Misure di Protezione dei Minori nella Comunità Valenciana: Decreti 93/2001 e 28/2009

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Decreto 93/2001 e Decreto 28/2009: Misure di Protezione Giuridica dei Minori nella Comunità Valenciana

Decreto 93/2001 del 22 maggio: Regolamento delle Misure di Tutela Giuridica

Il Decreto 93/2001 del Governo Valenciano disciplina in modo completo le misure di protezione relative ai minori in situazioni di rischio e abbandono nella Comunità Valenciana (CV). Stabilisce le procedure per le diverse istituzioni di protezione minorile: tutela, custodia, accoglienza residenziale, affidamento familiare e adozione nazionale ed internazionale, ponendo le basi per le famiglie educatrici e le domande di adozione.

Punti Salienti del Decreto 93/2001

Competenze (Art. 1-2)
  • Enti Locali (Art. 2): Hanno competenza per esercitare funzioni quali prevenire situazioni di vulnerabilità sociale e sradicamento familiare, informare, orientare e consigliare minori e famiglie, intervenire a livello familiare, individuare e diagnosticare situazioni di disagio, e proporre misure di protezione all'organo regionale competente. Queste competenze sono esercitate tramite le équipe municipali dei servizi sociali o di attenzione primaria a livello familiare.
  • Generalitat Valenciana: Secondo il principio di decentralizzazione, le competenze in materia di protezione dell'infanzia e adozione sono esercitate dagli enti territoriali competenti. La Generalitat Valenciana offre la necessaria collaborazione, assistenza tecnica e finanziaria agli enti locali per l'effettiva attuazione delle loro funzioni.
Ambito di Applicazione (Art. 5)

Le misure di protezione incluse in questa normativa si applicano ai minori di 18 anni che risiedono o si trovano temporaneamente nel territorio della Comunità Valenciana. Al minore straniero presente nel territorio della CV in situazione di rischio o abbandono si applicano le misure di salvaguardia previste in conformità con le disposizioni della normativa vigente relativa alla protezione giuridica del minore.

Misure di Protezione dei Minori (Art. 7)

Sono considerate misure di protezione dei minori quelle azioni volte a prevenire o eliminare il rischio e il disagio, garantendo uno sviluppo integrale dei bambini. Comprendono:

  • a) Sostegno e supporto alla famiglia nelle situazioni di rischio.
  • b) L'assunzione della tutela per effetto di legge a seguito di una dichiarazione dello stato di abbandono del minore.
  • c) La guarda (custodia).
  • d) L'affidamento familiare.
  • e) Il collocamento residenziale.
  • f) L'adozione.
  • g) Ogni altra misura adottata nel superiore interesse del minore, per soddisfare le sue esigenze personali, familiari e sociali.
Situazione di Rischio (Titolo 1, Art. 15-22)

Si considera in situazione di rischio il minore che, a causa di circostanze personali, interpersonali o dell'ambiente, subisce un danno allo sviluppo e/o al benessere personale o sociale, senza che sia necessaria l'assunzione della tutela da parte dell'amministrazione, ma richiedendo l'adozione di misure volte a correggere tale situazione.

Stato di Abbandono e Tutela (Titolo 2, Art. 23-36)

È considerata situazione di abbandono quella che si verifica di fatto a causa dell'inadempimento, dell'impossibilità o dell'inadeguato esercizio delle funzioni di protezione stabilite dalla legge per la custodia del minore, quando questo è privato della necessaria assistenza morale o materiale. L'abbandono danneggia gravemente lo sviluppo personale e sociale del minore, richiedendo inevitabilmente l'assunzione della tutela per effetto di legge e l'adozione di misure per la sua protezione e correzione.

Assunzione della Tutela (Titolo 3, Art. 37-43)

La Generalitat Valenciana assume la custodia temporanea di un minore come misura di protezione.

Affidamento Familiare (Titolo 4, Art. 44-61)

L'affidamento familiare è una misura di protezione tramite cui si esercita la custodia di un minore da parte di una persona o famiglia, che assume l'obbligo di assicurare che, tenendolo nella propria compagnia, venga nutrito, educato e gli venga fornita una formazione integrale.

Affidamento Preadottivo e Adozione (Titolo 5, Art. 62-82)

Ai sensi dell'articolo 173 bis del Codice Civile, l'affidamento preadottivo sarà formalizzato dall'ente pubblico quando eleva la proposta di adozione del minore all'autorità giudiziaria. Ciò avviene previo rapporto dei servizi di protezione dell'infanzia, a condizione che gli affidatari soddisfino i requisiti per adottare, siano stati selezionati e abbiano prestato il consenso all'adozione davanti all'ente pubblico, e che il minore si trovi in una situazione giuridica idonea per l'adozione.

