Modelli di Stato: Teocrazia, Confessionalismo e Laicità in Italia

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I tre modelli di Stato: teocratico, confessionale e laico

Esistono tre principali tipologie di configurazione statale in relazione al fenomeno religioso: lo Stato teocratico, lo Stato confessionale e lo Stato laico.

1. La Teocrazia

Il termine Teocrazia, dal greco theos (dio) e kratos (potere), si caratterizza per il fatto che i principi fondamentali della religione ufficiale formano i precetti normativi dello Stato stesso: le norme religiose sono, a tutti gli effetti, norme dello Stato.

  • Arabia Saudita: basata su un'interpretazione della legge islamica sunnita.
  • Repubblica Islamica dell'Iran: dove un organo religioso concretizza le candidature alla presidenza del paese e l'ordinamento giuridico si fonda sulla giurisprudenza coranica e sulle interpretazioni jafarite.

Casi particolari: Regno Unito e Vaticano

Nel Regno Unito, il sovrano ricopre il ruolo storico e formale di Capo Supremo della Chiesa anglicana. In realtà, quest'ultimo è un potere spirituale sottoposto al potere temporale della Corona inglese; dunque, non è propriamente corretto parlare di teocrazia. Al contrario, la forma di governo della Città del Vaticano è propriamente teocratica.

2. Lo Stato Confessionale

Lo Stato confessionale adotta una religione di Stato. Un esempio storico è l'Italia monarchica, dove la religione cattolica era la religione ufficiale secondo lo Statuto Albertino del 1848. L'Art. 1 rimarcava questo concetto, promulgando che: «La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi».

3. Lo Stato Laico

Lo Stato laico si definisce come un'entità equidistante da tutti i fenomeni religiosi. Storicamente, lo Stato italiano non possedeva le forze economiche e strutturali per garantire un Servizio Sanitario completo, motivo per cui si decise di inserire clausole specifiche nella Costituzione riguardanti la libertà religiosa.

La Costituzione Italiana e la divisione delle confessioni

A livello formale, la nostra Carta Costituzionale opera una distinzione tra le confessioni religiose:

  • Art. 7 Cost.: dedicato interamente alla Chiesa Cattolica.
  • Art. 8 Cost.: disciplina il rapporto con le altre confessioni religiose.

L'Art. 7 stabilisce che: «Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani». Questa dicitura sottolinea la volontà dello Stato italiano di essere laico e, contemporaneamente, il riconoscimento dell'indipendenza della Santa Sede, obiettivo pienamente raggiunto solo con i Patti Lateranensi.

Un'evidenza formale significativa è l'uso della lettera maiuscola per i "Patti Lateranensi" (Art. 7, comma 2°) rispetto alla lettera minuscola usata per le "intese" con le altre confessioni (Art. 8). Questo dettaglio mette in risalto la diversa rilevanza giuridica attribuita ai vari accordi dall'ordinamento.

Tensioni tra Stato e Chiesa: Casi Etici e Giuridici

Aborto e Obiezione di Coscienza

La Legge 194 ("Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza") ha generato forti tensioni con il Vaticano antiabortista. La legge fissa il termine convenzionale di novanta giorni dal concepimento e, per affrontare il problema etico degli operatori, introduce la possibilità dell'obiezione di coscienza. In alcune regioni d'Italia, i ginecologi obiettori raggiungono oggi il 95% del totale.

Il DDL Zan e la Nota Diplomatica

Il disegno di legge proposto dal deputato Alessandro Zan, riguardante le "Modifiche in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere", ha suscitato reazioni dalla Santa Sede. Quest'ultima ha inviato all'ambasciata italiana una nota diplomatica sostenendo che il DDL violerebbe il Concordato, riducendo la libertà garantita alla Chiesa Cattolica (ex Art. 2, commi 1° e 3°).

Simboli religiosi e il Caso Lautsi

Un tema dibattuto riguarda la presenza della Chiesa Cattolica nei luoghi di istruzione, come l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche. Il celebre "Caso Lautsi" ha reso visibile il bilanciamento di interessi tra Chiesa, istituzioni statali e cittadini.

Il Principio di Laicità nella Giurisprudenza

La giurisprudenza della Corte Costituzionale, in particolare con la sentenza n. 203/1989, ha esplicato il principio di laicità dello Stato. Esso non va inteso come indifferenza verso le religioni, ma come garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in un regime di pluralismo confessionale e culturale.

Riferimenti Legislativi Fondamentali

  • Articolo 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali.
  • Articolo 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di religione.
  • Articolo 7: Stato e Chiesa sono indipendenti e sovrani; i rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
  • Articolo 8: Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
  • Articolo 19: Diritto di professare liberamente la propria fede e di esercitare il culto, purché non contrario al buon costume.
  • Articolo 20: Il carattere ecclesiastico di un'associazione non può essere causa di limitazioni legislative o gravami fiscali.

Evoluzione Storica: Da Cavour ai giorni nostri

Il modello risorgimentale di Cavour prevedeva il principio «Libera Chiesa in libero Stato». Dopo l'annessione dello Stato Pontificio al Regno d'Italia (Breccia di Porta Pia, 20 settembre 1870), fu emanata la Legge delle Guarentigie (13 maggio 1871) per regolare i rapporti con la Santa Sede.

Nel 1929, sotto il governo Mussolini, vennero firmati i Patti Lateranensi presso il palazzo di San Giovanni in Laterano, composti da tre documenti:

  • Il Trattato: istituzione dello Stato della Città del Vaticano.
  • La Convenzione: risarcimento al Papa per la perdita dello Stato Pontificio.
  • Il Concordato: regolamentazione dei rapporti tra Stato e Chiesa.

Nel 1984, il Concordato è stato revisionato con gli Accordi di Villa Madama, che hanno eliminato la religione cattolica come unica religione di Stato e introdotto l'otto per mille. Quest'ultimo permette ai contribuenti di destinare una quota delle imposte allo Stato o a confessioni religiose per finalità sociali, umanitarie o culturali.

Voci correlate: