Normativa sull'Orario di Lavoro e Deroghe Contrattuali
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Obblighi del Datore di Lavoro e Gestione dei Registri
- c) Il datore di lavoro tiene aggiornato un registro di tutti i lavoratori che effettuano tale lavoro;
- d) I registri devono essere messi a disposizione delle autorità competenti che possono vietare o limitare, per ragioni di sicurezza e/o di salute dei lavoratori, la possibilità di superare la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
- e) Il datore di lavoro fornisce alle autorità competenti, su loro richiesta, informazioni sul consenso a un lavoro che superi le 48 ore in un periodo di sette giorni, calcolato come media di un periodo di riferimento di cui al punto b) dell'articolo 16.
Livello di Protezione e Garanzie per i Lavoratori
Fatto salvo il diritto degli Stati membri di adottare, dati gli sviluppi, leggi, regolamenti e disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, a condizione che siano rispettati i requisiti minimi della direttiva, l'attuazione della stessa non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di protezione dei lavoratori.
Deroghe mediante Contratto Collettivo
Si può derogare alle disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 8 e 16 mediante contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali a livello nazionale o regionale, secondo le regole stabilite da loro, o per mezzo di contratti collettivi o accordi tra le parti sociali a un livello inferiore.
Le eccezioni sono possibili solo a condizione che siano concessi ai lavoratori interessati periodi equivalenti di riposo compensativo o una protezione adeguata nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive, non sia possibile la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo.
Limitazioni alle Deroghe e Periodi di Riferimento
Il potere di derogare alle disposizioni della lettera b) dell'articolo 16, di cui al paragrafo 3 dell'articolo 17 e dell'articolo 18, non può comportare la costituzione di un periodo di riferimento superiore a sei mesi.
Tuttavia, gli Stati membri, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, hanno la possibilità di consentire che, per ragioni obiettive, tecniche o di organizzazione del lavoro, i contratti collettivi o gli accordi conclusi tra le parti sociali fissino periodi di riferimento che, in nessun caso, superino i 12 mesi.