Normativa su Controllo Antidoping e Sicurezza negli Eventi Sportivi in Spagna

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TITOLO VIII. Controllo delle Sostanze e Metodi Proibiti nello Sport e la Sicurezza nello Sport

Articolo 56. [Concorso per la Preparazione di Elenchi di Sostanze e la Repressione delle Pratiche e Metodi Vietati]

1. Il Consiglio Superiore dello Sport, in conformità con le disposizioni degli accordi internazionali firmati dalla Spagna, e tenendo conto degli strumenti di altre organizzazioni dello stesso settore, deve produrre, ai fini della presente legge, gli elenchi delle sostanze vietate e dei gruppi di farmaci, e determinare i metodi non regolamentari, progettati per aumentare artificialmente le capacità fisiche degli atleti o di modificare i risultati delle competizioni.

2. Il Consiglio Superiore dello Sport, in collaborazione con le comunità autonome, le federazioni sportive spagnole e le leghe professionistiche, promuove e favorisce la prevenzione, il controllo e la repressione delle pratiche e dei metodi proibiti di cui sopra.

Articolo 57. [Unità Nazionale "Antidoping" e Funzioni]

1. Subordinato al Consiglio Superiore dello Sport è istituita la Commissione Nazionale "Antidoping", con rappresentanti dell'Amministrazione statale, delle Comunità Autonome, delle federazioni sportive spagnole, delle leghe professionistiche e persone di riconosciuto prestigio nel campo tecnico sportivo e giuridico, nei termini stabiliti dal regolamento.

2. Le funzioni della Commissione comprendono, tra l'altro, le seguenti:

  • a) Diffondere informazioni riguardanti l'utilizzo di sostanze vietate e di gruppi di farmaci, procedure non normative per il monitoraggio, il reporting e la ricerca sulle cause e gli effetti, e promuovere e favorire la prevenzione.
  • b) Stabilire l'elenco ufficiale delle competizioni sportive a livello statale dove il controllo è obbligatorio.
  • c) Sviluppare protocolli e le regole per lo svolgimento di tali test, in competizione o fuori da essa.
  • d) Partecipare allo sviluppo di norme disciplinari, sollecitare le federazioni sportive all'apertura di un procedimento disciplinare e, se necessario, ricorrere alle decisioni del Comitato di Disciplina Sportiva Spagnolo che le riguardano.

Articolo 58. [Controlli Antidoping]

1. Tutti gli atleti autorizzati a partecipare alle competizioni ufficiali a livello di Stato saranno tenuti a sottoporsi ai controlli previsti nel precedente articolo, in competizione o fuori da essa, su richiesta del Consiglio Superiore dello Sport, delle Federazioni Sportive Spagnole, delle leghe professionistiche o della Commissione Nazionale Antidoping.

A tal fine, questi atleti saranno tenuti a fornire i dati per la loro posizione in ogni momento, compreso il loro programma di allenamento.

2. Le federazioni sportive spagnole forniranno i mezzi per lo svolgimento di tali prove.

3. I test per l'individuazione o il monitoraggio di pratiche vietate nelle competizioni di livello statale sono effettuati in laboratori governativi o approvati dallo Stato.

Articolo 59. [Assistenza Sanitaria e Assicurazione Obbligatoria]

1. L'assistenza sanitaria sportiva derivata dalla cittadinanza generale è un sistema di consegna regolarmente occupato di assicurazione sanitaria che sarà, e anche il generale di assicurazione sanitaria fornita da enti privati.

2. Indipendentemente da altre garanzie speciali che possono essere istituite, tutti gli sportivi che partecipano a competizioni ufficiali a livello di Stato devono essere in possesso di una copertura assicurativa obbligatoria per i rischi per la salute derivanti dalla pratica dello sport in questione.

Nel caso in cui l'assistenza sanitaria sia fornita da un soggetto diverso dall'assicuratore, quest'ultimo è tenuto al rimborso delle spese sostenute per l'assistenza, come previsto dall'articolo 83 della Legge Sanitaria Generale.

3. A seconda delle condizioni tecniche ed in alcuni tipi di sport, il Consiglio può chiedere alle federazioni sportive spagnole, per la concessione di licenze o la partecipazione a competizioni ufficiali a livello statale, che sia un requisito essenziale che l'atleta abbia subito un esame medico di idoneità.

