Il Negozio Giuridico nel Diritto Romano: Elementi, Classificazione e Vizi della Volontà

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TEMA 6: IL NEGOZIO GIURIDICO

Definizione e tipi

Elementi:

  1. Essenziali:
    • Volontà
    • Manifestazione
    • Causa
  2. Naturali
  3. Accidentali:
    • La condizione
    • Il termine
    • Il modo

Come passo preliminare nello studio del negozio giuridico, bisogna chiarire due concetti: il fatto giuridico e l'atto giuridico, entrambi produttivi di conseguenze giuridiche. Il fatto giuridico è un evento che dà origine a effetti giuridici. Il fatto giuridico può essere involontario e volontario.

Il fatto giuridico involontario è quello in cui non interviene la volontà del soggetto (ad es., la nascita o la morte di una persona). Il fatto giuridico volontario è quello in cui vi è il coinvolgimento della volontà del soggetto, e si chiama propriamente atto giuridico.

A sua volta, l'atto giuridico può essere di due tipi: lecito e illecito. L'atto giuridico lecito è conforme alla legge; l'atto giuridico illecito viola la legge (ad esempio, un crimine). Ci sono due tipi di atto lecito: quello che non si propone un fine giuridico diretto (ad es., piantare) e quello che persegue un fine giuridico, che è il negozio giuridico.

Concetto di negozio giuridico

Il negozio giuridico è l'atto umano, manifestazione di volontà, che produce effetti giuridici voluti dalla persona interessata, a condizione che sussistano i requisiti previsti dalla legge.

Classi

  • In base all'oggetto:
    1. Negozi di diritto familiare.
    2. Negozi patrimoniali. A loro volta, i patrimoniali si suddividono in:
      • Negozi dispositivi: presuppongono una modificazione economica nel patrimonio di una persona (ad esempio, la costituzione di una servitù).
      • Negozi obbligatori: creano un diritto personale tra le parti (ad esempio, la compravendita).
  • In base al numero di dichiarazioni di volontà:
    1. Unilaterali: contengono una sola dichiarazione di volontà (es. testamento).
    2. Bilaterali: contengono due o più dichiarazioni di volontà (es. deposito).
  • In base alla causa:
    1. Causali: in essi la causa (fine) è legata al negozio; se manca, è nullo.
    2. Astratti: richiedono soltanto l'adempimento della forma prescritta per l'esistenza del negozio, ma anche se la causa non esiste o è illecita, il negozio può produrre effetti (es. mancipatio).
  • In base alla forma:
    1. Formali o solenni: è obbligatoria una forma particolare per l'esistenza del negozio (es. testamento). Si dice che la forma è richiesta ad solemnitatem, cioè essenziale per la validità del negozio.
    2. Non formali: le parti possono manifestare la propria volontà in qualsiasi modo. La forma ha valore ad probationem, cioè per dimostrare la sua esistenza (es. un documento).
  • In base all'arricchimento:
    1. Onerosi o commutativi: l'arricchimento di una parte è compensato dalla sua prestazione verso l'altra (es. compravendita).
    2. Gratuiti o lucrativi: l'acquisto di un vantaggio patrimoniale avviene senza compensazione (es. donazione).
  • In base al momento in cui producono effetto:
    1. Inter vivos: devono produrre effetti durante la vita di coloro che li hanno compiuti (es. locazione).
    2. Mortis causa: producono effetto dopo la morte di chi li compie, regolando il destino del suo patrimonio o delle persone sotto la sua autorità (es. testamento).
  • In base all'azione che li tutela:
    1. Di stretto diritto: protetti da un'azione di stretto diritto (es. mutuo).
    2. Di buona fede: protetti da un'azione di buona fede (es. comodato).
  • In base all'origine storica:
    1. Di diritto civile: disciplinati dallo ius civile.
    2. Di diritto onorario: regolati dallo ius honorarium.
  • In base alla fonte normativa:
    1. Di diritto civile: validi solo tra cittadini romani.
    2. Di diritto delle genti (ius gentium): possono essere compiuti anche dai pellegrini (stranieri).
  • In base agli elementi accidentali:
    1. Negozi puri: non sono soggetti ad alcun elemento accidentale.
    2. Negozi condizionali: soggetti a condizione.
    3. Negozi a termine: soggetti a termine.
    4. Negozi modali: soggetti a modo.

