Matrimoni Misti e Disparità di Culto nel Diritto Canonico: Requisiti e Dispense

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Matrimoni Misti e Disparità di Culto nel Diritto Canonico

Il Codice di Diritto Canonico (CDC) dedica il capitolo VI del Titolo VII al matrimonio misto. Nell'ambito di questa disciplina, le norme relative a tali matrimoni sono state aggiornate dal Motu Proprio Matrimonia Mixta di Paolo VI nel 1970, che ha abbracciato i principi dell'ecumenismo e della libertà religiosa proclamati dal Concilio Vaticano II.

Definizione di Matrimonio Misto

Nella dottrina canonica, l'espressione matrimoni misti si riferisce a quei matrimoni in cui, al momento della stipula, solo una delle parti è cattolica. Questo è il concetto in senso ampio.

Distinzione tra Impedimento e Mero Divieto

Con il cambiamento sistematico del Codice, non tutti i matrimoni rientrano nel divieto come impedimento. Pertanto, all'interno di questa visione ampia dei matrimoni misti, è possibile distinguere tra due possibilità:

  • Quelli che sono impediti (canone 1086).
  • Quelli che comportano solo un mero divieto.

La prima possibilità è disciplinata dal canone 1086, mentre la seconda è contenuta nel Codice ai canoni 1124 e seguenti, che la qualificano come mero divieto. Questo tipo di matrimonio, tra cristiani di diverse confessioni, è stato regolato come impedimento dirimente.

L'Impedimento di Disparità di Culto

I matrimoni che sono impediti sono tradizionalmente chiamati matrimoni misti o di disparità di culto. Con la terminologia disparità di culto si intende la differenza di professione religiosa tra due persone, di cui una è considerata cattolica, mentre l'altra non è stata battezzata.

L'impedimento legale, ovvero la disparità di culto, riguarda il matrimonio tra due persone: una cattolica (per battesimo o conversione, e non allontanatasi dalla fede cattolica con atto formale) e l'altra non battezzata.

La sua base risiede nel pericolo per la conservazione e la pratica della fede, che può derivare dalla coesistenza di un cattolico con un non battezzato, e dalle difficoltà che possono sorgere per l'educazione della prole.

Requisiti dell'Impedimento di Disparità di Culto

Il canone 1086 stabilisce i requisiti per l'esistenza di questo impedimento, che sostanzialmente sono:

  1. Uno dei coniugi deve essere cattolico e non separato dalla Chiesa Cattolica con atto formale, e l'altro non battezzato. Riguardo al primo punto, il Codice prevede espressamente che una parte sia "battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta e non separata dalla medesima con atto formale". Ai fini di questo impedimento, sono considerati cattolici sia coloro che sono stati battezzati nella Chiesa cattolica, sia coloro che, battezzati in un'altra comunità ecclesiale, si sono poi convertiti al cattolicesimo. In entrambi i casi, è essenziale che il battesimo sia stato validamente ricevuto, cioè, secondo i canoni 849 e seguenti.
  2. Per la seconda condizione, "l'altra delle parti non deve essere battezzata", dobbiamo intendere chi non ha ricevuto il battesimo o lo ha ricevuto invalidamente.

Il canone che disciplina questo impedimento contiene nel suo numero 3 una clausola, non strettamente necessaria, in quanto è una conseguenza del principio del favor matrimonii. Si stabilisce che, nel dubbio circa la validità del battesimo o della sua esistenza, si presume la validità del matrimonio finché non sia provata con certezza la nullità del battesimo stesso.

Cessazione dell'Impedimento

Il battesimo della parte non battezzata o una dispensa dall'impedimento, concessa dall'Ordinario, ne fanno cessare l'esistenza.

Matrimoni Misti in Senso Stretto

A questo proposito, il Codice prevede che nessuna dispensa sia concessa se non sono soddisfatte le condizioni di cui ai canoni 1125 e 1126, che sono le stesse richieste per la licenza concessa in caso di matrimonio misto (in senso stretto). Nei cosiddetti matrimoni misti (in senso stretto), entrambe le parti sono state battezzate, ma mentre una di esse ha ricevuto il battesimo nella Chiesa cattolica, l'altra lo ha ricevuto all'interno di una chiesa o comunità ecclesiale che non ha piena comunione con il cattolicesimo.

Possono essere incluse all'interno di questi gruppi o comunità sia le Chiese protestanti sia le Chiese orientali separate da Roma. Cioè, tutte le comunità ecclesiali cristiane che si sono separate in differenti momenti storici dalla Chiesa cattolica, purché mantengano la professione di fede in Cristo e accettino la Bibbia come Parola rivelata.

Condizioni per la Dispensa o Licenza

Per quanto riguarda la dispensa o la licenza, sia per il matrimonio misto (in senso stretto) sia per quello con disparità di culto, la legge stabilisce un sistema comune. Per la concessione è richiesta una valutazione equa e ragionevole da parte dell'autorità competente. È inoltre necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni (canoni 1125 e 1126):

  1. Che la parte cattolica si dichiari disposta a rimuovere i pericoli di abbandonare la fede e prometta sinceramente di fare tutto il possibile affinché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica.
  2. Che l'altra parte (il non battezzato o il battezzato in un'altra chiesa o comunità diversa dalla cattolica) sia informata in tempo utile delle promesse che la parte cattolica deve fare, in modo che sia realmente consapevole della promessa e dell'obbligo della parte cattolica.
  3. Che entrambe le parti siano istruite sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio, che nessuno dei due può escludere.

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