Obbligazioni nel diritto romano: concetti, soggetti, responsabilità e modi di estinzione
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Obbligo: definizione e prime considerazioni
Obbligo: è un collegamento giuridico tra determinate persone, nel quale una di esse è tenuta a compiere una prestazione che può consistere nel dare, nel facere o nel praestare. L'obbligazione è dunque un rapporto giuridico che impone al soggetto passivo (debitore) un comportamento positivo o negativo nei confronti del soggetto attivo (creditore).
Nexum e istituti romani
Nexum: una sorta di mutuo o prestito di consumo; di solito riguardava cose di consumo e, per garantire il rimborso, il mutuatario poteva mediante mancipatio trasferirsi alla famiglia o al creditore, diventando in una situazione quasi di schiavitù (manipium), fino all'adempimento del debito.
Spondeo: solenne promessa verbale di rispettare l'obbligazione. La cerimonia prevedeva una formula verbale con la quale si assumeva formalmente la responsabilità del debitore; l'obbligazione, così assunta, diventava un rapporto giuridico garantito dalla possibilità di esecuzione contro la persona in caso di inadempimento.
Poetilia e Papiria: venditio bonorum (vendita dei beni): asta pubblica del complesso dei beni del debitore, limitata dalla procedura detta bonorum distractio, mediante la quale si vendevano alcuni beni per determinare il valore necessario a soddisfare il credito. Con l'evoluzione giuridica, come in seguito codificato da Giustiniano, il debitore è divenuto oggetto di protezione dal sistema legale e l'obbligazione è stata concettualizzata come rapporto giuridico in cui si è tenuti a dare, facere o praestare.
Elementi dell'obbligazione
Elemento giuridico (vincolo): è il rapporto tra persone sanzionato dalla legge e distinto dai normali doveri morali.
Soggetti: l'obbligazione non è concepibile senza almeno un soggetto attivo (creditore) e un soggetto passivo (debitore). Lo oggetto dell'obbligazione è la prestazione dovuta, cioè ciò che il debitore deve fornire al creditore.
Prestazione: comporta sempre un comportamento positivo o negativo del debitore nei confronti del creditore. Nelle norme giuridiche la prestazione si articola generalmente in tre tipi: dare, facere e praestare:
- Dare: trasferire il dominio di una cosa o un diritto reale a favore di un altro (ad es. tramite mancipatio, in iure cessio, ecc.).
- Facere: compiere un atto che non consiste nel trasferimento del dominio o di un diritto reale; può consistere anche nell'astenersi dal fare qualcosa (non facere) o nello svolgere un'opera materiale, prestazioni di servizi, consegna di cose, ecc.
- Praestare: prestazione che non si identifica né con il dare né con il facere, ma con l'adempimento di una specifica obbligazione di risultato o di garanzia.
Requisiti della prestazione:
- Deve essere possibile.
- Deve essere lecito.
- Deve essere determinato o determinabile.
- Deve offrire un interesse al creditore.
Soggetti delle obbligazioni: tipologie
Obbligazione a soggetto semplice: vi è un solo creditore e un solo debitore.
Obbligazioni multiple o complesse: quando a ciascuna estremità del rapporto vi sono più soggetti (più creditori e/o più debitori). Si distinguono diverse forme:
Obbligazioni parziarie (o parziarie semplici)
Più creditori o debitori aventi un unico oggetto divisibile: ogni creditore può richiedere la sua quota e ogni debitore è tenuto alla propria parte del pagamento.
Obbligazioni con più soggetti e oggetto divisibile
Quando l'oggetto è divisibile, la legge, la convenzione o la volontà delle parti possono stabilire che il pagamento fatto a uno dei creditori estingue l'obbligazione nei confronti degli altri; analogamente, il pagamento fatto da uno dei debitori libera gli altri coobbligati.
Elementi relativi alla pluralità
- Unità di prestazione: il beneficio deve essere lo stesso per tutti i debitori (se previsto).
- Clausola di scopo: lo scopo deve essere divisibile o eseguibile per parti.
- Patto: può essere espresso, legale o testamento.
Solidarietà (Obbligazioni in solido)
Fonti della solidarietà: convenzione, volontà e legge.
Natura giuridica:
- Nel caso di solidarietà passiva, la solidarietà è una garanzia per il creditore, che può agire nei confronti di più debitori per ottenere l'adempimento.
- La solidarietà modifica gli effetti delle obbligazioni con pluralità di soggetti rispetto al regime normale degli obblighi.
