Legge sul Commercio Estero: Normative e Regolamentazioni in Messico
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TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Articolo 1. La presente legge ha lo scopo di regolare e promuovere il commercio estero, aumentare la competitività dell'economia nazionale, promuovere l'uso efficiente delle risorse produttive del paese, integrare opportunamente l'economia messicana nel mercato internazionale, difendere la produzione nazionale da pratiche sleali del commercio internazionale e contribuire ad accrescere il benessere della popolazione.
Articolo 2. Le disposizioni della presente legge sono obbligatorie e applicabili in tutta la Repubblica, senza pregiudizio per i trattati o accordi internazionali di cui il Messico è parte.
Articolo 3. Ai fini della presente legge, si intende per:
- I. Segreteria: il Ministero dell'Economia;
- II. Commissione: la Commissione per il commercio estero;
- III. Dazi antidumping: dazi compensativi;
- IV. Regolamento: le disposizioni di carattere generale emanate dal Segretariato;
- V. Norme: il regolamento di tale legge.
TITOLO II: POTERI DEL RAMO ESECUTIVO, DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE COMMISSIONI AUSILIARIE
CAPITOLO I: Poteri dell'Esecutivo Federale
Articolo 4. L'Esecutivo Federale deve avere le seguenti competenze:
- I. Creare, aumentare, diminuire o eliminare i dazi;
- II. Regolamentare, limitare o vietare l'esportazione, l'importazione o il transito dei flussi di merci;
- III. Stabilire misure per regolare o limitare le esportazioni o importazioni di beni attraverso accordi rilasciati;
- IV. Stabilire misure per regolare o limitare la circolazione e il transito di merci straniere nel paese;
- V. Condurre negoziati aziendali;
- VI. Coordinare, tramite il Segretariato, il coinvolgimento di enti del Servizio Civile della Federazione;
- VII. Coordinare, tramite il Segretariato, le agenzie del Codice Civile Servizio federale.
CAPITOLO II: Poteri del Ministero dell'Economia
Articolo 5. I poteri del Segretariato includono:
- I. Studiare, progettare e proporre modifiche tariffarie all'Esecutivo Federale;
- II. Elaborare e risolvere le indagini sulle misure di salvaguardia;
- III. Esplorare, pianificare, creare e modificare le misure di regolamentazione e le restrizioni all'importazione, all'esportazione, al movimento e al transito delle merci;
- IV. Fissare le modalità di origine;
- V. Concedere autorizzazioni preventive e assegnare le quote di esportazione e di importazione;
- VI. Stabilire i requisiti per la marcatura del paese d'origine;
- VII. Elaborare e risolvere le indagini relative a pratiche commerciali sleali;
- VIII. Consigliare gli esportatori messicani coinvolti in indagini all'estero riguardanti pratiche commerciali sleali, misure di salvaguardia o altri procedimenti che potrebbero ostacolare l'importazione in altri paesi;
- IX. Coordinare negoziati commerciali internazionali con le autorità competenti;
- X. Emanare disposizioni amministrative in conformità con i trattati o accordi internazionali sul commercio di cui il Messico è parte;
- XI. Stabilire programmi e meccanismi per lo sviluppo e la promozione dell'esportazione;
- XII. Emissione di regole per stabilire disposizioni generali sulla portata delle sue competenze;
- XIII. Altre funzioni espressamente assegnate dalle leggi e dai regolamenti.
CAPITOLO III: Commissioni Ausiliarie
Articolo 6. La Commissione consultiva per il commercio sarà obbligatoria per le agenzie della funzione pubblica del Servizio Federale in relazione alle materie di cui ai punti da I a V dell'articolo 4. Questa Commissione è responsabile del rilascio di pareri in materia di commercio estero in conformità con le disposizioni della presente legge.
Articolo 7. La Commissione Mista per la promozione delle esportazioni assisterà l'Esecutivo Federale in relazione alle autorità di cui alla Sezione VI dell'articolo 4 della presente legge.
Articolo 8. Il presidente e la segreteria tecnica di entrambe le commissioni saranno a carico del Segretariato. L'Esecutivo Federale determina gli enti e le organizzazioni che compongono ciascuna commissione e ne regola il funzionamento.
TITOLO III: ORIGINE DELLE MERCI
CAPITOLO UNO
Articolo 9. L'origine delle merci può essere determinata ai fini delle preferenze tariffarie, del marchio di origine del paese, dell'applicazione di dazi compensativi, delle quote e di altre misure stabilite a tale scopo. L'origine delle merci può essere nazionale, se si considera un singolo paese, o regionale, se si considerano più paesi.
