'imposta sostenuta su:

  • Fatture per acquisti o utilizzo di servizi.
  • Importazioni di beni nello stesso periodo.

Hanno diritto al credito d'imposta i contribuenti che hanno pagato l'imposta su operazioni relative a:

  • Beni materiali o servizi destinati all'attività corrente (attività) o immobilizzazioni.
  • Spese generali relative all'attività del contribuente.
  • Fatture emesse per contratti di locazione.

Non si ha diritto al credito d'imposta per l'importazione o l'acquisizione di beni o servizi utilizzati in operazioni non soggette all'IVA (DL 825).

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