4. Le condizioni per la realizzazione dell'idoneità fisica e gli sport e le competizioni in cui sono necessarie, saranno stabilite nelle disposizioni di attuazione della presente legge.

TITOLO IX. Prevenzione della Violenza sul Luogo di Eventi Sportivi

Articolo 60. [Composizione, Prestazioni e Funzioni della Commissione Nazionale contro la Violenza durante le Manifestazioni Sportive]

1. Viene istituita la Commissione Nazionale contro la Violenza nelle Manifestazioni Sportive, che comprende rappresentanti dell'Amministrazione statale, delle Comunità autonome e degli enti locali, delle federazioni e leghe sportive spagnole professionistiche più colpite, delle associazioni sportive e di persone di riconosciuta levatura nel settore dello sport e della sicurezza. La composizione e il funzionamento della Commissione sono stabiliti dal regolamento.

2. Le funzioni della Commissione comprendono, tra le altre, quelle che possono essere assegnate:

  • a) Raccogliere e pubblicare i dati annuali sulla violenza nelle manifestazioni sportive e le indagini su questo tema.
  • b) Disporre di relazioni e studi sulle cause e gli effetti della violenza nello sport.
  • c) Favorire e promuovere la prevenzione.
  • d) Elaborare orientamenti e raccomandazioni per le federazioni spagnole, i club e le leghe sportive professionistiche per l'organizzazione di questi spettacoli in cui è ragionevolmente possibile la violenza.
  • e) Informare i progetti di disposizioni come richiesto dalle amministrazioni pubbliche che per gli eventi sportivi, in particolare quelle relative alla polizia di manifestazioni sportive, lo sport e le regole tecniche sulle strutture.
  • f) Sollecitare le federazioni spagnole e le leghe professionistiche di modificare il proprio statuto per raccogliere nelle norme disciplinari regimi sulla violenza nello sport.
  • g) Promuovere misure per l'esecuzione dei controlli sull'alcol in occasione di manifestazioni sportive ad alto rischio, e il divieto di mettere in pericolo gli stessi elementi che potrebbero essere usati come armi.
  • h) Promuovere campagne di informazione sulle norme di prevenzione per questo tipo di violenza.
  • i) Promuovere e coordinare le azioni di cooperazione dei cittadini.
  • j) Proporre un quadro di azione per i gruppi di volontariato.
  • k) La dichiarazione di un evento sportivo ad alto rischio, per le finalità indicate nella presente legge e dalle relative disposizioni di attuazione.
  • l) Il coordinamento con gli organi periferici dello Stato Amministrazione Generale, con ruoli nella prevenzione della violenza nello sport, così come il controllo della loro attività.
  • m) Essere tenuti a informare le disposizioni in materia di manifestazioni pubbliche dettate dalle Comunità autonome, in quanto possono influenzare i poteri dello Stato sulla prevenzione della violenza durante gli eventi sportivi.
  • n) Nel quadro delle proprie regole, essere uno dei fautori della concessione annuale del premio nazionale che riconosce i valori della sportività.

Articolo 61. [Regolamento di Polizia Generale per Pubblico Spettacolo]

Il Governo metterà a punto le norme necessarie per adeguare i regolamenti di polizia generale sulle misure di performance pubbliche previsto dalla presente legge per quanto riguarda le necessarie condizioni di sicurezza delle manifestazioni sportive.

Articolo 62. [Gruppi di Volontari per la Prevenzione della Violenza nelle Manifestazioni Sportive]

1. Le Leghe professionistiche e i Club incoraggiati a partecipare a competizioni proprie dovrebbero creare gruppi di volontari al fine di fornire informazioni agli spettatori, contribuendo alla prevenzione dei rischi e di agevolare il regolare svolgimento dello spettacolo.

2. La Commissione Nazionale contro la Violenza durante le Manifestazioni Sportive proporrà il quadro d'azione di questi gruppi, le funzioni che possono essere affidate, i sistemi di identificazione per il resto degli spettatori, i loro diritti e doveri, la formazione e lo sviluppo e i meccanismi di assunzione.

