Misure Legali in Caso di Divorzio e Separazione: Diritti e Doveri Genitoriali

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Articolo 351. Misure in caso di divorzio, separazione o nullità del matrimonio

Se è stata presentata istanza di divorzio, di separazione o di annullamento del matrimonio, il giudice della Camera di primo grado deve emettere provvedimenti provvisori da applicare fino alla conclusione del processo, per quanto riguarda l'autorità parentale, il diritto di visita e gli alimenti dovuti dai genitori ai figli minori di diciotto anni o a quelli che, pur avendo superato tale età, risultino totalmente e permanentemente inabili a causa di gravi disturbi psichiatrici o fisici. In ogni caso, il giudice deve tenere conto di quanto concordato dalle parti.

Paragrafo 1

Quando il divorzio è richiesto sulla base di quanto previsto all'articolo 185-A del Codice Civile, i coniugi devono indicare quale di essi ha avuto la custodia dei figli durante il periodo di separazione di fatto, nonché le modalità di visita e di versamento dell'assegno alimentare, elementi che il giudice dovrà valutare ai fini della decisione.

Paragrafo 2

Se il divorzio o la separazione sono richiesti sulla base di uno dei motivi di cui ai punti 4 e 6 dell'articolo 185 del Codice Civile, il coniuge responsabile deve essere dichiarato privato della patria potestà, che sarà esercitata esclusivamente dall'altro genitore. Se tale esercizio è impedito o soggetto a limitazioni, il giudice disporrà l'apertura della tutela e, se opportuno, il collocamento familiare.

Articolo 352. Privazione dei diritti dei genitori

Il padre, la madre o entrambi possono essere privati della patria potestà sui figli quando:

  • a) Compromettono l'integrità fisica, mentale o morale del minore;
  • b) Espongono il bambino a rischi o pericoli per i suoi diritti fondamentali;
  • c) Non rispettano i doveri inerenti alla custodia;
  • d) Favoriscono la prostituzione o sono conniventi in atti di corruzione o prostituzione;
  • e) Sono autori di abusi sessuali o espongono il minore allo sfruttamento sessuale;
  • f) Fanno uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche in forme gravi che possano compromettere la salute, la sicurezza o la moralità dei minori, anche in assenza di sanzioni penali;
  • g) Sono condannati per reati commessi contro il figlio;
  • h) Sono dichiarati interdetti;
  • i) Rifiutano di fornire il mantenimento alimentare;
  • j) Incoraggiano, facilitano o permettono al minore di compiere atti che violano la sua integrità fisica, mentale o morale.

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