Elementi

Nel negozio giuridico ci sono tre tipi di elementi: essenziali, naturali e accidentali.

Oltre alla capacità del soggetto di compiere negozi giuridici (capacità giuridica e di agire), sono elementi essenziali comuni, senza i quali non può esistere un negozio giuridico, poiché ne costituiscono la sua stessa natura: la volontà e la causa.

Gli elementi naturali sono quelli che costituiscono il contenuto concreto di un tipo di negozio specifico e tipico. Anche se le parti non stabiliscono nulla riguardo ad essi, sono inclusi per disposizione di legge (ad esempio, che il venditore risponda all'acquirente per i vizi occulti della cosa venduta).

Gli elementi accidentali sono quelli che le parti possono volontariamente aggiungere e che diventano parte della struttura particolare del negozio. Sono tre: la condizione, il termine e il modo.

Elementi Essenziali

La Volontà

È il desiderio cosciente di compiere un negozio e raggiungere i suoi effetti. È l'elemento soggettivo della transazione. Lo ius civile non dava rilevanza alla volontà interna, poiché l'efficacia dell'atto dipendeva dalla forma. Il problema della discrepanza tra la forma (o le parole) e la volontà (intenzione del soggetto) apparve già in età repubblicana e si espresse in un caso famoso (la causa Curiana - 93 a.C.) sull'interpretazione di una clausola contenuta in un testamento. Prevalse l'interpretazione favorevole alla volontà del testatore rispetto alla forma. Tuttavia, questa indagine sulla volontà era ammessa solo in caso di dubbio, non quando il testo delle parole era chiaro.

Il rispetto per la volontà del soggetto del negozio si affermò principalmente nello ius honorarium, che non ammetteva negozi dove mancasse almeno una volontà reale delle parti. Il magistrato, con il suo intervento, cercava di assicurare che ci fosse una reale correlazione tra la dichiarazione e la volontà.

Non è sufficiente avere una volontà, ma questa deve essere manifestata dallo stesso soggetto o da un'altra persona, se intermediario o rappresentante.

1. Dichiarazione da parte del soggetto

Può essere espressa o tacita (implicita), formale o non formale.

  • Dichiarazione espressa: viene emessa direttamente, non permette altra interpretazione; può essere orale o scritta.
  • Dichiarazione tacita: si deduce dal comportamento del soggetto o da un'induzione sicura (ad esempio, una persona ha un credito che potrebbe esigere, ma invece di farlo, accetta il pagamento degli interessi. Dal suo comportamento si deduce che, per ora, rinuncia a esigere il capitale; se paga i debiti di un'eredità, si presume che l'abbia accettata). Il silenzio non ha alcun valore, a meno che la legge non gli riconosca espressamente qualche effetto (ad esempio, nella in iure cessio).
  • Dichiarazione solenne o formale: quando la legge richiede una particolare forma di espressione, solitamente orale e simbolica (ad esempio, afferrare un oggetto). Sono le dichiarazioni tipiche dello ius civile primitivo.
  • Dichiarazione non solenne: non è richiesta alcuna forma specifica. La forma può essere richiesta per la validità del negozio (ad solemnitatem) o per la prova della sua esistenza (ad probationem).
2. Dichiarazione tramite un'altra persona

Può avvenire:

  1. Tramite un intermediario o nuntius.
  2. Tramite un rappresentante.
3. Il Nuntius

Il nuntius (messaggero) è un semplice trasmettitore della volontà emessa da chi compie il negozio, come farebbe una lettera. Generalmente agivano come nuntius lo schiavo e il filius familias.

4. Tramite rappresentante

La rappresentanza si ha quando una persona ("rappresentante") compie un negozio giuridico per conto di un'altra ("rappresentato"). Gli effetti del negozio si producono per il rappresentato.

La rappresentanza può essere di due tipi: necessaria o volontaria.

  • È necessaria quando la persona su cui devono prodursi gli effetti del negozio è incapace di agire e deve essere sostituita da qualcuno capace, come nel caso del curator furiosi e del tutor impuberis.
  • È volontaria quando una persona capace di agire viene sostituita da un'altra per il compimento di un negozio o una serie di negozi. Nel diritto giustinianeo ci sono due casi principali di rappresentanza volontaria: il mandato e la gestione di affari altrui (negotiorum gestio).

Considerando il rapporto tra rappresentante e rappresentato, oggi si distingue generalmente tra due tipi di rappresentanza: diretta e indiretta.

  • Nella rappresentanza diretta, il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato; gli effetti del negozio ricadono su quest'ultimo, che diventa titolare del credito o del debito risultante. Nel diritto romano, originariamente, la rappresentanza diretta tra persone libere sui iuris era sconosciuta.
  • Nella rappresentanza indiretta, il rappresentante agisce per conto del rappresentato, ma in nome proprio; gli effetti del negozio ricadono su di lui, che dovrà poi trasferirli al rappresentato. Con il tempo, si imposero diverse forme di rappresentanza diretta tra persone sui iuris, come nell'acquisizione del possesso e, tramite esso, della proprietà, nella successione pretoria (bonorum possessio), ecc.

La Causa

È la funzione economico-sociale tipica del negozio giuridico. È l'obiettivo oggettivo del negozio. È la stessa per ogni negozio giuridico tipico (ad esempio, lo scambio di cosa contro prezzo nella compravendita). Dalla causa dobbiamo distinguere i motivi soggettivi che possono aver indotto le parti a compiere un negozio concreto.

Elementi Accidentali: a) Condizione, b) Termine, c) Modo

a) Condizione

La condizione è un evento futuro e oggettivamente incerto dal quale le parti fanno dipendere la nascita o la cessazione degli effetti di un negozio giuridico.

Classi di Condizioni
  • Positive: consistono in un fare.
  • Negative: consistono in un non fare (omissione).
  • Causali: il loro avveramento dipende dal caso, non dalla volontà delle parti.
  • Potestative: il loro avveramento dipende dalla volontà dell'obbligato.
  • Miste: il loro avveramento dipende in parte dal caso e in parte dalla volontà del soggetto obbligato.
  • Sospensive: da esse dipende la nascita degli effetti del negozio giuridico.
  • Risolutive: da esse dipende la cessazione degli effetti del negozio.
  • Improprie o apparenti: sono quelle che non soddisfano determinati requisiti e possono essere:
    • Condicio iuris (condizioni legali): consistono in requisiti già richiesti dalla legge affinché un negozio produca un determinato effetto e sono considerate come non apposte.
    • Illecite: fanno dipendere l'efficacia del negozio giuridico dal compimento di un atto illecito.
    • Immorali: fanno dipendere l'efficacia del negozio giuridico dal compimento di un fatto immorale.
    Sia le illecite che le immorali seguono lo stesso regime delle condizioni impossibili.

b) Termine

Consiste nell'indicazione di una data futura e certa dalla quale dipende l'inizio o la cessazione degli effetti del negozio.

Classi di Termini

Come la condizione, il termine può essere:

  • Sospensivo o iniziale: dies a quo.
  • Risolutivo o finale: dies ad quem.

