Normativa e Diritti dei Lavoratori Temporanei: Regolamentazione delle Agenzie ETT
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ceduti da ETT.
Obblighi delle ETT e Condizioni di Lavoro
3. L'ETT non richiede al lavoratore di pagare tasse in cambio della gestione del suo lavoro presso un'impresa utilizzatrice, o per contratti di lavoro, o per l'instaurazione di rapporti d'affari con l'impresa cliente al termine di una missione presso l'impresa utilizzatrice.
4. Le ETT (agenzie di lavoro temporaneo) hanno accesso a strutture o servizi comuni dell'impresa utilizzatrice, compresi i servizi di catering, l'assistenza all'infanzia e i mezzi di trasporto, alle stesse condizioni dei lavoratori impiegati direttamente dall'impresa utilizzatrice, a meno che un diverso trattamento non sia giustificato da ragioni obiettive.
5. Gli Stati membri adottano misure efficaci e promuovono il dialogo tra le parti sociali conformemente alle loro tradizioni e pratiche, al fine di:
- a) migliorare l'accesso dei lavoratori temporanei delle agenzie di lavoro temporaneo alla formazione e ai servizi per l'infanzia presso le ETT, anche durante i periodi tra le missioni, al fine di promuovere lo sviluppo della carriera e l'occupabilità;
 - b) migliorare l'accesso dei lavoratori temporanei delle agenzie di lavoro temporaneo alla formazione a disposizione dei dipendenti delle imprese clienti.
 
Rappresentanza dei Lavoratori Temporanei
1. I lavoratori temporanei delle ETT (agenzie di lavoro temporaneo) sono presi in considerazione, alle condizioni definite dagli Stati membri, per il calcolo della soglia sopra la quale devono essere istituiti, presso la ETT, gli organi rappresentativi dei lavoratori previsti dal diritto comunitario e nazionale e dai contratti collettivi.
2. Gli Stati membri possono, alle condizioni da essi definite, prevedere che i lavoratori temporanei delle agenzie di lavoro interinale siano presi in considerazione all'interno dell'impresa utilizzatrice, come se fossero o potessero essere impiegati direttamente con contratti di durata equivalente dall'impresa stessa, per calcolare la soglia alla quale possono essere istituiti gli organi rappresentativi dei lavoratori previsti dal diritto comunitario e dai contratti collettivi nazionali.
Informazioni ai Rappresentanti dei Lavoratori
L'impresa utilizzatrice deve fornire informazioni adeguate sul ricorso a lavoratori temporanei all'interno dell'impresa stessa quando trasmette le informazioni sulla situazione occupazionale agli organi rappresentativi dei lavoratori, istituiti in conformità al diritto comunitario e a livello nazionale.
Requisiti Minimi
1. La direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori o di incoraggiare o consentire contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali più favorevoli ai lavoratori.
2. L'attuazione della direttiva non costituisce un motivo sufficiente per una riduzione del livello globale di tutela dei lavoratori nei settori da esso contemplati. Le misure adottate per attuare la direttiva non pregiudicano i diritti degli Stati membri o delle parti sociali di adottare, tenendo conto degli sviluppi legislativi, regolamentari o contrattuali esistenti al momento dell'adozione della direttiva, fatto salvo il rispetto dei requisiti minimi ivi previsti.
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le misure appropriate nel caso in cui le ETT o le imprese utilizzatrici non si conformino alla direttiva. In particolare, devono garantire che dispongano di un procedimento giudiziario o amministrativo per far rispettare gli obblighi derivanti dalla direttiva.
2. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantire la sua attuazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Applicazione e Attuazione
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva entro il 5 dicembre 2011, oppure le parti sociali attuano le disposizioni necessarie mediante un accordo.