Normativa Spagnola: Requisiti Cittadinanza, Quartiere Civile e Associazioni
Classificato in Diritto & Giurisprudenza
Scritto il in
italiano con una dimensione di 2,94 KB
Unità 13: Requisiti Comuni per l'Acquisizione della Cittadinanza Spagnola per Derivazione
L'articolo 23 stabilisce i seguenti requisiti comuni per la validità del processo di acquisizione della cittadinanza spagnola per opzione, naturalizzazione o residenza:
- Avere più di 14 anni ed essere in grado di fare una dichiarazione in proprio, o di giurare fedeltà al Re e obbedienza alla Costituzione e alle Leggi.
- Dichiarare la rinuncia alla propria precedente nazionalità.
- L'acquisizione deve essere iscritta nel Registro Civile spagnolo.
Tali requisiti devono essere soddisfatti tramite apposita dichiarazione dinanzi all'ufficiale civile competente.
Punto 14: Acquisizione del Quartiere Civile per Residenza
L'articolo 14.5 prevede che, tramite la residenza abituale e continuativa in un territorio diverso dal quartiere civile di origine, ogni spagnolo possa acquisire un nuovo quartiere civile. Secondo l'articolo citato, il quartiere civile si acquisisce:
- Per due anni di residenza permanente, a condizione che l'interessato manifesti la sua volontà.
- Per dieci anni di residenza ininterrotta, senza una dichiarazione contraria nel frattempo.
Entrambe le dichiarazioni devono essere iscritte nel Registro Civile e non devono essere ripetute.
Punto 17: Pluralità di Persone nelle Associazioni
L'elemento essenziale per la nascita di un'associazione è l'unione di diverse persone che si associano per raggiungere un obiettivo comune.
- La Costituzione non specifica un numero minimo di soci.
- La Legge Organica 1/2002 precisa che possono formare associazioni e farne parte sia persone fisiche che persone giuridiche, pubbliche e private.
L'Art. 5.1 della Legge Organica 1/2002 stabilisce: «Le associazioni sono costituite mediante accordo di 3 o più persone fisiche o giuridiche legalmente costituite».
L'associazione, organizzata in struttura, è una conseguenza del diritto di associazione riconosciuto ai cittadini. Poiché la Costituzione non fa distinzione tra persone giuridiche e fisiche, anche le persone giuridiche possono costituire un'associazione.
L'articolo 3 della legge stabilisce che coloro che intendono formare un'associazione devono avere capacità giuridica. Sembra alquanto dubbia la situazione per le associazioni giovanili, culturali, studentesche o per bambini che si costituiscono autonomamente, in quanto l'art. 162.1 del Codice Civile (CC) consente in alcuni casi atti inerenti ai diritti della personalità.