Un'altra classificazione distingue quattro tipi di termine:

  • Dies certus an certus quando: sappiamo che accadrà e quando (es. una data del calendario).
  • Dies certus an incertus quando: sappiamo che accadrà, ma non quando (es. consegna concordata di beni alla morte di qualcuno).
  • Dies incertus an certus quando: la data è nota in anticipo, ma non si sa se arriverà o meno (es. pensione a partire dai 60 anni).
  • Dies incertus an incertus quando: sia l'arrivo dell'evento che il giorno in cui si verificherà sono incerti (es. ricevere una certa somma di denaro il giorno del proprio matrimonio).

c) Modo

Consiste nell'obbligo imposto al beneficiario di un atto di liberalità di dare una certa destinazione ai beni ricevuti o di compiere una certa attività. Si imponeva solo nei negozi giuridici a titolo gratuito (donazione inter vivos, disposizioni di ultima volontà).

La differenza essenziale rispetto alla condizione sospensiva è che il negozio modale non sospende l'esecuzione degli effetti del negozio fino all'adempimento dell'obbligo, come avviene nella condizione.

Se il modo è impossibile o illecito:

  • Diritto classico: si considerava come non apposto.
  • Diritto giustinianeo: si distingueva tra modus simplex (semplice preghiera o dovere morale), che si considerava non apposto, e modus qualificatus (senza il quale l'atto di liberalità non avrebbe avuto luogo), che rendeva nullo il negozio.

In termini di attuazione:

  • Nel diritto classico si poteva esigere solo per vie indirette (ad esempio, se il modo consisteva nel compiere un atto in relazione al defunto, come la costruzione di un monumento funerario, il magistrato poteva costringere il beneficiario ad adempiere imponendo multe).
  • Nel diritto giustinianeo si concesse un'azione per la restituzione in caso di inadempimento (condictio causa data causa non secuta), o un'actio civilis incerta o praescriptis verbis per ottenere l'adempimento.

TEMA 7: NEGOZI GIURIDICI INEFFICACI

Cause di invalidità. Difetti nella formazione e nella dichiarazione di volontà: l'errore proprio, il dolo e la paura (violenza morale), la riserva mentale, la simulazione e l'errore ostativo.

Inefficacia del negozio giuridico

Quando un negozio giuridico presenta vizi o difetti, può produrre conseguenze diverse:

a) Inefficacia del negozio: È la mancanza di effetti giuridici. Il negozio nasce valido per il diritto, ma non riesce a produrre effetti a causa di circostanze esterne ad esso (ad esempio, la mancata accettazione dell'eredità rende inefficace l'istituzione di erede fatta per testamento, e di conseguenza, l'intero testamento).

b) Invalidità: Si verifica quando l'inefficacia del negozio deriva da vizi intrinseci (che colpiscono i suoi elementi essenziali), per cui la legge non gli riconosce effetti. Ci sono due gradi di invalidità:

  1. Nullità: quando il vizio o difetto consiste nella mancanza di un requisito essenziale, il negozio stesso è nullo di pieno diritto (ipso iure), non c'è bisogno che nessuno chieda di dichiararlo tale. Il negozio non produce effetti fin dalla nascita, perché non è mai esistito giuridicamente.
  2. Annullabilità: il negozio è nato ed esiste, ma presenta un vizio o difetto che permette di impugnarne la validità con effetto retroattivo. Se l'impugnazione non avviene, il negozio produce i suoi effetti. Nel diritto romano non esisteva una categoria generale di annullabilità come la intendiamo oggi. Per lo ius civile, il negozio poteva essere solo valido o invalido (nullo). L'idea di un negozio valido ma suscettibile di essere annullato si sviluppò principalmente attraverso lo ius honorarium.

Cause di invalidità

Sono quei vizi che colpiscono gli elementi del negozio giuridico (capacità del soggetto), i suoi elementi essenziali o un elemento che, pur essendo accidentale, una volta stabilito diventa essenziale. Sono: l'incapacità del soggetto, i vizi della volontà, i vizi della causa, i difetti dell'oggetto (mancanza di idoneità), i vizi di forma e la condizione impossibile o illecita.

Vizi della Volontà

Sono circostanze e situazioni che influenzano la volontà del soggetto di un negozio giuridico, potendo incidere sulla sua formazione o sulla sua manifestazione.

Vizi che incidono sulla formazione della volontà

Sono tre: a) errore proprio, b) dolo (dolus), c) timore/paura (metus).

a) Errore proprio

È la falsa conoscenza di un fatto o di un oggetto. L'ignoranza è mancanza di conoscenza; poiché la conoscenza falsa porta più facilmente all'azione, in materia di negozi giuridici rileva più l'errore che l'ignoranza. L'errore incide sui motivi che hanno portato una persona a compiere il negozio. La volontà reale non coincide con quella manifestata.

Per invalidare il negozio, l'errore deve cadere su un elemento essenziale del negozio o della situazione di fatto. Era rilevante principalmente nell'ambito dello ius gentium e dello ius honorarium. Per lo ius civile, il negozio era valido anche se la volontà dichiarata era viziata da errore, purché fossero state rispettate le forme prescritte.

Classi di Errore Rilevante
  • Error in substantia: riguarda le qualità essenziali e costanti della cosa, in base alla sua funzione economico-sociale. (Ad esempio, se si acquista aceto credendo sia vino, o uno schiavo ermafrodita credendolo schiava, il negozio sarà nullo). Tuttavia, questo tipo di errore non era sempre considerato essenziale; i giuristi romani davano in ogni caso la soluzione che impedisse un danno ingiusto (ad esempio, se qualcuno acquistava un oggetto pensando fosse di stagno, ed era in realtà d'argento, e il venditore ne era a conoscenza, la vendita sarebbe stata valida).
  • Error in qualitate: interessa caratteristiche dell'oggetto che non fanno parte della sua sostanza; non è mai essenziale, non invalida il negozio (ad esempio, se si acquista un tipo di legno pensando sia un altro). Nel diritto giustinianeo è considerato motivo per la riduzione del prezzo.
  • Error in quantitate: riguarda la quantità, l'estensione o la misura della cosa oggetto del negozio. Nei negozi unilaterali, produce la nullità del negozio, a meno che l'oggetto non possa essere ridotto alla misura effettiva della cosa. Nei negozi bilaterali, bisogna distinguere se, nonostante l'errore, c'è accordo o meno tra le parti sulla quantità minore.
  • Errore sui motivi: è irrilevante, tranne nei negozi a titolo gratuito se i motivi sono stati espressamente elevati a condizione (ad esempio, se qualcuno nomina erede nel testamento una persona e poi, pensando erroneamente che sia morta, redige un secondo testamento istituendo erede un'altra persona, il secondo testamento sarà nullo e valido il primo).
b) Dolo (dolus)

È l'inganno, la frode o la macchinazione perniciosa con cui una parte induce l'altra a concludere un negozio. Per i Romani esistevano due tipi di dolo: dolus bonus e dolus malus.

  • Il dolus bonus è la naturale astuzia volta a indurre la controparte a concludere un affare (ad esempio, quella di un buon commerciante). Questo dolo non produceva effetti giuridici.
  • Il dolus malus, al contrario, comporta un errore nella persona ingannata.

Nel diritto più antico, il negozio concluso volontariamente, anche se viziato da dolo, era valido per lo ius civile. Si teneva conto del dolo solo se era stata inserita la clausola doli (o stipulatio de dolo: promessa di non agire con dolo in nessun momento).

Nello ius honorarium, invece, il magistrato, pur considerando valido il negozio, concesse alla parte lesa la possibilità di evitare le perdite patrimoniali che potevano derivarne attraverso tre mezzi:

  1. Actio doli: per ottenere il risarcimento del danno subito. Doveva essere intentata entro un anno, era diretta contro l'autore del dolo ed era infamante (comportava la nota d'infamia per il condannato).
  2. Exceptio doli: per paralizzare l'azione di chi chiedeva l'adempimento del negozio viziato da dolo. Poteva essere opposta anche agli eredi e senza limiti di tempo.
  3. Restitutio in integrum propter dolum: era concessa per annullare gli effetti del negozio viziato da dolo, anche nei confronti di terzi che ne avessero tratto beneficio.
c) Timore/Paura (metus)

Il timore (o violenza morale) è determinato dalla minaccia di un male grave e imminente. Nell'ambito dello ius civile classico, i negozi conclusi sotto minaccia erano validi.