Articolo 63. [La Responsabilità per Danni e Disordini durante le Manifestazioni Sportive e la Sottomissione a questo Sport]

1. Le persone fisiche o giuridiche che organizzano qualsiasi prova, competizione o evento sportivo a livello statale o eventi che costituiscono o fanno parte di questi concorsi saranno responsabili per danni e disturbi che possono derivare dalla loro mancanza di cure o di prevenzione, tutti a norma e nella misura in cui è prevista dalle convenzioni internazionali in materia di violenza sportiva ratificati dalla Spagna. Questa responsabilità è indipendente dall'attività che potrebbe incorrere in penali o puramente sportivo a causa del loro comportamento nella stessa gara.

2. Giocatori, allenatori, dirigenti e altri soggetti sportivi responsabili per gli atti che possono essere contraria alle regole o azioni per impedire la violenza dello sport in conformità alle disposizioni del titolo XI e le norme e regolamenti.

Articolo 64. [Incontri ad Alto Rischio]

Le federazioni spagnole e le leghe sportive professionistiche devono informare l'autorità di polizia, competente in materia, di cui al presente titolo, in tempo, la proposta per le riunioni che possono essere considerate ad alto rischio, secondo tabelle stabiliti dal Ministero degli Interni.

La dichiarazione di una partita ad alto rischio per la Commissione contro la Violenza nelle Manifestazioni Sportive, dopo la proposta delle federazioni e leghe sportive professionistiche di cui al paragrafo precedente, comporta l'obbligo dei club e delle società sportive di rafforzare le misure di sicurezza in questi casi, che comprendono almeno:

  • Sistema di biglietteria.
  • Separazione dei tifosi rivali al di fuori dell'area del recinto.
  • Controllo di accesso per la rigorosa applicazione dei divieti esistenti.

Articolo 65. [Coordinatore della Sicurezza in Occasione di Manifestazioni Sportive]

1. Il regolamento disciplina la figura del coordinatore della sicurezza durante gli eventi sportivi. Questa figura, inquadrata nell'organizzazione di polizia, si assumerà i compiti di gestione, coordinamento e organizzazione dei servizi di sicurezza in occasione di manifestazioni sportive.

2. Nelle competizioni sportive, da proporre alla Commissione Nazionale contro la Violenza nelle Manifestazioni Sportive, gli organizzatori dovranno scegliere il loro proprio responsabile della sicurezza, che, nell'esercizio delle loro funzioni durante lo sviluppo della manifestazione sportiva, seguirà, se del caso, le istruzioni del Coordinatore della Sicurezza.

3. Il coordinatore della sicurezza coordina la posizione di comando o unità organizzativa, la cui installazione è obbligatoria in tutti gli impianti sportivi di più alto livello di competizione professionale nel mondo del calcio e del basket, e in quelli in cui la Commissione Nazionale lo raccomanda.

Articolo 66. [Divieto di Esposizione di Simboli Razzisti o Violenti, Armi e Fuochi d'Artificio in Occasione di Manifestazioni Sportive]

1. È vietata l'introduzione e l'esposizione di striscioni a eventi sportivi, simboli e slogan che, per loro natura o le circostanze in cui sono esposti o usati, possono essere considerati come un atto che incita, promuove o contribuisce a comportamenti violenti, xenofobi, razzisti, terroristici, o come un atto di palese disprezzo dei partecipanti allo spettacolo sportivo. Gli organizzatori della mostra sono costretti a ritirarli immediatamente.

2. È vietata l'introduzione e il possesso, l'attivazione o il lancio, presso l'impianto o i locali in cui si svolgono eventi sportivi o un edificio, di tutti i generi di armi o di oggetti che potrebbero produrre gli stessi effetti, così come razzi, petardi, esplosivi o, in generale, prodotti infiammabili, fumogeni o corrosivi. È altresì vietato l'ingresso a tutti coloro che cercano di introdurre tali oggetti o simili.

Articolo 67. [Divieto di Alcol e Droghe e Requisiti per i Contenitori di Bevande in Occasione di Manifestazioni Sportive]

1. È vietato nei locali in cui si tengono eventi sportivi l'introduzione e la vendita, il consumo o il possesso di tutti i tipi di bevande alcoliche e stupefacenti, sostanze psicotrope, stimolanti o prodotti simili.