Solidarietà attiva
Più creditori e un unico debitore: ciascun creditore può esigere l'intero credito e il pagamento effettuato a uno qualsiasi estingue l'obbligazione.
Solidarietà passiva
Più debitori e un unico creditore: ciascuno dei debitori è obbligato per l'intero debito e il creditore può agire contro uno o più di essi per ottenere il pagamento integrale. Se uno dei debitori paga l'intero debito, questi potrà poi esercitare il diritto di regresso verso gli altri coobbligati per ottenere la loro quota.
Adempimento (solutio) e inadempimento
Adempimento (solutio): è l'efficace, completo e tempestivo compimento della prestazione dovuta; non necessariamente il pagamento è in denaro: il solutio è dovuta al momento della consegna conformemente a tempo, luogo e condizioni concordati.
Inadempimento e mora
Inadempimento (guasto): l'obbligo si considera violato quando la prestazione non è effettuata, è effettuata in modo imperfetto o parziale, o è resa con ritardo.
Mora: è la causa che determina l'obbligo di risarcire i danni per il ritardo nell'adempimento. Si distingue tra mora debitoris (ritardo del debitore dopo l'interrogazione del creditore) e mora creditoris (ostruzione da parte del creditore a ricevere la prestazione offerta dal debitore al momento dovuto). In generale, il solo ritardo non dà automaticamente luogo al risarcimento: è necessaria la contestazione o la messa in mora, salvo diversa previsione.
Dolo
Dolo: sussiste quando un atto o un'omissione del debitore contrasta deliberatamente con i suoi obblighi, compiuto con l'intento di recare danno al creditore. È un comportamento volontario e dannoso volto a impedire o rendere impossibile l'adempimento dell'obbligazione o a provocare un danno al creditore.
Responsabilità civile
Responsabilità civile: attiene alla necessità di riparare il danno materiale, che può essere di natura contrattuale o extracontrattuale.
Modi di estinzione delle obbligazioni
Di seguito i principali modi riconosciuti per estinguere le obbligazioni:
- Pagamento (solutio): adempimento della prestazione dovuta.
- Novazione: sostituzione di un obbligo con uno nuovo, che estingue il precedente.
- Compensazione (compensatio): estinzione reciproca dei crediti quando due persone sono creditrici e debitori l'una dell'altra fino alle somme corrispondenti; si distingue in classi: convenzionale (accordo delle parti), giudiziale (decreto del giudice) e legale (operante ipso jure).
- Remissione (rinuncia): quando il creditore rinuncia al diritto di esigere la prestazione, temporaneamente o definitivamente.
- Reciproco dissenso: scioglimento dell'obbligazione per accordo tra le parti che pone fine al vincolo contrattuale (confusione e risoluzione consensuale).
- Confusione: estinzione dell'obbligo quando le qualità di creditore e debitore si concentrano nella stessa persona (ad es. successione).
- Transazione (operazione): risoluzione delle reciproche pretese dubbie mediante rinunce e concessioni reciproche che mettono fine alla controversia.
- Perdita della cosa o deterioramento sopravvenuto: se la cosa dovuta per l'adempimento viene a mancare o a deteriorarsi per causa non imputabile al debitore prima della mora, l'obbligazione può estinguersi (salvo diverso rendimento o colpa).
- Termine e condizione risolutiva: l'insorgenza di un termine o di una condizione può determinare l'estinzione dell'obbligazione secondo le regole concordate o di buona fede.
- Capitis deminutio: variazioni dello status personale che, in diritto romano, potevano incidere sull'esistenza dell'obbligazione sotto il profilo del ius civile.
- Morte del debitore: in genere non estingue l'obbligazione, che ricade sui successori, salvo che si tratti di obbligazioni strettamente personali e non trasferibili (ad es. obblighi derivanti da mandato personale o da prestazioni strettamente personali).
- Prescrizione estintiva: estinzione dell'azione e del diritto per effetto del decorso del tempo previsto dalla legge; quando il creditore non esercita l'azione entro il termine previsto, il diritto si estingue.
Osservazioni finali
Adempimento volontario: di norma l'adempimento avviene su base volontaria: il debitore onora la sua parola per convenienza o per evitare l'esecuzione forzata. A Roma l'adempimento veniva designato come solutio.
Conclusione: l'istituto dell'obbligazione nel diritto romano presenta una complessa articolazione di soggetti, prestazioni e rimedi, con meccanismi specifici per la garanzia del credito (come la solidarietà, la venditio bonorum, la bonorum distractio) e per l'estinzione del rapporto obbligatorio.