Nello ius honorarium, il magistrato li considerava anch'essi validi, ma ne negava indirettamente l'efficacia se sussistevano diverse condizioni:

  1. Che la minaccia fosse ingiusta, cioè non basata sul diritto.
  2. Che il male minacciato fosse grave (riguardante la vita, la libertà o l'integrità fisica).
  3. Che la minaccia fosse seria e attuale, cioè finalizzata a ottenere la conclusione di un determinato negozio giuridico.
  4. Che la minaccia fosse tale da impressionare una persona ragionevole (metus non vani hominis, sed qui merito et in homine constantissimo cadat).

Se ricorrevano questi requisiti, il magistrato concedeva tre strumenti di tutela alla parte lesa (che non miravano a dichiarare la nullità del negozio giuridico):

  1. Actio quod metus causa: tendeva a ottenere una condanna pecuniaria pari al quadruplo del valore del danno o della cosa consegnata, se esercitata entro un anno; successivamente, solo per il simplum (cioè il valore semplice). Era diretta contro l'autore della minaccia, contro chi deteneva la cosa o contro il terzo che ne avesse tratto vantaggio. Era un'azione penale e infamante.
  2. Exceptio metus: per paralizzare l'azione di chi chiedeva l'adempimento del negozio.
  3. Restitutio in integrum propter metum: per riportare le parti nella situazione precedente alla conclusione del negozio, come se non fosse mai stato compiuto.

Vizi che incidono sulla manifestazione della volontà

  • Violenza fisica (vis absoluta): Forza fisica che elimina completamente la libertà di volere. Il negozio è nullo ipso iure.
  • Dichiarazioni iocandi gratia (fatte per scherzo): Non fanno nascere il negozio giuridico, ma possono generare responsabilità per danni se qualcuno viene leso confidando nella serietà della dichiarazione.
  • Riserva mentale: Si verifica quando una persona fa consapevolmente una dichiarazione di volontà diversa dalla sua reale intenzione. Il diritto romano non dava rilevanza a questo vizio della manifestazione della volontà.
  • Simulazione: Si ha quando le parti dichiarano di compiere un negozio, ma in realtà non vogliono compierlo (simulazione assoluta) o vogliono compierne uno diverso (simulazione relativa).
    • Simulazione assoluta: le parti non vogliono alcun negozio giuridico. Il negozio simulato è nullo.
    • Simulazione relativa: le parti vogliono un negozio giuridico diverso da quello dichiarato (negozio dissimulato). Il negozio simulato è nullo, mentre il negozio dissimulato è valido se ne possiede i requisiti di sostanza e forma.
  • Negozi indiretti o fiduciari: Il negozio viene utilizzato per uno scopo lecito che, tuttavia, non coincide con la causa tipica del negozio stesso. Due casi principali:
    1. Negozi simulati (in senso lato): Creati dalla prassi giuridica per colmare lacune legislative, quando il diritto non forniva strumenti diretti per raggiungere lo scopo desiderato dalle parti. Si utilizzavano le formalità di un negozio tipico, ma le parti concordavano di dare alle loro dichiarazioni un significato diverso, con l'obiettivo di raggiungere il fine perseguito (ad esempio, la triplice vendita fittizia per ottenere l'emancipazione).
    2. Negozi fiduciari: Le parti compiono un negozio i cui effetti vanno oltre le finalità strettamente proposte (ad esempio, la fiducia cum creditore). Sono solitamente accompagnati da un pactum fiduciae per limitare o regolare questi effetti eccedenti.
  • Errore ostativo (error in declaratione): Si verifica quando, nel manifestare la volontà in un negozio giuridico, una persona in buona fede dice una cosa mentre in realtà ne voleva dichiarare un'altra diversa. Si chiama anche errore "ostacolo" perché impedisce che la volontà reale si manifesti correttamente.
Classi di Errore Ostativo
  • Error in negotio: cade sulla natura del negozio che le parti intendono concludere (ad esempio, se una persona consegna a un'altra una cosa con l'intenzione di donarla e il ricevente capisce che la consegna è a titolo di prestito, l'errore è essenziale e non vi è né donazione né prestito).
  • Error in persona: cade sull'identità della persona con cui si contrae o a favore della quale il negozio è compiuto. Se si tratta di un negozio unilaterale (es. testamento), il negozio è nullo. Se il negozio è bilaterale, dipende dall'importanza che l'identità della controparte ha nel negozio. Se la persona è così importante che il negozio si compie in considerazione di essa (intuitu personae, es. mandato, società), il negozio è nullo.
  • Error in nomine: riguarda il nome che designa la persona o la cosa. È irrilevante se l'identità è comunque certa.
  • Error in corpore: riguarda l'identità dell'oggetto (ad esempio, si vuole acquistare il fondo "X" e si dichiara di voler comprare il fondo "Y"). Questo errore è essenziale e annulla il negozio.