Articolo 10. Le norme di origine devono essere presentate previo parere della Commissione e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Federazione. Queste regole devono basarsi su uno dei seguenti criteri:
- I. Modifica della classificazione tariffaria;
- II. Contenuto nazionale o regionale;
- III. Processi di produzione, lavorazione o trasformazione.
Articolo 11. Nell'importazione di beni soggetti al rispetto delle norme di origine, l'importatore deve dimostrare la loro origine nei tempi e nelle forme previste dalle ordinanze vigenti.
TITOLO IV: TASSE E MISURE DI REGOLAMENTAZIONE NON TARIFFARIE
CAPITOLO I: Tariffe
Articolo 12. Ai fini della presente legge, le tariffe sono imposte come tariffe generali di esportazione e di importazione, che possono essere:
- I. Ad valorem: se espresse in percentuale del valore in dogana delle merci;
- II. Specifiche: espresse in termini monetari per unità di misura;
- III. Miste: nel caso della combinazione delle due precedenti.
Articolo 13. Le tariffe di cui al precedente articolo possono assumere le seguenti forme:
- I. Contingente tariffario: fissazione di un livello tariffario per una certa quantità o valore di merci e un tasso diverso per le eccedenze;
- II. Tariffa stagionale: fissazione di livelli tariffari differenziati per periodi diversi dell'anno;
- III. Altre forme stabilite dall'Esecutivo Federale.
Articolo 14. Diverse tariffe possono essere istituite nell'ambito delle aliquote fiscali generali di esportazione e importazione nei casi previsti dai trattati internazionali o accordi commerciali di cui il Messico è parte.
CAPITOLO II: Misure di Controllo e Restrizioni
Sezione Prima: Disposizioni Generali
Articolo 15. Le misure di regolamentazione e le restrizioni alle esportazioni di beni di cui alla sezione III dell'articolo 4 possono essere stabilite nei seguenti casi:
- I. Per garantire la fornitura di beni di consumo di base per la popolazione e di materie prime ai produttori nazionali;
- II. In base alle disposizioni di trattati o accordi internazionali di cui il Messico è parte;
- III. Nel caso di prodotti sottoposti a restrizioni per specifica disposizione costituzionale;
- IV. Per preservare la fauna e la flora a rischio o in via di estinzione;
- V. Per mantenere le attività di valore storico, artistico o archeologico;
- VI. In situazioni di sicurezza nazionale non contemplate dalle norme ufficiali messicane.
Articolo 16. Le misure di regolamentazione e le restrizioni all'importazione o al transito di merci si applicano:
- I. Quando è temporaneamente necessario correggere squilibri nella bilancia dei pagamenti;
- II. Per regolamentare l'ingresso di beni usati o rifiuti;
- III. In base a trattati o accordi internazionali;
- IV. In risposta a restrizioni sulle esportazioni messicane applicate unilateralmente da altri paesi;
- V. Per impedire pratiche commerciali sleali;
- VI. Per ragioni di sicurezza nazionale, sanità pubblica, igiene o ecologia.
Articolo 17. L'istituzione di misure di regolamentazione e restrizioni deve essere preventivamente presentata alla Commissione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Federazione.
Articolo 18. La valutazione della Commissione deve basarsi su un'analisi economica dei costi e dei benefici derivanti dall'applicazione della misura, considerando l'impatto su prezzi, occupazione e competitività.
Articolo 19. In casi specifici (Art. 15 III-VI e Art. 16 VI), le autorità possono stabilire misure senza il parere preventivo della Commissione.
Articolo 20. Le merci soggette a restrizioni devono essere identificate in termini di nomenclatura tariffaria.
Sezione Seconda: Permessi, Quote e Marchio di Origine
Articolo 21. Spetta al Segretariato gestire i permessi di esportazione e importazione:
- I. I soggetti a revisione preventiva devono essere presentati alla Commissione;
- II. I formati e le procedure devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Federazione;
- III. La questione sarà risolta entro 15 giorni;
- IV. Le licenze devono indicare termini, condizioni, durata, valore e quantità.
Articolo 22. Nessuna autorizzazione preventiva verrà utilizzata per limitare l'importazione di beni nei casi previsti dall'Art. 16 V o per conformità alle norme ufficiali messicane.
Articolo 23. La quota di esportazione o importazione è la quantità massima di beni che possono essere movimentati. La gestione può avvenire tramite autorizzazione preventiva.
Articolo 24. Le quote saranno assegnate tramite gare pubbliche o progetti individuali.
Articolo 25. Il Segretariato può richiedere che le merci importate rechino un marchio d'origine visibile.
