Nome, domicilio e tipi di società: normativa, caratteristiche e responsabilità

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Nome

Nome

In senso lato il termine include il nome e i cognomi; essi sono costituiti dall'insieme di parole che, in ambito legale e ufficiale, individuano e designano ogni persona. A rigor di termini, il nome proprio serve a distinguere individualmente le persone, anche i bambini nati dagli stessi genitori.

Il nome della persona è quello attribuito al bambino al momento della registrazione della nascita. La scelta è lasciata alla discrezione dei genitori o delle autorità competenti, purché non ostacoli l'identificazione della persona. Per esempio, i nomi utilizzabili sia per il genere femminile sia per quello maschile potrebbero richiedere un ulteriore elemento chiarificatore.

Il caso del nome "Blue" è esemplificativo: esso dovrebbe essere accompagnato da un altro elemento distintivo qualora fosse necessario per evitare ambiguità. Eccezionalmente è possibile procedere al cambiamento del nome, purché vi sia un motivo valido e tale cambiamento non arrechi danno ad altri.

Indirizzo

Indirizzo

Pur essendo generalmente considerato sinonimo di "casa", il termine ha in ambito giuridico un significato più specifico: si riferisce al luogo che il diritto considera come residenza della persona, che può o meno coincidere con il luogo in cui essa risiede effettivamente. Ogni persona deve essere collocata in una giurisdizione nella quale i suoi diritti e obblighi trovino un riferimento concreto, in modo da sapere dove esercitarli e dove sono dovuti.

In molte occasioni il domicilio è determinato dal giudice per specifiche questioni: per la notifica di atti processuali, per l'esecuzione di richieste di pagamento, per controlli o perquisizioni, ecc. In breve, il domicilio può diventare la sede legale della persona.

In genere il domicilio coincide con il luogo di residenza abituale. La casa coniugale deve essere fissata di comune accordo tra i coniugi nell'interesse della famiglia; in caso di divergenza, la decisione è di norma rimessa al giudice. La convivenza è un dovere dei coniugi: la legge presume, salvo prova contraria, che la coppia convivente viva insieme.

Nel caso di minori o di persone incapaci, il domicilio è quello del genitore o del tutore. È perfettamente possibile che una persona abbia un luogo di residenza e indichi un indirizzo diverso per alcuni o tutti gli effetti derivanti dalla sua attività: ad esempio un indirizzo per le notifiche, un ufficio postale o il luogo per domiciliare pagamenti bancari. Si parla in tal caso di domicilio eletto, che ha efficacia limitata ai soli atti per i quali è stato indicato.

Altre volte è la legge a stabilire l'indirizzo rilevante per taluni scopi: per i pubblici ufficiali, per i destinatari di atti amministrativi o, per gli esercenti attività commerciali, il luogo in cui si svolge il centro della loro attività.

Società civili e commerciali

Civile e commerciale, le società

Si tratta di un contratto con il quale più persone si obbligano congiuntamente a fornire beni o servizi al fine di ottenere un profitto, che sarà ripartito tra i soci secondo quanto convenuto.

Si parla di società civile quando l'oggetto sociale riguarda attività non commerciali; se, invece, l'oggetto è l'esercizio di atti di commercio, la società è definita commerciale.

I tipi e le categorie di imprese

I tipi e le categorie di imprese possono comprendere, tra gli altri, i seguenti:

Partnership

Partnership: è costituita da due o più persone che si impegnano congiuntamente in un'attività economica comune sotto un nome commerciale. Offre il vantaggio di richiedere meno formalità costitutive rispetto ad altre forme, ma comporta un maggiore rischio per i soci e una maggiore esposizione patrimoniale, poiché in alcune forme i soci rispondono con l'intero patrimonio personale.

Società in accomandita semplice

Società in accomandita semplice: può essere di tipo con soci illimitatamente responsabili e soci accomandanti. In questa forma convivono due categorie di soci: i soci accomandatari, che hanno responsabilità illimitata e si occupano dell'amministrazione dell'impresa; e i soci accomandanti, la cui responsabilità è limitata al conferimento di capitale indicato nel contratto sociale.

SRL (LLC)

SRL (Società a responsabilità limitata, talvolta indicata come LLC): è un tipo di entità commerciale in cui il capitale sociale è suddiviso in quote. È costituita dai conferimenti dei soci, i quali non rispondono personalmente dei debiti della società oltre il capitale conferito. Nell'insegna sociale dovrebbe comparire l'indicazione "Società a responsabilità limitata" o le abbreviazioni "SRL" / "S.r.l." (o, in alcuni contesti internazionali, "LLC").

Lo statuto deve precisare l'identità dei soci, i conferimenti e le quote assegnate, le modalità di pagamento, l'oggetto sociale, la gestione e i nominativi degli amministratori. La costituzione della società avviene mediante atto pubblico e deve essere iscritta nel registro delle imprese per acquisire la personalità giuridica.

La quota di capitale può essere rappresentata da certificati o da registrazioni contabili (azioni/quote). Lo statuto deve contenere almeno il nome della società, l'oggetto, l'indirizzo della sede e il capitale sociale, nonché le regole di organizzazione e gestione.

La persona che impegna l'impresa e la rappresenta nelle relazioni con i terzi è spesso indicata come amministratore delegato o socio amministratore.

Società per azioni (Sociedad Anónima / SA)

Società per azioni (S.p.A. / SA): è l'associazione di capitali finalizzata all'esercizio di un'attività d'impresa. Il capitale sociale è suddiviso in azioni e i soci non rispondono personalmente per i debiti sociali. Nell'insegna deve comparire la dicitura "Società per Azioni" o l'abbreviazione corrispondente (ad esempio "S.p.A." o "SA").

La costituzione avviene mediante atto pubblico e l'iscrizione nel registro delle imprese è necessaria per l'acquisizione della personalità giuridica.

Non è possibile costituire una società per azioni se il capitale sociale non è interamente sottoscritto e non è stato versato almeno per la quota minima stabilita dalla normativa (ad esempio, almeno 1/4 del capitale sottoscritto, nei casi previsti dalla legge).

Struttura e organi societari

  • Assemblea generale: è l'organo composto dagli azionisti o soci; decide sulle materie di sua competenza. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria e deve essere convocata dagli amministratori nei casi e con le modalità previste dallo statuto e dalla legge.
  • Amministratori (consiglio di amministrazione): sono nominati dall'assemblea generale, salvo diversa disposizione di legge. Non è necessario che gli amministratori siano soci. In determinate ipotesi e per specifiche condotte, i membri degli organi amministrativi possono essere chiamati a rispondere anche con il loro patrimonio personale per il danno causato a terzi o alla società in conseguenza di comportamenti illeciti o di gestione colposa.

Nota: le regole dettagliate sulla costituzione, sulle responsabilità e sul funzionamento degli organi societari dipendono dalla forma societaria scelta e dalla normativa applicabile nel singolo ordinamento.

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