Normative sulla Salute e Sicurezza nel Lavoro Notturno e a Turni

Classificato in Diritto & Giurisprudenza

Scritto il in italiano con una dimensione di 4,49 KB

Valutazione della salute e trasferimento dei lavoratori notturni al lavoro diurno

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:

  • a) i lavoratori notturni beneficino di una valutazione della salute gratuita prima della loro assegnazione e, successivamente, a intervalli regolari;
  • b) i lavoratori notturni che presentino problemi di salute, il cui nesso con la prestazione di lavoro notturno sia riconosciuto, siano trasferiti, quando possibile, a un lavoro diurno per il quale essi siano idonei.

Garanzie per il lavoro notturno

Gli Stati membri possono subordinare il lavoro di alcune categorie di lavoratori notturni a determinate garanzie, secondo le condizioni stabilite dalle legislazioni e/o prassi nazionali, qualora il lavoro notturno comporti un pericolo per la sicurezza o la salute dei lavoratori che lo compiono.

La protezione della sicurezza e della salute

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:

  • a) i lavoratori notturni e i lavoratori a turni beneficino di un livello di protezione in materia di salute e di sicurezza adeguato alla natura del loro lavoro;
  • b) i servizi o le strutture adeguati di protezione e prevenzione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori notturni e dei lavoratori a turni siano equivalenti a quelli applicabili agli altri lavoratori e siano disponibili in ogni momento.

Ritmo di lavoro

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il datore di lavoro che intenda organizzare il lavoro secondo un certo ritmo tenga conto del principio generale dell'adeguamento del lavoro all'uomo, in particolare al fine di attenuare il lavoro monotono e il lavoro cadenzato, a seconda del tipo di attività e dei requisiti di sicurezza e salute, specialmente per quanto riguarda le pause durante l'orario di lavoro.

Disposizioni specifiche e clausole di salvaguardia

Disposizioni comunitarie più specifiche

Le disposizioni della presente direttiva non si applicano nella misura in cui altri strumenti comunitari contengano prescrizioni più specifiche in materia di organizzazione dell'orario di lavoro in relazione a determinate occupazioni o attività professionali.

Disposizioni più favorevoli

La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di favorire o consentire l'applicazione di contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali che siano più favorevoli alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Periodi di riferimento

Gli Stati membri possono prevedere:

  • a) per l'attuazione dell'articolo relativo al riposo settimanale, un periodo di riferimento non superiore a 14 giorni;
  • b) per l'attuazione dell'articolo sull'orario massimo di lavoro settimanale, un periodo di riferimento non superiore a quattro mesi. I periodi di ferie annue, concesse a norma dell'articolo 7, e i periodi di assenza per malattia non vengono presi in considerazione o sono neutri ai fini del calcolo della media;
  • c) per l'attuazione dell'articolo sulla durata del lavoro notturno, un periodo di riferimento definito previa consultazione delle parti sociali o mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale o regionale.

Se il periodo minimo di 24 ore di riposo settimanale richiesto cade nel periodo di riferimento, esso non viene preso in considerazione nel calcolo della media.

Eccezioni

Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, uno Stato membro ha la facoltà di non applicare l'articolo 6, a condizione che adotti misure atte a garantire che:

  • a) nessun datore di lavoro richieda a un lavoratore di prestare attività per più di 48 ore nel corso di un periodo di sette giorni, calcolato come media del periodo di riferimento di cui al punto b) dell'articolo 16, a meno che non abbia ottenuto il consenso del lavoratore;
  • b) nessun lavoratore possa essere pregiudicato dal fatto di non essere disposto a dare il proprio consenso a tale prestazione lavorativa.

Voci correlate: