Obbligazioni Alternative, Facoltative e Solidali: Disciplina e Differenze Legali

Classificato in Diritto & Giurisprudenza

Scritto il in italiano con una dimensione di 8,59 KB

ARTICOLO 13

Obblighi comuni, alternative non vincolanti: Base Giuridica e Definizioni

La dottrina riconosce funzioni complesse che presentano come caratteristica particolare una pluralità di oggetti o una pluralità di soggetti. Tra quelle con pluralità di oggetti, si distinguono la responsabilità comune, le obbligazioni alternative e quelle facoltative.

Obblighi Comuni (Congiuntivi)

Gli obblighi comuni sono quelli che comprendono diversi oggetti; pertanto, il debitore deve eseguire varie prestazioni cumulativamente. Esempio: mi impegno a pagare 50 Bolivar e a consegnare un veicolo. In questi casi, il debitore deve adempiere a entrambe le prestazioni per liberarsi. La congiunzione "e" caratterizza questa tipologia di obbligazione.

Obbligazioni Alternative

Le obbligazioni alternative sono quelle in cui sono previsti diversi oggetti, ma il debitore è tenuto ad adempierne solo uno per essere liberato. Esempio: sono obbligato a pagare cinquemila Bolivar o a riparare e dipingere la tua casa. In questo caso, il debitore si libera eseguendo una delle due prestazioni. La congiunzione "o" caratterizza le obbligazioni alternative.

Il pagamento o la prestazione da parte del debitore deve riguardare interamente uno degli oggetti. Non è ammesso il pagamento parziale di ciascuno degli oggetti, come stabilito dall'articolo 1216 del Codice Civile: il debitore di un'obbligazione alternativa si libera consegnando una delle cose promesse, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra.

Obblighi Facoltativi

Nelle obbligazioni facoltative, l'obbligo ha di fatto un unico oggetto, ma viene concesso al debitore il potere di adempiere eseguendo una prestazione diversa (prestazione in sostituzione). Esempio: accetto di pagare una somma B, ma ho la facoltà di liberarmi consegnando un appartamento a Cantaura. In tali obblighi, spetta al debitore decidere se esercitare o meno tale potere.

1. Soggetti legittimati alla scelta della prestazione

In primo luogo, la scelta spetta al debitore, a meno che non sia stata espressamente concessa al creditore o a un terzo. Se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può fissare un termine; se alla scadenza la scelta non è stata effettuata, sarà il giudice a procedere (art. 1217, commi 1 e 2).

Se la scelta spetta al creditore e questi non la esercita entro il termine stabilito, il giudice, su istanza del debitore, fissa un ulteriore termine, decorso il quale l'opzione passa al debitore (art. 1217, comma 3). Queste norme risolvono in modo esaustivo gli scenari applicabili in Venezuela; tuttavia, in alcuni paesi europei come Italia e Francia, si ricorre spesso alla dottrina e alla giurisprudenza per risolvere casi complessi relativi a obblighi congiuntivi, facoltativi e alternativi.

2. Mancanza o impossibilità negli obblighi alternativi

In caso di inadempimento o impossibilità della prestazione, è necessario distinguere se ciò derivi da colpa del debitore o da una causa non imputabile.

Scenario 1: Impossibilità per colpa del debitore

  • a) Nel caso generale di colpa, il creditore può esigere una qualsiasi delle cose incluse nel rapporto, ma il debitore può liberarsi offrendo una delle altre (art. 1217, comma 3).
  • b) Se tutte le cose sono perite e alcune per colpa del debitore, se la scelta spettava al creditore, questi può richiedere il prezzo di una di esse (art. 1219, comma 2).
  • c) Se tutte le prestazioni sono divenute impossibili per colpa del debitore e la scelta spettava al creditore, quest'ultimo può esigere il prezzo di una qualsiasi di esse (art. 1219, comma 1).
  • d) Se tutte le cose sono perite, ma solo una per colpa del debitore e la scelta spettava a quest'ultimo, egli è tenuto a pagare il prezzo dell'ultima che è venuta meno (art. 1218, comma 3).

Scenario 2: Impossibilità per causa non imputabile

  • a) Se le cose sono perite senza colpa o mora del debitore, l'obbligazione si estingue (art. 1220 CCV).
  • b) Se la scelta spetta al creditore e una delle cose è perita senza colpa del debitore, il creditore deve ricevere quella che sussiste (art. 1219, comma 2). Se rimane solo una prestazione possibile, l'obbligazione diventa pura e semplice.

3. Mora del creditore nella scelta

Se la scelta spetta al creditore e non viene esercitata entro la scadenza, il giudice, su richiesta del debitore, fissa un termine. Se il creditore rimane inerte, l'opzione viene esercitata dal debitore (art. 1217, comma 4).

ARTICOLO 14

Obbligazioni Solidali, Parziarie e Indivisibili

1. Obblighi comuni o parziari

Si verificano quando vi sono più creditori o debitori e l'obbligazione è suddivisa tra i diversi soggetti. Derivano dalla legge o dalla volontà delle parti (artt. 1680, 766, 1252, 1112, 1671 e 1672 CCV).

La conseguenza principale è che l'obbligo è diviso in quote, creando vincoli giuridici distinti:

  • a) In caso di un creditore e più debitori, il creditore può esigere da ciascuno solo la propria parte.
  • b) In caso di più creditori e un debitore, quest'ultimo non deve pagare a ciascuno più della loro quota.
  • c) Se un debitore è insolvente, il creditore non può rivalersi sugli altri per la sua quota.
  • d) La mora di un debitore non ha effetto contro gli altri.
  • e) L'interruzione della prescrizione per un debitore non ha effetto contro i coobbligati.

Obbligazioni Solidali

Il debitore è liberato pagando il totale a uno dei creditori (solidarietà attiva), e il creditore può pretendere il pagamento completo da uno qualsiasi dei debitori (solidarietà passiva).

Ai sensi dell'articolo 1221 del CCV: "L'obbligazione è solidale quando più debitori sono tenuti per la stessa cosa, in modo che ciascuno può essere costretto al pagamento per l'intero, e il pagamento effettuato da uno solo libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha il diritto di esigere il pagamento integrale."

2. Vantaggi della solidarietà

La solidarietà avvantaggia il creditore eliminando la necessità di perseguire ogni debitore pro-quota, riducendo il rischio di insolvenza e garantendo un recupero del credito più rapido ed efficiente.

3. Classificazione della solidarietà

In base ai soggetti

  • a) Solidarietà Attiva: Esiste tra i creditori. Ognuno può esigere il pagamento integrale, liberando il debitore verso tutti gli altri (Art. 1222 CCV).
  • b) Solidarietà Passiva: Esiste tra i debitori. Ciascuno può essere costretto a pagare l'intero, liberando gli altri co-debitori (Art. 1221 CCV).

In base all'origine

  • a) Solidarietà Convenzionale: Stabilita dalla volontà delle parti in un contratto.
  • b) Solidarietà Legale: Derivante direttamente dalla legge (es. art. 1195 CCV).

Caratteristiche della solidarietà

La solidarietà si basa su due principi: l'unità della prestazione (unità d'intenti) e la pluralità dei vincoli.

  • A) Unità della prestazione: Ogni debitore è obbligato alla medesima prestazione nei confronti del creditore.
  • B) Pluralità dei vincoli: (Art. 1223 CCV). Nonostante l'unità dell'oggetto, i legami giuridici sono distinti. Gli atti di un co-debitore non possono danneggiare gli altri se non comunicati; il fatto dannoso ricade solo su chi lo ha compiuto.
  • C) Rapporti Esterni: Nei rapporti tra co-debitori e creditore prevale l'unità d'intenti, salvo che l'atto di un soggetto non debba danneggiare gli altri (pluralità dei vincoli).
  • D) Rapporti Interni: Qui prevale la pluralità. Se un co-debitore paga, ha diritto di regresso verso gli altri, ma solo per la loro parte. Se un garante solidale paga, può ripetere l'intero contro il debitore principale.

Voci correlate: