Libertà personale e detenzione: diritti, limiti e strumenti di tutela costituzionale
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Libertà personale riconosciuta dalla Costituzione
Quali elementi sono riconosciuti dalla Costituzione della libertà personale?
All'art. 17.1 CE la libertà personale è riconosciuta come diritto fondamentale con rango costituzionale.
Facoltà e soggetto attivo del diritto
Quale facoltà riconosce questo diritto?
Riconosce l'autonomia di scegliere tra le diverse opzioni che la vita offre; la libertà costituisce un attributo fondamentale della persona umana.
Chi è il soggetto attivo di questo diritto?
È riconosciuto a tutti i cittadini: lo status libertatis nei confronti del potere pubblico.
Limitazioni della libertà in caso di detenzione
Se la Costituzione riconosce il diritto alla libertà personale, quale motivo può giustificare la limitazione di questo diritto nel caso della detenzione?
L'art. 17.1 della Costituzione prevede che lo «status libertatis comune» sia mantenuto per tutti i cittadini rispetto alle autorità. Tale status può essere modificato in presenza di situazioni particolari, come il caso del detenuto: all'interno dell'istituzione penitenziaria il regime a cui i reclusi sono sottoposti non è delimitato dalla portata del diritto fondamentale che, in quel specifico ambito, perde alcuni dei suoi contenuti. La libertà, quale diritto fondamentale, viene limitata per effetto della condanna, la quale determina una temporanea compressione di taluni diritti.
Ipotesi di privazione della libertà
Quali sono le ipotesi di detenzione di cui all'art. 17.1 CE?
La disposizione si riferisce sia ai casi di privazione della libertà disposti prima della condanna definitiva, nei casi previsti dalla legge, sia alla privazione conseguente a condanna. In altre parole, il dettato costituzionale implica il diritto a non essere privati della libertà se non nei casi e con le modalità stabilite dalla legge.
Portata della riserva di legge
Qual è la portata della riserva di cui all'art. 17.1 CE?
Le norme che istituiscono pene detentive devono avere natura giuridica e carattere organico.
Requisito di legge in materia penale
Spiegare il requisito di legge in materia penale.
L'art. 81.1 CE stabilisce che sono leggi organiche quelle relative allo sviluppo dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche. Pertanto, le norme penali che possono privare una persona della libertà devono avere carattere organico e rispettare i requisiti di determinatezza e legalità.
In questo senso, il codice penale e le leggi penali costituiscono il quadro normativo che legittima e delimita la privazione della libertà ai sensi dell'art. 81.1 CE; tali norme devono essere adeguate e corrette perché solo in forza di esse si può legittimamente privare una persona della libertà.
Privazione della libertà anche se volontaria
Si configura una privazione della libertà ai sensi dell'art. 17.1 il fatto che un agente di polizia ci inviti ad andare in commissariato per essere identificati, anche se si accetta volontariamente?
Ai sensi dell'art. 17.1, la circostanza che la persona acconsenta spontaneamente non esclude in linea di principio la configurazione di una privazione della libertà. Qualsiasi situazione che limiti la possibilità di allontanarsi e di esercitare la libertà personale può integrare una privazione della libertà, anche se inizialmente accettata dal soggetto.
Requisiti per la legittimità delle restrizioni
È sufficiente che la legge limiti il diritto alla libertà? Quali criteri devono essere osservati per limitare il diritto?
La legge non può, evidentemente, creare situazioni di privazione della libertà che non perseguano un obiettivo legittimo di tutela dei valori costituzionali o dei diritti altrui. Deve essere chiara e sufficientemente determinata per evitare indeterminatezza che crei insicurezza o incertezza nell'esecuzione. Inoltre, le limitazioni devono rispettare il principio di proporzionalità: la misura adottata deve essere adeguata, necessaria e non eccessiva rispetto allo scopo perseguito, in modo da preservare l'equilibrio tra il diritto e la sua compressione.
Identificazione e privazione della libertà
Un agente può chiedere in qualsiasi momento a una persona di accompagnarlo in commissariato per l'identificazione?
La privazione della libertà a fini identificativi può riguardare persone non identificate quando sia ragionevole presumere che esse siano in condizioni tali da poter commettere un reato (ovvero per prevenire la commissione di un reato) o quando l'identificazione sia necessaria per accertare la responsabilità di chi ha già commesso un illecito. In tali casi la misura è ammessa nei limiti in cui sia giustificata e proporzionata.
La misura di identificazione di polizia prevista dall'art. 20.2 della Legge di protezione della sicurezza pubblica, quando comporta il trasferimento temporaneo della persona in commissariato per il tempo strettamente necessario, supera la mera immobilizzazione e configura una forma di privazione della libertà. In tali ipotesi si rientra in uno dei casi contemplati dall'art. 17.1 CE e ciò giustifica il carattere organico della previsione normativa di cui all'art. 20.2.
Interpretazione delle norme internazionali sui diritti fondamentali
Interpretazione ufficiale di trattati e accordi internazionali sui diritti fondamentali
L'art. 10.2 CE conferisce rilievo costituzionale ai diritti e alle libertà proclamati a livello internazionale. Pertanto, l'interpretazione delle disposizioni interne deve tener conto del contenuto degli accordi e dei trattati internazionali. Tuttavia, non è ammissibile che una norma internazionale prevalga in modo tale da violare le garanzie fondamentali previste dalla Costituzione, in particolare nei casi previsti dall'art. 53.2 CE.
Il ricorso di amparo
Il ricorso di amparo
Il ricorso di amparo è un rimedio straordinario finalizzato alla tutela dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche, previsto dalla normativa costituzionale e regolamentare. Si tratta di un procedimento autonomo che richiede un'esposizione chiara e precisa della presunta lesione della legalità costituzionale. Può essere proposto a seguito di un processo ordinario per consentire agli organi giudiziari competenti di pronunciarsi sulla possibile violazione e di stabilire la tutela di un diritto costituzionale.
Questo strumento preserva l'alternativa di competenza prevista dalla Costituzione. L'amparo non consiste in una revisione dei fatti da parte della Corte costituzionale: la Corte non può apprezzare i fatti in sostituzione dei giudici ordinari, poiché tale funzione spetta ai giudici e tribunali del processo.
Il ricorso non è destinato a chiarire la costituzionalità o incostituzionalità di qualsiasi norma in generale: lo scopo dell'amparo è la tutela immediata dei diritti fondamentali (ad es. quelli riconosciuti negli artt. 14, 29 e 30 CE nel contesto rilevante). L'intervento della Corte costituzionale è limitato ai casi in cui la violazione dei diritti e delle libertà derivi direttamente da atti o provvedimenti che incidono su tali diritti.
Per proporre il ricorso è essenziale giustificare la rilevanza costituzionale della domanda di protezione: le risorse devono superare il regime di ammissione dimostrando la violazione di un diritto fondamentale del ricorrente e il particolare rilievo costituzionale del caso. La mera indicazione di una presunta violazione non è sufficiente; l'assenza di tale requisito rende la domanda inammissibile.
Efficacia delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo
Efficacia delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo
Le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo hanno essenzialmente natura dichiarativa e spetta allo Stato parte adottare i mezzi interni per conformarsi alle obbligazioni derivanti dalla sentenza, ai sensi dell'art. 46 della Convenzione. La Corte non sostituisce i giudici nazionali né annulla direttamente le decisioni interne; tuttavia, una condanna comporta l'obbligo per lo Stato di porre rimedio alle violazioni accertate e, se del caso, di riaprire i procedimenti o adottare misure riparatorie conformi agli obblighi internazionali.