Accoglienza Residenziale (Titolo 6, Art. 83-88)

L'accoglienza residenziale è una misura concordata dall'ente territoriale competente in materia di protezione dei minori quando, nell'interesse del minore, questa risulta la risorsa più appropriata. La permanenza durerà finché necessario, salvo quanto disposto dall'articolo 86 per l'accoglienza in case di transito. Il direttore del centro dove il minore viene accolto opera sotto la diretta supervisione dell'ente territoriale competente.

Comitato Tecnico (Titolo 7, Art. 89-92)

Presso ciascun ente territoriale competente è istituito un Comitato Tecnico, come organo collegiale e interdisciplinare, con le attribuzioni definite.

Collaborazione con l'Amministrazione della Giustizia (Titolo 8, Art. 93-94)

L'ente territoriale competente in materia di tutela dei minori deve facilitare un maggiore controllo della tutela, dell'affidamento o della custodia dei minori, nonché l'ispezione delle strutture che compete alla Procura della Repubblica. A tal fine, deve:

  • a) Comunicare immediatamente alla Procura i nuovi ingressi nei centri.
  • b) Inviare copie di tutte le decisioni amministrative e le dichiarazioni relative alla costituzione, modifica e cessazione della tutela, custodia e affidamento, e della relativa documentazione connessa.
  • c) Informare su qualsiasi variazione di interesse nelle circostanze del minore.
  • d) Fornire accesso alle strutture e a una delle sue istituzioni, nonché accesso agli archivi.
  • e) Soddisfare le richieste e gli scritti relativi all'esercizio delle funzioni della Procura.

Decreto 28/2009 del 20 febbraio: Modifiche al Regolamento

Il Decreto 28/2009 del Consell modifica il regolamento precedente (Decreto 93/2001) per migliorare e aggiornare il testo delle misure di protezione giuridica in alcune aree specifiche, adattandolo alla realtà e alla struttura organizzativa del Dipartimento del Benessere Sociale.

Principali Modifiche Introdotte

Definizione di Situazioni di Disagio (Modifica Articolo sulla Situazione di Abbandono)

Vengono specificate le situazioni considerate di disagio che possono portare alla dichiarazione di abbandono:

  • a) Negligenza: Nella cura fisica, psicologica o educativa del minore da parte dei genitori o tutori, quando le omissioni nella cura del minore sono sistematiche o gravi.
  • b) Abuso: L'uso, da parte dei genitori o tutori, di abuso fisico o emotivo verso il minore, con episodi gravi di maltrattamento o un modello di violenza nelle dinamiche relazionali.
  • c) Relazioni Dannose: Quelle situazioni dannose per lo sviluppo fisico, mentale ed emotivo, in cui il minore non ha una relazione soddisfacente e appropriata con un familiare, o la sua età, stato fisico, cognitivo, emotivo limita temporaneamente la sua capacità di proteggersi da esse.
  • d) Instabilità Genitoriale: Quelle situazioni di instabilità, difficoltà nell'affrontare difficoltà sociali, genitoriali e relazionali, o altre potenzialmente dannose per il minore, che non hanno il consenso e la collaborazione dei genitori o tutori per superarle, non essendo possibile affrontarle tramite le risorse generali o specializzate disponibili nella comunità con il minore integrato nella famiglia.
  • e) Altre Situazioni Dannose: Ogni altra situazione che provochi nel minore gravi danni fisici o psichici, e richieda per la sua protezione la separazione dalla sua famiglia, assumendo la custodia per effetto di legge.

Nota: La situazione di abbandono non si configura quando un tutore si adopera per ottenere il necessario supporto morale e materiale.

Accoglienza Familiare Semplice Educativa (Modifica Art. 46)

Viene aggiunto il comma 3 all'articolo 46, che definisce l'accoglienza familiare semplice educativa come alternativa alla permanenza del minore in un centro di accoglienza, con una durata massima di nove mesi, e diretta a minori sotto i 7 anni.

Compensazione Economica per Affidamento (Modifica Art. 50)

L'articolo 50 viene sostituito dal seguente: L'affidamento familiare semplice e permanente può ricevere una compensazione economica per le spese sostenute per la cura e l'attenzione del minore. Tale compensazione può avere carattere di indennizzo monetario o carattere di aiuto, nei termini stabiliti dalla normativa regolamentare.

Registro Unico Famiglie Educatrici (Modifica Art. 53)

Si modifica la sezione 1 dell'articolo 53, dichiarando un Registro Unico di Famiglie Educatrici in tutta la Comunità Valenciana.

Fascicolo Individuale del Minore in Accoglienza Residenziale (Aggiunta Art. 87-bis)

Viene aggiunto l'articolo 87-bis come segue: Tutte le strutture di accoglienza residenziale per minori devono avere, per ogni minore accolto, un Fascicolo Individuale del Minore. Questo fascicolo, che costituirà un registro, sarà composto da: documentazione amministrativa del caso, scheda di identificazione personale, documenti personali, scolastici, sanitari e il programma di intervento individualizzato.

Voci correlate: