Normativa sulla Mobilità Lavorativa, Sospensione e Licenziamento
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Mobilità Funzionale e Geografica
La mobilità funzionale all'interno del gruppo professionale non richiede una giustificazione specifica da parte del datore di lavoro, né sono previsti limiti di tempo, a condizione che non vengano violati i diritti dei lavoratori. Il lavoratore riceverà il compenso garantito in base a quanto precedentemente percepito.
La mobilità fuori dal gruppo professionale deve essere supportata da motivazioni economiche o organizzative ed è limitata nel tempo:
- Emergenze impreviste: per il tempo strettamente necessario, mantenendo lo stesso stipendio.
- Limiti temporali (TOP): da 6 mesi a 1 anno, oppure 8 mesi in un periodo di 2 anni.
- Diritti: il lavoratore ha diritto a ricevere lo stipendio corrispondente alle funzioni svolte e può richiedere la copertura del posto vacante secondo il sistema di promozione della società.
Cause della Sospensione del Contratto
La sospensione del rapporto di lavoro può avvenire per diverse ragioni, tra cui:
- Comune accordo tra le parti o clausole contenute nel contratto.
- Inabilità temporanea, maternità, paternità o rischio durante la gravidanza e l'allattamento.
- Adozione o affidamento di un minore di 6 anni o di un minore disabile.
- Esercizio di un carico pubblico rappresentativo.
- Privazione della libertà (fermo restando l'assenza di condanna definitiva).
- Forza maggiore temporanea o cause economiche, organizzative, tecniche o di produzione (ERTE/CIG).
- Esercizio del diritto di sciopero o chiusura legale dell'azienda.
- Vittime di violenza di genere.
Il Licenziamento: Cause e Procedure
Cause di Licenziamento Disciplinare
Il licenziamento può essere intimato per gravi inadempienze del lavoratore, quali:
- Ripetuta mancata assistenza o ritardi ingiustificati.
- Offese verbali o fisiche al datore di lavoro o ai colleghi.
- Trasgressione della buona fede contrattuale e abuso di fiducia.
- Diminuzione volontaria e continua del rendimento lavorativo.
- Ubriachezza abituale o tossicodipendenza, se incidono negativamente sulla prestazione.
- Molestie sul luogo di lavoro.
Procedura di Licenziamento
Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto mediante una lettera di licenziamento. La notifica deve contenere:
- La decisione di licenziare e i fatti specifici che la motivano.
- La data in cui il licenziamento avrà effetto.
In caso di licenziamento disciplinare, non è richiesto un preavviso obbligatorio.
Tipologie di Aspettativa (Congedi)
| CLASSE | RAGIONE | DURATA | STATO DEL LAVORATORE |
|---|---|---|---|
| Volontaria | Necessità del lavoratore | Da 4 mesi a 5 anni |
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| Forzata | Elezione a una carica pubblica rappresentativa | Durata del mandato |
|
| Cura dei figli | Nascita, adozione o affidamento (minori di 6 anni) | Fino a 3 anni |
|
| Cura familiare | Parenti fino al 2° grado non autosufficienti | Fino a 2 anni |
|
Classificazione e Conseguenze del Licenziamento
| VALUTAZIONE | CAUSE | CONSEGUENZE |
|---|---|---|
| Legittimo | Le cause addotte sono state provate. | Il lavoratore non ha diritto a indennità risarcitoria. |
| Illegittimo (Indebito) | Le cause non sono state provate o non rispettano i requisiti formali. | Il datore di lavoro può scegliere tra la reintegrazione o un risarcimento (es. 33 o 45 giorni per anno lavorato, a seconda della data del contratto, con relativi massimali). |
| Mancato rispetto dei requisiti per il licenziamento per motivi oggettivi. | ||
| Nullo | Violazione dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche. | Reintegrazione immediata del lavoratore e pagamento delle retribuzioni arretrate (salari di spettanza) dalla data del licenziamento alla sentenza. |
| Licenziamento durante il periodo di allattamento o gravidanza. | ||
| Licenziamento di donne vittime di violenza di genere. | ||
| Licenziamento legato a riduzioni d'orario per cura di figli o familiari. |
Sentenza Finale
L'esito di un'impugnazione contro il licenziamento dipenderà dalla capacità delle parti di provare i fatti in sede giudiziale, garantendo sempre la tutela dei diritti costituzionali del lavoratore.