Il matrimonio: natura giuridica, evoluzione storica e sistemi normativi

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TEMA 4: Il matrimonio in generale

1. Matrimonio e diritto

Nessun istituto giuridico produce tanti effetti giuridici quanto il matrimonio. All'inizio dello studio del matrimonio è opportuno parlare di due visioni errate.

  • a) Visione panogiuridica: si ritiene che il matrimonio sia soltanto un vincolo giuridico. È vero che il matrimonio è un legame giuridico, ma è anche sostenuto dai sentimenti e dalla vita sociale. Si è detto che il matrimonio è come un'isola: il mare (la società e la cultura) lo nutre; il diritto lo sostiene, ma non ne esaurisce tutto il contenuto.
  • b) Visione panosociologica: convinzione che il matrimonio sia soltanto un fenomeno sociologico, ossia che il matrimonio non sia ciò che dice la legge, ma ciò che i coniugi vogliono che sia. Secondo questa prospettiva, il matrimonio occidentale sarebbe solo un rapporto giuridico che soddisfa determinati standard sociali.

Nel III secolo un giurista chiamato Modestino affermò che il matrimonio è tra un uomo e una donna, destinato a durare, e regolato da una serie di norme. Le caratteristiche tradizionali di tale matrimonio sono:

  • Monogamia: rapporto tra due persone di sesso diverso; in alcune aree orientali sono esistite forme di poliandria o poligamia. Questo modello matrimoniale tradizionale si è modificato sotto la pressione dei cambiamenti sociali occidentali.
  • Eterosessualità: il modello tradizionale prevedeva l'unione tra un uomo e una donna; le rivendicazioni delle persone LGBTQ+ hanno sollevato questioni sul riconoscimento giuridico di forme diverse di unione.
  • Stabilità: il matrimonio non era concepito come contratto a termine. Secondo la dottrina della Chiesa cattolica il matrimonio è un vincolo indissolubile, salvo certe ipotesi di annullamento.
  • Consensualità: nessuno può essere sposato contro la propria volontà; il matrimonio dipende dalla scelta dei coniugi e, nella tradizione cristiana, deve essere formalizzato davanti a un ministro religioso.
  • Scopo: la formazione della famiglia e la procreazione all'interno di un rapporto formalizzato davanti a un'autorità.

2. Costitutori del matrimonio occidentale

Ci sono fondamentalmente due grandi linee di formazione del matrimonio occidentale:

2.1 Concezione cristiana

Il diritto canonico ha progressivamente modificato il concetto romano del matrimonio. Nei secoli III e IV i canoni introdussero elementi nuovi rispetto alla concezione romana classica. Per i Romani il matrimonio poggiava spesso su una situazione di fatto, la affectio maritalis: quando l'affetto veniva meno, il matrimonio spesso terminava. Per il diritto canonico, invece, il matrimonio è un vincolo giuridico e sacramentale, non facilmente dissolvibile per la volontà delle parti. Nel diritto canonico la piena libertà contrattuale tipica del diritto romano viene attenuata: il matrimonio non è semplicemente un contratto soggetto a scioglimento facile.

Gesù afferma che l'uomo si unirà alla moglie e i due saranno «una sola carne», concetto che ispirò la disciplina canonica.

L'elemento cristiano si alimenta di tre fonti principali: la patristica (che pose le basi morali), il Magistero (che pose le basi teologiche) e i decreti/decretali (che posero le basi legali).

2.2 La secolarizzazione del matrimonio

La secolarizzazione può essere suddivisa in alcune fasi storiche:

  • Riforma: Lutero sostenne che il matrimonio fosse un fatto civile e lasciò la sua regolazione in larga misura nelle mani dello Stato. Si introdussero leggi sul matrimonio civile, come la legge del 1581 nei Paesi Bassi e, in Inghilterra, le norme emesse nel periodo di Cromwell (1653).
  • Illuminismo e Rivoluzione francese: questi movimenti laicizzarono il matrimonio. Per la Francia rivoluzionaria il matrimonio fu inteso come contratto civile: la Chiesa fu sostituita dall'autorità giudiziaria, il sacerdote dal giudice, la Bibbia dal codice civile. Il divorzio venne ammesso.
  • Realismo: successivamente anche in paesi cattolici si introdussero forme di riconoscimento statale del matrimonio, riconoscendolo come un istituto con caratteristiche sia naturali sia sacramentali, regolabile dallo Stato (caso, tra gli altri, della Spagna).

3. La definizione legale del matrimonio

Quando il matrimonio fu oggetto di studio dottrinale, gli studiosi cercarono di definirne la natura giuridica. Si rinvennero tre categorie concettuali: lex, contractus e delictus. Si scartò la qualificazione come lex perché non si trattava di una norma generale di diritto puro; si rifiutò anche la qualificazione come delictus poiché il matrimonio non è un crimine. Si arrivò quindi a considerarlo prevalentemente come contratto.

Il carattere contrattuale del matrimonio portò a una progressiva patrimonializzazione, poiché il vincolo matrimoniale implicava obblighi patrimoniali e personali. Al contempo, dall'idea di contratto sorse la nozione di indissolubilità, e si sviluppò la concezione del matrimonio come istituzione, più che come semplice contratto tra privati.

Si concluse pertanto che il matrimonio è un contratto istituzionale, un tipo specifico di contratto del diritto di famiglia. Nel diritto sono noti contratti consensuali e contratti reali: questi ultimi richiedono la consegna della cosa. I grandi giuristi discussero se il matrimonio fosse assimilabile a un contratto consensuale o reale. Papa Alessandro III, riprendendo le posizioni dei suoi predecessori, affermò che il contratto matrimoniale è consensuale, ma precisò che, se il matrimonio non era consumato, poteva risultare sciolto per intervento papale.

In definitiva, il matrimonio è un negozio giuridico consensuale, che può essere consumato e che ha carattere formale. Per lungo tempo, fino al Concilio di Trento e alle successive disposizioni, il matrimonio poteva essere informale. Dal 1563 si fissò l'obbligo della celebrazione davanti a un sacerdote e a due testimoni, formalizzando la disciplina matrimoniale. Pertanto oggi il matrimonio è un atto consensuale, formale e giuridicamente regolato.

4. I sistemi matrimoniali

Per sistema matrimoniale si intende l'approccio seguito da ciascuno Stato nella regolazione della diversità delle forme matrimoniali. Secondo l'aspetto costitutivo si possono distinguere varie tipologie:

4.1 Sistemi monistici

Nei sistemi monistici lo Stato riconosce un'unica forma di matrimonio, con due possibili modelli:

  • Matrimonio civile obbligatorio: la celebrazione civile è necessaria; se si effettua solo la cerimonia religiosa senza la celebrazione civile possono sussistere sanzioni o il mancato riconoscimento da parte dello Stato. Esempi storici o contemporanei mostrano variazioni (in passato Francia e Belgio ebbero normative restrittive). In molti Paesi latinoamericani (es. Cile, Perù) lo Stato attribuisce rilievo alla celebrazione civile.
  • Matrimonio religioso obbligatorio: in alcune realtà (es. Israele o nello Stato della Città del Vaticano) non esiste un'alternativa civile separata e la forma religiosa è dominante per il riconoscimento.

4.2 Sistemi dualisti

I sistemi dualisti prevedono la coesistenza di due forme: matrimonio civile e matrimonio religioso. Entrambe le cerimonie possono avere rilievo giuridico, a seconda della normativa nazionale. In alcuni ordinamenti la celebrazione religiosa richiede trascrizione o specifici adempimenti per produrre effetti civili. Esempi in cui coesistono tali istituti includono il Portogallo e il Costa Rica, con riconoscimenti particolari del matrimonio canonico.

4.3 Sistemi pluralisti

Nei sistemi pluralisti è in linea di principio consentito sposarsi secondo forma civile o religiosa; non esiste un monopolio di forma. Si distinguono, in termini generali, tre modelli:

  • Modello anglosassone (es. Australia, Stati Uniti, Regno Unito): è consentita una certa libertà nella scelta della forma celebrativa, ma lo Stato regola gli aspetti sostanziali (età minima, impedimenti, effetti, nullità).
  • Modello basato sull'appartenenza religiosa (frequente in Paesi con pluralità legali o ordinamenti religiosi): la regolazione dello stato di famiglia avviene in funzione della fede di appartenenza; ogni rito può avere una normativa propria e lo Stato riconosce regole diverse a seconda della comunità.
  • Modello misto (es. Spagna, Italia): i matrimoni canonici e altri matrimoni religiosi (ebraico, islamico, protestante) possono produrre effetti civili nei limiti e a condizione di quanto previsto dalla legge. In questi ordinamenti il riconoscimento civile può essere subordinato alla previa trascrizione o ad accordi specifici; di fatto lo Stato riconosce l'efficacia di talune determinazioni religiose purché soddisfino requisiti di ordine pubblico.

Conclusione: il matrimonio è un istituto complesso che intreccia elementi giuridici, religiosi e sociali; la sua definizione e il suo trattamento dipendono dalla storia, dalla cultura e dal sistema giuridico di ciascuno Stato.

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