Normativa Spagnola: Requisiti Cittadinanza, Quartiere Civile e Associazioni

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Unità 13: Requisiti Comuni per l'Acquisizione della Cittadinanza Spagnola per Derivazione

L'articolo 23 stabilisce i seguenti requisiti comuni per la validità del processo di acquisizione della cittadinanza spagnola per opzione, naturalizzazione o residenza:

  1. Avere più di 14 anni ed essere in grado di fare una dichiarazione in proprio, o di giurare fedeltà al Re e obbedienza alla Costituzione e alle Leggi.
  2. Dichiarare la rinuncia alla propria precedente nazionalità.
  3. L'acquisizione deve essere iscritta nel Registro Civile spagnolo.

Tali requisiti devono essere soddisfatti tramite apposita dichiarazione dinanzi all'ufficiale civile competente.

Punto 14: Acquisizione del Quartiere Civile per Residenza

L'articolo 14.5 prevede che, tramite la residenza abituale e continuativa in un territorio diverso dal quartiere civile di origine, ogni spagnolo possa acquisire un nuovo quartiere civile. Secondo l'articolo citato, il quartiere civile si acquisisce:

  1. Per due anni di residenza permanente, a condizione che l'interessato manifesti la sua volontà.
  2. Per dieci anni di residenza ininterrotta, senza una dichiarazione contraria nel frattempo.

Entrambe le dichiarazioni devono essere iscritte nel Registro Civile e non devono essere ripetute.

Punto 17: Pluralità di Persone nelle Associazioni

L'elemento essenziale per la nascita di un'associazione è l'unione di diverse persone che si associano per raggiungere un obiettivo comune.

  • La Costituzione non specifica un numero minimo di soci.
  • La Legge Organica 1/2002 precisa che possono formare associazioni e farne parte sia persone fisiche che persone giuridiche, pubbliche e private.

L'Art. 5.1 della Legge Organica 1/2002 stabilisce: «Le associazioni sono costituite mediante accordo di 3 o più persone fisiche o giuridiche legalmente costituite».

L'associazione, organizzata in struttura, è una conseguenza del diritto di associazione riconosciuto ai cittadini. Poiché la Costituzione non fa distinzione tra persone giuridiche e fisiche, anche le persone giuridiche possono costituire un'associazione.

L'articolo 3 della legge stabilisce che coloro che intendono formare un'associazione devono avere capacità giuridica. Sembra alquanto dubbia la situazione per le associazioni giovanili, culturali, studentesche o per bambini che si costituiscono autonomamente, in quanto l'art. 162.1 del Codice Civile (CC) consente in alcuni casi atti inerenti ai diritti della personalità.

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