2. I contenitori di bevande venduti o introdotti negli impianti dove si svolgono manifestazioni sportive devono soddisfare le condizioni di rigidità e capacità stabilita da un regolamento, previa consultazione con la Commissione Nazionale contro la Violenza.

3. Le persone che entrano o vendono negli impianti sportivi ogni tipo di bevande, senza rispettare i limiti di cui ai commi precedenti, sono punite con l'autorità di governo.

4. Gli organizzatori di eventi sportivi che si verificano in situazioni di cui all'articolo 66 e nei paragrafi precedenti del presente articolo possono essere puniti se non sono riusciti a prevenzione e controllo.

Articolo 68. [Vendita di Biglietti per Eventi Sportivi e le Informazioni da Inserire]

1. Tutti i centri sportivi dove si svolgono competizioni sulle modalità del calcio professionistico e il basket dovrebbero includere un sistema per il controllo e la gestione del ticketing e di accesso al sito. Le leghe professionistiche corrispondenti devono prevedere nel loro Statuto e Regolamento la chiusura degli impianti sportivi come sanzione per la violazione di tale obbligo.

2. Le quote d'ingresso, le caratteristiche dei materiali e le condizioni di emissione sono stabilite dal regolamento, dopo aver consultato la Commissione Nazionale Anti-Violenza. La relazione deve indicare le cause che possono impedire l'accesso allo stadio sportivo per spettatori, con provvedimento in quanto tale, e includere almeno l'introduzione di alcol, armi, oggetti che possono essere utilizzati come tali, razzi o simili, e che le persone stanno cercando di entrare sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti, psicotrope, stimolanti o sostanze simili.

3. Le cause di divieto di accesso alle strutture sportive saranno inserite nei regolamenti dei club e leghe professionistiche, e devono essere visibili anche al botteghino e in luoghi accessibili delle biglietterie.

4. Le scadenze sono stabilite per statuto per l'esecuzione della misura di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il cui obbligo può essere esteso ad altri sport.

Articolo 69. [Responsabile delle Misure di Sicurezza, Violazioni e Sanzioni e il Potere Punitivo]

1. Gli organizzatori ed i proprietari di impianti devono garantire le necessarie misure di sicurezza in impianti sportivi, in conformità del diritto e della regolamentazione istituito a tale scopo.

2. L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni in questo settore porterà a responsabilità e, se del caso, all'adozione di adeguati provvedimenti disciplinari.

3. A causa delle sue ripercussioni sull'ordine pubblico e sicurezza, gli illeciti amministrativi contemplati nelle sezioni seguenti sono classificati come molto gravi, gravi e lievi.

A) Infrazioni molto gravi:

  • a) Violazione delle norme che disciplinano lo svolgimento di manifestazioni sportive, che impedisce il normale sviluppo e causare danni di rilievo ai partecipanti o al pubblico.
  • b) La disobbedienza ripetuta di ordini o regolamenti delle autorità governative circa le condizioni di partecipazione di tali eventi sulle questioni relative al proprio sviluppo normale e corretto.
  • c) L'alterazione, senza rispettare le formalità, della capacità del Centro sportivo.
  • d) Violazione delle misure di sicurezza che presentano un rischio grave per coloro che frequentano le sedi sportive.
  • e) La mancanza di lungimiranza o di negligenza nella correzione delle anomalie rilevate o difetti che costituiscono una grave minaccia per la sicurezza dei campi sportivi.
  • f) Partecipazione a violenti alterchi, risse o disordini in occasione di eventi sportivi o nei dintorni che causano gravi danni o rischi per persone o cose.
  • g) Violazione dei divieti di cui agli articoli 66 e 67,1 della legge quando le circostanze sono particolarmente a rischio, pericolo, o la partecipazione in esse, o dove la sua applicazione è un atto di glorificazione xenofoba, razzista o di sostegno e giustificazione di azioni violente o terroristiche o la negligenza del loro vittime o dei familiari.
  • h) La ripartizione delle sanzioni in materia di sicurezza e prevenzione della violenza nello sport.

