Normativa sugli Appalti Pubblici: Contratti, Concessioni e Forniture

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Appalto Diretto

Articolo 71 - L'assunzione diretta è la modalità con cui un ente coinvolge direttamente una persona fisica o giuridica, senza seguire la procedura ordinaria, pur mantenendo criteri di concorrenza e tenendo conto delle condizioni e specifiche precedentemente definite. Tale decisione deve essere formalizzata tramite un atto motivato rilasciato dal capo dell'istituto.

Condizioni per l'Appalto Diretto

Articolo 72 - La procedura per l'appalto diretto può essere applicata solo nelle seguenti situazioni:

  • a) Tutela dei diritti di proprietà industriale o intellettuale (brevetti, diritti d'autore), quando esiste una fonte unica o una specializzazione professionale, tecnica o artistica;
  • b) Gara o concorso dichiarati nulli per la seconda volta;
  • c) Revoca del contratto per motivi urgenti che impediscono una nuova gara;
  • d) Acquisto di lavori, servizi, forniture supplementari, parti di ricambio o accessori per attrezzature esistenti, in assenza di altre fonti;
  • e) Acquisto di attrezzature o materiali di guerra, previa autorizzazione del Ministro della Difesa Nazionale e del Presidente della Repubblica;
  • f) Situazioni di emergenza definite dai criteri del presente atto;
  • g) Emergenza derivante da guerra, calamità pubbliche o gravi disordini.

Procedure Amministrative

Articolo 74 - Ogni atto amministrativo riguardante i diritti o gli interessi di fornitori e appaltatori deve essere comunicato entro 72 ore lavorative.

Articolo 79 - I contratti si perfezionano con la firma degli strumenti pertinenti. Per l'autogestione è sufficiente l'emissione dell'ordine di acquisto e della fattura al momento della consegna. La fattura è obbligatoria per tutti i pagamenti.

Articolo 80 - L'ente appaltante convoca il venditore aggiudicatario entro i termini stabiliti per la firma del contratto e la presentazione delle garanzie.

Appalto di Lavori Pubblici

Articolo 104 - L'appalto di lavori pubblici è il contratto tra un istituto e un appaltatore per la realizzazione di opere, costruzioni, ristrutturazioni, riparazioni, demolizioni o manutenzioni, dietro pagamento di un corrispettivo.

Contratti Chiavi in Mano

Articolo 105 - È possibile ricorrere all'accordo "chiavi in mano" per progetti complessi di eccezionale rilevanza, consolidando in un unico contraente i servizi di ingegneria, fornitura e costruzione. È vietata l'introduzione di ordini di modifica e l'adeguamento del prezzo, salvo casi di forza maggiore.

Monitoraggio e Sospensione

Articolo 106 - È vietato affidare il monitoraggio dei lavori alla stessa società responsabile della gestione o della progettazione, a pena di nullità.

Articolo 108 - Il proprietario dell'istituzione può disporre la sospensione dei lavori per un massimo di 15 giorni senza responsabilità. Oltre tale termine, devono essere riconosciute le spese sostenute dal contraente.

Modifiche e Collaudi

Articolo 109 - Le modifiche contrattuali superiori al 20% dell'importo sono considerate nuove assunzioni e richiedono una nuova procedura di gara.

Articolo 114-116 - Al termine dei lavori, si procede al collaudo provvisorio entro 10 giorni. Segue un periodo di 60 giorni per l'esame dei lavori. In assenza di difetti, si procede all'accettazione definitiva.

Capitolo II: Contratto di Fornitura

Articolo 119 - Il contratto di fornitura riguarda l'acquisto o la locazione di beni o servizi necessari, inclusi servizi tecnici, professionali e di manutenzione.

Capo III: Consulenza Contrattuale

Articolo 123 - I contratti di consulenza sono finalizzati all'ottenimento di servizi specialistici, quali ricerche, studi tecnici, assistenza alla progettazione e monitoraggio di sistemi.

Capitolo IV: Contratto di Concessione

Articolo 130 - Le concessioni possono riguardare lavori pubblici, servizi pubblici o risorse naturali e del sottosuolo.

Articolo 133 - La selezione del concessionario avviene tramite gara pubblica nazionale o internazionale.

Capo V: Locazione di Beni Personali

Articolo 149 - L'istituzione può stipulare contratti di locazione per beni mobili, con o senza opzione di acquisto, basandosi sui prezzi correnti di mercato.

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