Sezione Terza: Altre Misure e Norme Ufficiali Messicane
Articolo 26. Il transito di merci è sottoposto alle norme ufficiali messicane in conformità con la legge. Le merci saranno identificate secondo la nomenclatura tariffaria.
Articolo 27. Qualsiasi altra azione amministrativa volta a limitare il commercio estero deve essere sottoposta al parere della Commissione prima dell'emanazione.
TITOLO V: PRATICHE COMMERCIALI SLEALI
CAPITOLO I: Disposizioni Generali
Articolo 28. Sono considerate pratiche commerciali sleali l'importazione di merci in regime di discriminazione di prezzo (dumping) o di sovvenzioni nel paese esportatore che causino lesioni a un'industria nazionale.
Articolo 29. L'accertamento di tali pratiche e l'istituzione di dazi compensativi avvengono tramite indagine amministrativa.
CAPITOLO II: Discriminazione di Prezzo
Articolo 30. La discriminazione di prezzo consiste nell'introduzione di beni nel paese a un prezzo inferiore al loro valore normale.
Articolo 31. Il valore normale è il prezzo comparabile di prodotti identici o simili destinati al mercato interno del paese d'origine.
Articolo 32. Per commercio si intende quello che riflette le normali condizioni di mercato tra acquirenti e venditori indipendenti.
Articolo 33. Per paesi con economia pianificata, si assume come valore normale il prezzo di un paese terzo con economia di mercato considerato sostituto.
Articolo 34. Se le merci provengono da un paese intermedio, il valore normale è comunque riferito al prezzo nel paese d'origine.
Articolo 35. Se il prezzo all'esportazione non è attendibile per via di accordi tra le parti, l'autorità può calcolarlo su basi ragionevoli.
Articolo 36. Il Segretariato opererà rettifiche per rendere comparabili il prezzo all'esportazione e il valore normale (differenze fisiche, quantità, oneri fiscali, ecc.).
CAPITOLO III: Sovvenzioni
Articolo 37. Per sovvenzione si intende:
- I. Il contributo finanziario concesso da un governo straniero o ente pubblico che conferisce un vantaggio a un'impresa o industria;
- II. Qualsiasi forma di sostegno al reddito o ai prezzi che conferisca un vantaggio.
Articolo 38. L'importo della sovvenzione è calcolato deducendo eventuali tasse o dazi all'esportazione pagati nel paese d'origine per compensare la sovvenzione stessa.
CAPITOLO IV: Danni all'Industria Nazionale
Articolo 39. Per danni si intendono:
- I. Danni materiali causati a un'industria nazionale;
- II. Minaccia di pregiudizio;
- III. Ritardo nella creazione di un'industria nazionale.
Articolo 40. L'industria nazionale comprende il totale dei produttori nazionali di prodotti identici o simili.
Articolo 41. Per determinare il pregiudizio, si terrà conto del volume delle importazioni, dell'effetto sui prezzi e dell'impatto sui fattori economici dell'industria.
Articolo 42. La minaccia di pregiudizio si valuta in base al tasso di incremento delle importazioni e alla capacità produttiva dell'esportatore.
Articolo 43. Il Segretariato può cumulare l'impatto delle importazioni provenienti da due o più paesi sotto inchiesta.
Articolo 44. Il mercato nazionale può essere suddiviso in mercati regionali se i produttori vendono quasi tutta la produzione in tale area specifica.
TITOLO VI: MISURE DI PROTEZIONE
CAPITOLO UNO
Articolo 45. Le misure di salvaguardia regolano o limitano temporaneamente le importazioni per prevenire gravi pregiudizi alla produzione nazionale e facilitare l'adeguamento dei produttori.
Articolo 46. Per lesione grave si intende una compromissione globale significativa di un'industria nazionale.
Articolo 47. L'istituzione di salvaguardie avviene tramite indagine amministrativa.
Articolo 48. Si valuteranno la velocità di incremento delle importazioni, la quota di mercato, i cambiamenti nei livelli di vendita, produzione e occupazione.
TITOLO VII: PROCEDURE PER PRATICHE SLEALI E SALVAGUARDIA
CAPITOLO I: Disposizioni Comuni
Articolo 49. L'indagine può essere lanciata d'ufficio in circostanze particolari.
Articolo 50. La richiesta può essere presentata da persone fisiche o giuridiche produttrici.
Articolo 51. Sono parti interessate i richiedenti, gli importatori, gli esportatori e le entità straniere con interesse diretto.
Articolo 52. Il Segretariato deve accettare, richiedere prove o scartare la richiesta entro termini stabiliti (17-25 giorni).
Articolo 53. L'avvio dell'inchiesta viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Federazione.