Validazione, Conferma e Conversione

Si verifica quando un negozio giuridico nullo o annullabile viene trasformato in un negozio pienamente valido, correggendo i suoi vizi o difetti. Ci sono tre modi principali attraverso cui avviene la sanatoria:

a) Decorso del tempo: Scadenza del termine previsto per impugnare il negozio o rinuncia all'esercizio dell'azione corrispondente.

b) Conferma o ratifica (ratihabitio): Si ha quando è necessaria per la validità del negozio l'approvazione di un terzo e questa non era stata data inizialmente (ad esempio, la vendita compiuta da un minore di 25 anni senza l'assenso del curator, che sarebbe in linea di principio invalida, diventa valida se il curator la ratifica successivamente). Normalmente, la ratifica ha effetti retroattivi.

c) Conversione: Si verifica quando un negozio, nullo per mancanza dei requisiti specifici di un tipo particolare, può produrre gli effetti propri di un altro tipo di negozio di cui possieda i requisiti di sostanza e forma (ad esempio, una mancipatio nulla può valere come traditio, se ne sussistono i presupposti, entrambe forme di trasferimento della proprietà).

Il Tempo

Ha una grande influenza sul diritto; il negozio giuridico nasce e muore nel tempo. Inoltre, il decorso del tempo può avere effetti giuridici importanti (prescrizione, usucapione).

Per calcolarlo, ci sono diversi tipi di computo:

  • Naturale (computatio naturalis): il tempo viene misurato matematicamente da momento a momento (a momento ad momentum). Ad esempio, un negozio giuridico stipulato il 10 novembre 2008 alle 12:00, per il quale si debba considerare un termine di due anni per un qualche effetto. I due anni si compiranno il 10 novembre 2010 alle 12:00. Questo tipo di calcolo viene utilizzato per i casi in cui la frazione di giorno è rilevante.
  • Civile (computatio civilis): il tempo viene contato per giorni interi, senza tener conto delle frazioni di giorno. È il metodo più comune. Applicando questo calcolo all'esempio precedente, il termine di due anni scadrebbe alla fine della giornata del 10 novembre 2010. In questo tipo di calcolo, i Romani consideravano il giorno iniziale compreso nel periodo (dies a quo computatur in termino) e il termine scadeva all'inizio dell'ultimo giorno (dies ad quem).
  • Continuo (tempus continuum): Si contano tutti i giorni del calendario, compresi i festivi.
  • Utile (tempus utile): Si contano solo i giorni in cui è possibile compiere l'atto giuridico rilevante (giorni feriali, escludendo i festivi o i giorni in cui il magistrato non esercitava la giurisdizione).

Voci correlate: