Notifiche e Sanzioni Disciplinari: Procedure e Tipologie nel Contesto Lavorativo Italiano
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Norme Generali e Notifiche
La notifica è l'atto mediante il quale si comunica a una delle parti il contenuto di una risoluzione. Esistono due modalità principali per effettuarla:
- 1. Notifica Personale (o a mani proprie): Effettuata direttamente all'interessato.
- 2. Notifica a mezzo lettera raccomandata: Questa modalità si applica quando una persona viene cercata per due giorni in orari diversi presso il suo luogo di lavoro e non viene trovata. In tal caso, deve essere attestata l'avvenuta ricerca infruttuosa e si procede con l'invio della lettera raccomandata (tale attestazione è redatta dall'incaricato della notifica, ad esempio il messo o perito designato).
La notifica a mezzo lettera si considera perfezionata il terzo giorno lavorativo successivo alla spedizione della stessa. È prassi che, nella sua prima difesa o atto successivo, l'interessato elegga un domicilio per le future comunicazioni.
Se la persona non ha indicato il proprio domicilio, la notifica viene effettuata presso il luogo di lavoro o presso l'indirizzo registrato presso l'ente/istituzione.
Sanzioni Disciplinari: Applicazione e Impugnazione
Riguardo alle sanzioni, queste vengono sempre applicate in virtù di una risoluzione emessa dall'autorità superiore dell'ente/istituzione, la quale deve essere notificata agli incolpati. Una volta notificata, l'incolpato può presentare ricorso contro la decisione entro un termine stabilito.
La decisione sul ricorso deve essere notificata e, una volta definitiva, rende esecutiva la sanzione. Ciò può comportare, ad esempio, la comunicazione al Controllore Generale della Repubblica (o organo analogo).
Pertanto, una decisione che applica una sanzione (ad esempio, al termine di un procedimento sommario) ha effetto solo dopo l'eventuale presa d'atto da parte dell'organo di controllo (ove previsto) e la notifica al funzionario.
Le risoluzioni che pongono fine a un procedimento con un provvedimento di archiviazione (interpretazione di "licenziamento" nel contesto originale, significando assenza di addebiti) o di proscioglimento (assoluzione) producono i loro effetti dalla data di notifica, senza necessità di ulteriori passaggi formali o trasmissione all'organo di controllo, salvo diverse disposizioni.
Esiti del Procedimento Disciplinare: Definizioni Chiave
Archiviazione (corrispondente a "Licenziamento" nel testo originale)
Il fascicolo viene chiuso quando l'istruttoria è terminata e non vengono contestati addebiti.
Proscioglimento (Assoluzione)
Si ha quando un funzionario è sottoposto a procedimento disciplinare, si difende dalle accuse formulate (sulla base di addebiti e relative controdeduzioni/memorie difensive) e viene prosciolto.
Tipologie di Sanzioni
Per ogni infrazione contestata formalmente, può essere applicata una sola sanzione disciplinare.
- Censura: È una nota di biasimo scritta (richiamo formale) rivolta al funzionario. Deve essere registrata nel suo fascicolo personale, comportando un demerito di due punti nel corrispondente fattore di valutazione.
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Multa: Consiste nella privazione di una percentuale dello stipendio mensile, non inferiore al 5% né superiore al 20%. Si applica una tantum. Deve essere annotata nel fascicolo personale con la seguente valutazione di demerito, che può influire sulla progressione di carriera:
- Dal 5% al 10%: annotazione di due punti di demerito nel fattore corrispondente.
- Dall'11% al 15%: tre punti di demerito.
- Dal 16% al 20%: quattro punti di demerito.
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Sospensione dal servizio: È la privazione temporanea dall'impiego, con diritto a percepire una quota della retribuzione (dal 50% al 70%, come indicato nel testo originale) e senza poter esercitare i diritti e i privilegi inerenti alla posizione, per un periodo da uno a tre mesi.
In questo caso, viene annotata nel fascicolo personale una valutazione di sei punti demerito.
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Destituzione (o Rimozione): È la decisione dell'autorità competente che pone fine al rapporto di servizio. Questa misura si applica solo quando i fatti costitutivi dell'infrazione violano gravemente il principio di probità e si verificano circostanze quali:
- Assenza ingiustificata dall'istituto per più di tre giorni consecutivi.
- Violazione delle disposizioni delle lettere i), j) e k) dell'articolo 84 dello Statuto (o normativa equivalente).
- Condanna per un crimine o delitto (sentenza passata in giudicato).
- Negli altri casi previsti dallo Statuto o da leggi speciali.
- Assenza o ritardo ingiustificato di particolare gravità.
Le sanzioni disciplinari devono essere applicate tenendo conto della gravità dell'infrazione commessa e delle circostanze attenuanti e aggravanti.