Obbligazioni Tributarie e Agevolazioni Fiscali: Aspetti Chiave della LGT

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Obbligazioni Tributarie e Agevolazioni Fiscali: Aspetti Chiave secondo la LGT

Prestazioni e Agevolazioni Fiscali (Art. 17 LGT)

L'articolo 17 della LGT (Legge Generale Tributaria) definisce le prestazioni che costituiscono l'oggetto dell'obbligazione tributaria. Queste prestazioni sono:

  1. Mezzi giuridici e fiscali: Comprendono tutti gli obblighi, doveri, diritti e poteri derivanti dall'applicazione delle imposte.
  2. Obblighi materiali e formali: Dal rapporto giuridico-fiscale derivano obblighi materiali (pagamento delle imposte) e formali, nonché l'imposizione di sanzioni in caso di inadempimento.
  3. Debiti tributari: Principalmente materiali, includono i pagamenti in acconto e gli obblighi accessori.
  4. Immodificabilità degli elementi del debito d'imposta: Gli elementi del debito d'imposta non possono essere modificati da atti o accordi tra privati, i quali non hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione, fatte salve le conseguenze giuridico-private.

È importante sottolineare che:

  • Il rapporto giuridico-fiscale comprende una varietà di relazioni giuridiche con contenuti e oggetti diversi.
  • Queste relazioni possono avere natura diversa: materiale, formale o sanzionatoria.
  • Gli obblighi materiali includono i pagamenti in acconto e gli obblighi accessori.
  • La prestazione principale consiste nel versamento di una somma di denaro a titolo di tributo.

L'articolo 58 della LGT specifica che il debito d'imposta è costituito dalla quota da pagare, derivante dall'obbligazione tributaria principale o dall'obbligo di effettuare pagamenti in acconto, e include eventuali interessi di mora e spese.

La prestazione principale può essere descritta come un obbligo, ma non si limita a un rapporto amministrativo tra poteri e doveri del soggetto, poiché a volte non è necessario l'intervento amministrativo per l'adempimento e l'estinzione dell'obbligazione tributaria.

La Responsabilità Tributaria Principale

L'articolo 19 della LGT identifica la responsabilità tributaria principale con il pagamento della quota tributaria.

La responsabilità tributaria è caratterizzata da:

  • Obbligo ex lege: Nasce dalla realizzazione del fatto generatore (art. 20/01 LGT). Solo la legge può far sorgere il debito tributario principale.
  • Obbligo di Diritto Pubblico: La legge regola la nascita e lo status giuridico dell'obbligazione. La volontà delle parti non influenza né la nascita né lo sviluppo del rapporto tributario (art. 4,17 LGT). L'articolo 18 LGT sancisce il principio di indisponibilità del credito d'imposta.
  • Obbligo di dare: Consiste nel versamento di una somma di denaro, l'ammontare dell'imposta. Questa natura non è alterata anche se, in alcuni casi, la legge consente di soddisfare l'obbligazione tributaria mediante l'uso di effetti timbrati o la consegna di beni del patrimonio storico-artistico.

L'Evento Imponibile

Concetto e Funzione

L'articolo 20, comma 1, della LGT definisce l'evento imponibile come "il presupposto fissato dalla legge per la configurazione di ciascun tributo e la cui realizzazione determina la nascita dell'obbligazione tributaria principale".

La legge istitutiva dell'imposta definisce un presupposto, l'evento imponibile, il cui verificarsi fa sorgere l'obbligazione tributaria.

Oggi, i vari elementi che compongono il tributo (soggetti, funzioni, poteri) non sono sempre riconducibili all'evento imponibile, ma possono derivare da altri presupposti previsti dalle norme fiscali.

L'evento imponibile mantiene il suo carattere di fatto identificativo di ciascun tributo, in quanto la sua realizzazione permette l'applicazione dell'imposta e individua i soggetti passivi. Inoltre, l'evento imponibile riflette la capacità economica e i principi che regolano l'imposizione fiscale.

Natura Normativa dell'Evento Imponibile

Essendo fissato dalla legge (art. 20 LGT), l'evento imponibile è sempre un fatto di natura giuridica, creato e definito dalla norma. Non esiste finché non è descritto o stabilito dalla legge.

Il legislatore può considerare il fatto reale in tutti o alcuni dei suoi aspetti, ridefinendolo ai fini fiscali. L'interpretazione e l'applicazione delle imposte devono quindi basarsi sulla descrizione fornita dalla legge.

È vietata la doppia imposizione sullo stesso evento imponibile, ovvero sulla stessa manifestazione di ricchezza o capacità economica. Tuttavia, la stessa manifestazione di ricchezza può essere soggetta a più imposte se gli eventi imponibili sono diversi, almeno in alcuni dei loro elementi definitori.

Il legislatore fiscale può ridefinire i fatti della realtà, il che supporta l'autonomia del diritto tributario. L'interpretazione e la qualificazione dei fatti devono essere condotte secondo i criteri giuridici stabiliti dagli articoli 12 e 13 della LGT.

Struttura dell'Evento Imponibile

L'evento imponibile presenta un elemento soggettivo e un elemento oggettivo, quest'ultimo composto da quattro aspetti:

  • Aspetto qualitativo o materiale: Indica il fatto, l'atto, l'attività o la situazione che viene tassata, solitamente un indice di capacità economica (reddito, patrimonio o spesa).
  • Aspetto territoriale: Indica il luogo di realizzazione dell'evento imponibile.
  • Aspetto quantitativo: Indica la misura in cui l'evento imponibile si verifica (per i tributi variabili). I tributi fissi, invece, non ammettono graduazione.
  • Aspetto temporale: Indica il momento di realizzazione dell'evento imponibile, distinguendo tra tributi periodici e istantanei. Nei tributi periodici, l'evento imponibile si verifica in modo continuativo, e la legge stabilisce periodi d'imposta.

È fondamentale che la legge stabilisca il momento in cui si verifica l'evento imponibile ("il momento in cui si intende realizzato l'evento imponibile e si produce la nascita dell'obbligazione tributaria principale"). Questo serve per applicare la legge vigente in quel momento. La LGT e le leggi speciali di ciascun tributo specificano il momento di *devengo* (maturazione).

L'Esenzione Fiscale

Concetto e Contenuto

L'articolo 22 della LGT definisce le esenzioni fiscali come "quei presupposti in cui, nonostante la realizzazione dell'evento imponibile, la legge esenta dall'adempimento dell'obbligazione tributaria principale".

La legge, oltre a definire l'evento imponibile e le sue conseguenze ordinarie (nascita dell'obbligazione), può prevedere presupposti più specifici che, pur rientrando nell'ambito dell'evento imponibile, non comportano la nascita dell'obbligazione (esenzione totale) o la riducono (esenzione parziale). Queste esenzioni possono essere soggettive (in base al soggetto) o oggettive (in base a determinate circostanze).

Esempi: la legge sull'IRPEF tassa il reddito, ma esenta le borse di studio e i premi della Lotteria Nazionale (esenzioni oggettive). La legge sull'imposta sulle società tassa il reddito delle persone giuridiche, ma esenta lo Stato e le Comunità Autonome (esenzioni soggettive).

Le esenzioni si distinguono dai casi di non soggezione, che sono fatti estranei all'evento imponibile.

Le esenzioni sono una ridefinizione dell'evento imponibile, basata su principi di equità fiscale o su finalità extrafiscali. Solo la legge può stabilire esenzioni (riserva di legge, art. 133.3 Costituzione).

Istituzione dell'Esenzione

Due questioni rilevanti riguardano la maturazione dell'esenzione:

  1. Il meccanismo di generazione: Spesso le norme subordinano l'esenzione alla sua concessione da parte dell'amministrazione.
  2. Il momento della maturazione: Nelle imposte periodiche, l'esenzione può essere a tempo indeterminato (permanente) o per un numero determinato di periodi d'imposta (temporanea). L'esenzione matura al completamento dell'evento imponibile in ciascun periodo.

Problemi sorgono quando la normativa che prevede l'esenzione viene modificata prima della scadenza dei periodi d'imposta per i quali era stata prevista.

La Ripercussione dell'Imposta

L'articolo 17, comma 3, della LGT include tra gli obblighi tributari materiali quelli tra privati derivanti dal tributo. L'articolo 24 stabilisce che questi obblighi hanno come oggetto una prestazione pecuniaria a favore di altri soggetti passivi e sono generati da atti di ripercussione previsti dalla legge.

In alcune imposte, come l'IVA, il consumatore finale sopporta l'imposta, anche se non è debitore nei confronti dell'amministrazione. Il fornitore (soggetto passivo) realizza l'evento imponibile e ha il potere di ripercuotere l'imposta sull'acquirente. Il contribuente recupera l'importo dell'imposta dal consumatore, ma rimane l'unico soggetto passivo nei confronti dell'amministrazione.

L'Anticipazione dell'Imposta: Ritenute, Acconti e Pagamenti Frazionati

L'articolo 17, comma 3, della LGT include tra i debiti tributari materiali l'obbligo di effettuare pagamenti anticipati. L'articolo 23, comma 1, stabilisce che questo obbligo consiste nel versare un importo a titolo di acconto dell'imposta, richiesto al soggetto obbligato a effettuare ritenute o al soggetto obbligato a effettuare versamenti in acconto.

Il comma 2 dello stesso articolo prevede che il contribuente può dedurre dall'obbligazione tributaria principale l'importo dei pagamenti anticipati sostenuti.

Nell'IRPEF e nell'imposta sulle società, il soggetto che paga i redditi (sostituto d'imposta) effettua una ritenuta al momento del pagamento, che poi versa all'Amministrazione. Alla fine del periodo d'imposta, il contribuente calcola l'obbligazione tributaria principale, integrando i redditi, e deduce gli importi versati a titolo di acconto o ritenuta. Se la differenza è positiva, effettuerà un versamento; se è negativa, l'Amministrazione restituirà l'eccedenza.

Questi meccanismi modificano la struttura giuridica dell'imposta, poiché l'obbligazione tributaria principale non sorge fino alla realizzazione completa dell'evento imponibile.

Si creano obbligazioni tributarie differenziate: l'obbligo di effettuare pagamenti frazionati o ritenute, e l'obbligazione tributaria principale (se la differenza è positiva). Queste obbligazioni non si integrano in un'unica obbligazione tributaria, come indicato dall'articolo 23 della LGT, in quanto il contribuente non è responsabile per la mancata effettuazione delle ritenute o dei versamenti in acconto (art. 58,1 LGT).

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