Mantenimento minorile: ripartizione, pagamento, accordi e soggetti legittimati

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Articoli 372-376: Disposizioni sul mantenimento dei minori

Articolo 372. Ripartizione dell'importo dell'obbligazione

L'importo degli oneri di manutenzione può essere ripartito proporzionalmente tra coloro che vi sono tenuti, quando siano fisicamente impediti a provvedere in modo esclusivo. In questo caso, le parti possono concordare la ripartizione richiesta in sede di conciliazione e sottoporla al giudice, il quale provvederà ad omologarla. In mancanza di accordo sulla ripartizione, il giudice stabilirà la misura in cui ciascuno deve contribuire.

La conciliazione può essere effettuata anche mediante il coinvolgimento di un mediatore per minori, come previsto al punto f) dell'articolo 202 del presente atto.

Articolo 373. Parità dei diritti dei figli per il soddisfacimento dell'obbligazione

Il bambino o l'adolescente che, per qualsiasi motivo, non conviva con il padre o la madre ha diritto al mantenimento nella stessa misura e nelle stesse modalità spettanti ai figli o ai discendenti che convivono con quel genitore.

Articolo 374. Momento del pagamento

Il pagamento del mantenimento deve essere effettuato in anticipo e non può essere richiesto il rimborso di quella parte che, essendo stata pagata, non è stata consumata in seguito al decesso del bambino o dell'adolescente. Il ritardo ingiustificato nel pagamento dell'obbligo comporterà interessi al tasso del dodici per cento annuo.

Articolo 375. Accordo

L'importo da versare a titolo di obbligo di mantenimento e le modalità e i tempi di pagamento possono essere concordati tra l'istituto e il soggetto interessato. Detti accordi devono prevedere l'eventuale adeguamento automatico delle somme e devono essere sottoposti all'approvazione del giudice, il quale vigilerà affinché i termini concordati non siano in contrasto con gli interessi del bambino o dell'adolescente. L'accordo approvato dal giudice è esecutivo.

Articolo 376. Soggetti legittimati

La richiesta di costituzione del mantenimento può essere proposta dai seguenti soggetti:

  • il bambino stesso, se ha compiuto dodici anni;
  • il padre o la madre;
  • il rappresentante del minore;
  • i suoi ascendenti;
  • i parenti in linea collaterale entro il quarto grado;
  • chi esercita la cura del minore;
  • il pubblico ministero;
  • il Consiglio per la protezione.

Questi soggetti sono legittimati a promuovere l'istanza per la costituzione dell'obbligo di mantenimento nell'interesse del minore.

Note finali

Terminologia chiave: mantenimento, conciliazione, omologazione, interessi moratori, accordo giudiziale, soggetti legittimati.

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