Normative Europee sul Rimpatrio e Disciplina della Carta Blu per Lavoratori Qualificati

Classificato in Diritto & Giurisprudenza

Scritto il in italiano con una dimensione di 4,75 KB

IV. La Direttiva "Ritorno"

La Direttiva Ritorno stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in situazione irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi di protezione dei rifugiati e dei diritti umani.

Definizione della situazione irregolare

Si definisce come la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo che non soddisfa, o non soddisfa più, le condizioni di ingresso di cui all'Articolo 5 del Codice frontiere Schengen o altre condizioni di ingresso, soggiorno o residenza in tale Stato membro.

In attuazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono conto di:

  • a) L'interesse superiore del minore;
  • b) La vita familiare;
  • c) Lo stato di salute del cittadino di un paese terzo interessato;
  • d) Il rispetto del principio di non-refoulement (non respingimento).

Misure di trattenimento e allontanamento

1. Salvo il caso in cui possano essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere i cittadini di paesi terzi soggetti a procedure di rimpatrio, esclusivamente per preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento, soprattutto quando:

  • a) Vi è il rischio di fuga;
  • b) Il cittadino di un paese terzo interessato impedisce o ostacola la preparazione del processo di rimpatrio o di espulsione.

Il trattenimento deve essere il più breve possibile ed è mantenuto solo finché le modalità di allontanamento sono in corso ed eseguite con diligenza.

2. Il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative o giudiziarie.

5. Il trattenimento sarà mantenuto finché sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 e se necessario per assicurare che l'allontanamento sia portato a compimento. Ciascuno Stato membro stabilisce un periodo limitato di trattenimento, che non può superare i sei mesi.

6. Gli Stati possono prorogare il termine di cui al paragrafo 5 per un periodo limitato non superiore a dodici mesi, in conformità con la legislazione nazionale, nei casi in cui, pur avendo compiuto ogni ragionevole sforzo, si presuma che l'operazione di allontanamento debba continuare a causa di:

  • a) Mancanza di collaborazione del cittadino di un paese terzo interessato;
  • b) Ritardi nell'ottenimento della documentazione necessaria dai paesi terzi.

Centri di detenzione

Come regola generale, il collocamento si svolgerà in centri di detenzione specializzati. Qualora uno Stato membro non possa ospitare il soggetto in un centro specializzato e debba ricorrere a un istituto penitenziario, i cittadini di paesi terzi in regime di detenzione amministrativa devono essere tenuti separati dai detenuti ordinari.

V. L'occupazione dei migranti altamente qualificati

Promozione dell'ammissione e della mobilità dei cittadini di paesi terzi per soggiorni superiori a tre mesi ai fini di lavoro altamente qualificato, in modo che la Comunità diventi una destinazione più attraente per questi lavoratori provenienti da tutto il mondo, contribuendo alla competitività e alla crescita economica.

La Carta Blu UE

È prevista la regolamentazione di una procedura per l'ammissione del lavoratore e della sua famiglia, con il riconoscimento dei diritti economici e sociali parificati ai cittadini del paese ospitante in una serie di settori. La nuova Carta Blu (Blue Card) permette al titolare di entrare, soggiornare, uscire e rientrare nel territorio dello Stato membro che la rilascia.

Requisiti e soglie salariali

La norma fissa un livello salariale minimo a livello comunitario per determinare quali lavori possano essere considerati altamente qualificati, al fine di armonizzare le norme minime per le condizioni di entrata nella Comunità, fermo restando il diritto degli Stati di fissare soglie di retribuzione più elevate.

La soglia di salario minimo per l'incorporazione nel contratto di lavoro o in un'offerta vincolante di occupazione (della durata minima di 1 anno) non deve essere inferiore alla soglia salariale definita e pubblicata dagli Stati membri, che deve essere almeno 1,5 volte la media annuale dello stipendio lordo nello Stato membro in questione.

Voci correlate: