Legislazione Cilena per Stranieri: Ingresso, Visti e Residenza (Decreto Legge 1094/1975)
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Decreto Legge n. 1094 del 1975: Norme per gli Stranieri in Cile
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 29.208 il 19 Luglio 1975.
Sezione 1: Disciplina Generale dell'Ingresso e Soggiorno
- L'ingresso nel paese, la residenza, il domicilio, la dimissione, la riammissione, l'espulsione e il controllo degli stranieri sono disciplinati dal presente Decreto Legge.
Articolo 4: Categorie di Ingresso per Cittadini Stranieri
I cittadini stranieri possono entrare in Cile come turisti, residenti, funzionari e immigrati residenti, secondo le norme elencate nei paragrafi del presente Decreto Legge.
Articolo 5: Definizione di Visto
Ai fini del presente Decreto, il visto è il permesso rilasciato dall'autorità competente, apposto sul passaporto valido, che autorizza il titolare a entrare nel paese e a rimanervi per un periodo determinato.
Sezione 6: Concessione e Rinnovo di Autorizzazioni e Visti
- La concessione e il rinnovo delle autorizzazioni, dei visti turistici e di altri visti per gli stranieri in Cile saranno decisi dal Ministero dell'Interno, ad eccezione di quelli relativi alla qualità della residenza ufficiale, che sono concessi dal Ministero degli Affari Esteri.
Responsabilità delle Compagnie di Trasporto
Articolo 11: Obblighi delle Compagnie di Navigazione Internazionale
Le compagnie di navigazione internazionale non possono accettare passeggeri diretti in Cile che non siano in possesso della documentazione necessaria per l'ingresso nel paese, in base alla rispettiva qualità di ingresso.
Conseguenze in caso di Inosservanza:
(Il documento originale non specifica le conseguenze, ma ne suggerisce l'esistenza.)
Articolo 44: Definizione di Turista Straniero
Sono considerati turisti stranieri coloro che entrano nel paese per scopi di ricreazione, sport, salute, studio, gestione aziendale, visita familiare, religiosi o simili, e non a fini di immigrazione, soggiorno o sviluppo di attività generatrici di reddito.
Articolo 45: Documentazione Richiesta per i Turisti
I turisti devono essere titolari di un passaporto o di un documento analogo rilasciato dal paese di cui sono cittadini e sono esentati dall'obbligo di ottenere il visto consolare.
Punti di Ingresso Autorizzati:
- Punti specifici autorizzati dal Presidente della Repubblica, dal Ministero dell'Interno, dal Ministero della Difesa Nazionale e dalla Direzione delle Frontiere e dei Confini. (Include Polizia Internazionale, Dogane, SAG).
Definizione di Visto Consolare:
- I turisti cittadini di un paese con cui il Cile non mantiene relazioni diplomatiche devono essere in possesso di passaporto, essere registrati presso il consolato cileno o una sua rappresentanza, e avere un biglietto di ritorno per il loro paese o per un altro paese per il quale abbiano l'autorizzazione all'ingresso.
Regolamento sugli Stranieri (Giugno 1984, Articolo 597)
Sezione 2: Requisiti per l'Ingresso e la Permanenza
- Tutti gli stranieri che entrano nel paese devono rispettare i requisiti previsti nel presente regolamento e, per rimanervi, devono osservarne le condizioni e i divieti.
Articolo 4: Controllo dell'Ingresso degli Stranieri
(Riferimento all'Articolo 7).
Articolo 10: Visti per Residenti, Funzionari e Immigrati
I residenti, i funzionari e gli immigrati residenti devono entrare nel paese con un visto. Ai fini del presente regolamento, il visto è l'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, apposta su un passaporto o documento analogo valido, che autorizza il titolare a entrare nel paese e a rimanervi per il tempo specificato. Il visto è valido dalla data impressa sul passaporto.
Articolo 20: Passeggeri in Transito
- I passeggeri di un mezzo di trasporto internazionale che, all'ingresso nel paese, siano sprovvisti della documentazione idonea, possono essere autorizzati dalle autorità di controllo di frontiera a rimanere in qualità di passeggeri in transito.
Articolo 23: Disposizioni Varie
- 5. La carta turistica rilasciata ai passeggeri di navi che attraccano in più di un porto cileno sarà ritirata dalle autorità dell'ultimo porto di scalo in Cile. La rispettiva compagnia di navigazione sarà responsabile della restituzione di tali schede alle autorità.
- 3. Prima dell'arrivo dei loro aeromobili nel paese, le compagnie aeree devono informare le autorità, su loro richiesta, del numero di passeggeri diretti in Cile, sia in transito che con destinazione finale. Devono inoltre fornire l'identificazione di alcuni di essi, indicando il luogo d'imbarco, se richiesto per iscritto.
Articolo 93: Requisiti per Documenti di Identità del Turista
Ai fini degli articoli precedenti, è considerato documento di identità valido per l'ammissione del turista quello che soddisfa, almeno, i seguenti requisiti:
- Nome;
- Cittadinanza;
- Data di nascita;
- Firma e timbro dell'autorità che lo ha rilasciato;
- Fotografia.
Articolo 112: Definizione e Requisiti del "Pass" di Uscita
Ai fini del presente regolamento, il "pass" è il documento rilasciato dalle unità della polizia giudiziaria cilena, che dà diritto al titolare di lasciare il paese.
Tale documento deve essere richiesto con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla partenza e avrà una durata massima di cinque giorni lavorativi, con l'obbligo di registrare nel testo la data di partenza. Può essere convalidato, nel qual caso viene rilasciato un nuovo documento. Deve essere presentato alle autorità ufficiali di controllo alle frontiere per la verifica del suo rilascio.
Il pass deve contenere almeno le seguenti informazioni: nome e cognome della persona interessata, nazionalità, numero della carta d'identità per stranieri cilena, numero di passaporto o di identità per stranieri, luogo di partenza, paese di destinazione, data e luogo di rilascio, timbro e firma del funzionario responsabile.