B) Sono infrazioni gravi:

  • a) La condotta sopra descritta al punto A), a), c), e) ed f), quando le circostanze del pregiudizio, rischio o pericolo sono inferiori a quanto previsto per le infrazioni molto gravi.
  • b) La disobbedienza di ordini o regolamenti delle autorità governative circa le condizioni di partecipazione di tali eventi sulle questioni relative al proprio sviluppo normale e corretto.
  • c) L'inosservanza da parte degli impianti sportivi delle misure di controllo in materia di accesso, conservazione e di evacuazione, rivenditori di bevande e di inserimento e rimozione di oggetti vietati.
  • d) Il fallimento dei divieti di cui agli articoli 66 e 67 della presente legge, se non circostanze di cui alla lettera A). g).
  • e) L'intrusione non autorizzata nel campo di gioco, a meno che, di conseguenza, siano alterate o gravemente disturbate le condizioni per lo svolgimento di manifestazioni sportive o di danni o lesioni a rischio persone o cose, nel qual caso costituisce un caso di violazione molto grave.

C) Sono infrazioni lievi:

Tutti gli atti o le omissioni non definiti come grave o molto grave in questo titolo che è contrario alle norme e regolamenti che disciplinano gli eventi sportivi.

4. Le sanzioni da parte della Commissione delle violazioni di cui sopra saranno:

A) Imposizione di sanzioni economiche seguenti:

  • Da 150 a € 3.000 in caso di infrazioni minori.
  • Da 3.000,01 a € 60.100 in caso di reati gravi.
  • Da 60.100,01 a 650.000 euro, in caso di infrazioni molto gravi.

B) Oltre alle sopra menzionate sanzioni economiche possono ricordare i seguenti:

  • Squalifica per organizzare eventi sportivi per un massimo di due anni.
  • La chiusura temporanea del campo sportivo per un massimo di due anni.

5. In aggiunta alle sanzioni previste al punto precedente possono essere imposte anche la seguente risposta alle circostanze dei fatti, e in particolare alla sua gravità o di impatto sociale:

  • a) Nei casi di cui ai paragrafi 3.A). e), f) e g), di espulsione e negazione dell'accesso intermedio all'arena sportiva o, se del caso, bandito da qualsiasi stadio per un periodo tra i cinque mesi ei cinque anni. Tale sanzione può essere inflitta anche a coloro che commettono gli atteggiamenti ei comportamenti di cui all'articolo 66 della presente legge.
  • b) Nei casi di cui ai paragrafi 3.B). a), d) e), l'espulsione o la negazione dell'accesso intermedio all'arena sportiva o, se del caso, bandito da qualsiasi stadio per un periodo non più di cinque mesi, salvo nel caso dei venditori di cui all'articolo 67,3, che può arrivare fino a cinque anni.

6. Dei reati di cui al presente articolo sono amministrativamente responsabile per gli autori e quanti collaborano con loro come complici. In quest'ultimo caso, le sanzioni di natura economica devono essere imposte in base al grado di partecipazione.

7. 1 Il potere disciplinare ai sensi del presente articolo sono esercitati dalle autorità governative competenti, può chiedere le precedenti relazioni della autorità sportive e la Commissione nazionale contro la violenza.

2 Quando la competenza sanzionatoria è adeguata al governo centrale, l'imposizione di sanzioni sarà presentata da:

  • A) Il rappresentante del governo, a 60.100 €.
  • B) Il Segretario di Stato per la sicurezza, fino a 180.000 euro.
  • C) Il Ministro degli Interni, fino a 360.000 euro.
  • D) Il Consiglio dei ministri, fino a 650.000 euro.

Il potere di imporre sanzioni di divieto temporaneo di organizzare eventi sportivi e la chiusura temporanea degli impianti sportivi fino al Segretario di Stato per la sicurezza, se il periodo di sospensione sia pari o inferiore a un anno, e il ministro degli Interni, dove in tale periodo.

8. Nell'esercizio dei poteri sanzionatori di cui alla presente parte si applicano, ove non previsto, i principi ei requisiti contenuti nel Titolo IX della Legge 30/1992 del 26 novembre, il sistema giuridico Amministrazioni Pubbliche e procedimento amministrativo comune, soprattutto per quanto riguarda l'estinzione di responsabilità, la limitazione delle violazioni e sanzioni, l'applicazione delle sanzioni e dei principi generali dell'azione penale.

9. L'importo delle ammende di cui al presente titolo possono essere aggiornati dal Governo su proposta del Ministro dell'interno, tenuto conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ufficiale.

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