Articolo 54. Il Ministero può richiedere prove e dati rilevanti alle parti.
Articolo 55. Possono essere richieste informazioni anche a distributori e agenti doganali.
Articolo 56. Le parti devono scambiarsi copie dei documenti presentati, salvo informazioni riservate.
CAPITOLO II: Procedura per Pratiche Sleali
Sezione Prima: Risoluzione Preliminare
Articolo 57. Entro 90 giorni, il Ministero emette una determinazione preliminare per imporre dazi provvisori, proseguire senza dazi o chiudere l'indagine.
Sezione Seconda: Risoluzione Finale
Articolo 58. Il Segretariato presenta il progetto di risoluzione finale alla Commissione.
Articolo 59. Entro 210 giorni viene emanata la decisione finale (imposizione dazi definitivi, revoca provvisori o dichiarazione di assenza di pratiche sleali).
Sezione Terza: Udienza di Conciliazione
Articolo 61. Le parti possono richiedere una riunione di conciliazione per trovare una soluzione concordata.
Sezione Quarta: Dazi Antidumping
Articolo 62. I dazi equivalgono alla differenza tra valore normale e prezzo all'esportazione o all'ammontare della sovvenzione.
Articolo 63. I dazi sono considerati entrate fiscali (sfruttamento).
Articolo 64. Il Ministero calcola margini individuali per i produttori che forniscono informazioni sufficienti.
Articolo 65. Il Ministero delle Finanze si occupa del recupero dei dazi.
Articolo 65-A. In caso di danno, i dazi definitivi possono essere applicati retroattivamente per i tre mesi precedenti.
Articolo 66. L'importatore non paga se dimostra che l'origine è diversa da quella soggetta a dazi.
Articolo 67. I dazi restano in vigore finché necessari a contrastare il danno.
Articolo 68. I dazi possono essere rivisti annualmente.
Articolo 69. La revisione include la valutazione degli investimenti fatti dall'industria nazionale.
Articolo 70. I dazi vengono eliminati dopo cinque anni, a meno che non venga avviata una procedura di revisione.
Articolo 71. Sono esenti dai dazi: bagagli personali, beni per la casa di immigrati, donazioni culturali o di ricerca e altri autorizzati.
Sezione Quinta: Impegni di Esportatori e Governi
Articolo 72. L'indagine può essere sospesa se l'esportatore si impegna a modificare i prezzi o se il governo straniero elimina la sovvenzione.
Articolo 73. L'accettazione dell'impegno viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Federazione.
Articolo 74. La violazione degli impegni comporta la riapertura dell'indagine e l'imposizione di dazi.
CAPITOLO III: Procedure per Misure di Salvaguardia
Sezione Prima: Determinazione
Articolo 75. La determinazione avviene entro 210 giorni dall'inizio della procedura.
Articolo 76. Il progetto di risoluzione finale deve essere sottoposto al parere della Commissione.
Articolo 77. La durata può arrivare a quattro anni, rinnovabili fino a sei.
Sezione Seconda: Circostanze Critiche
Articolo 78. Possono essere stabilite misure provvisorie entro 20 giorni dall'avvio dell'inchiesta.
Articolo 79. La durata delle misure provvisorie non può superare i sei mesi.
CAPITOLO IV: Altre Disposizioni Comuni
Articolo 80. Le parti hanno accesso tempestivo alle informazioni del registro amministrativo.
Articolo 81. Il Segretariato organizza un'audizione pubblica per permettere alle parti di presentare argomentazioni.
Articolo 82. È ammesso ogni tipo di prova, tranne la confessione delle autorità o prove contrarie all'ordine pubblico.
Articolo 83. Il Segretario può effettuare visite di verifica presso i domicili o stabilimenti delle parti.
Articolo 84. Le notifiche sono effettuate di persona, via raccomandata o mezzi elettronici e sono efficaci dal giorno lavorativo successivo.
Articolo 85. In assenza di disposizioni espresse, si applica il Codice Fiscale Federale.
Articolo 86. Se si sospettano pratiche monopolistiche, verrà informata l'autorità competente.
Articolo 87. I dazi e le salvaguardie possono essere specifici o ad valorem.
Articolo 88. Le misure devono fornire una difesa puntuale alla produzione nazionale.
Articolo 89. Le misure si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Federazione.
CAPITOLO V: Procedure Particolari
Articolo 89-AF. Una volta determinato un dazio definitivo, le parti possono richiedere al Segretariato di chiarire se un prodotto specifico sia soggetto a tale dazio. La decisione finale deve essere emessa entro 60 giorni e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Federazione.