Occupazione nell'Unione Europea: Direttive e Articoli Chiave del TFUE
Classificato in Diritto & Giurisprudenza
Scritto il in italiano con una dimensione di 5,16 KB
Disposizioni Generali sull'Occupazione nell'UE
Gli Stati membri possono accordare all'autorità competente poteri di proroga più ampi.
Il datore di lavoro deve essere informato della proroga e dei relativi motivi prima della scadenza del termine iniziale previsto al paragrafo 1.
Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il presente articolo ai licenziamenti collettivi determinati dalla cessazione delle attività di uno stabilimento, qualora questa sia il risultato di una decisione giudiziaria.
La direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori o di permettere o incoraggiare l'applicazione di disposizioni contrattuali più favorevoli ai lavoratori.
Gli Stati membri assicurano che i rappresentanti dei lavoratori possano avvalersi di procedure amministrative e/o giudiziarie per far rispettare gli obblighi previsti dalla direttiva.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea: Articoli sull'Occupazione
Questo documento presenta estratti rilevanti dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) in materia di occupazione.
Articolo 145: Obiettivi della Politica Occupazionale
Gli Stati membri e l'Unione adottano, a norma del presente titolo, una strategia coordinata a favore dell'occupazione, in particolare per promuovere una forza lavoro competente, qualificata e adattabile e mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione Europea.
Articolo 146: Contributo degli Stati Membri e Coordinamento
1. Contributo alle politiche occupazionali
Gli Stati membri, attraverso le loro politiche per l'occupazione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 145, coerentemente con le politiche economiche generali degli Stati membri e dell'Unione.
2. Coordinamento delle azioni
Tenendo conto delle prassi nazionali relative alle responsabilità delle parti sociali, gli Stati membri considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano le loro azioni al riguardo in sede di Consiglio.
Articolo 147: Ruolo dell'Unione nella Promozione dell'Occupazione
1. Sostegno e integrazione
L'Unione contribuisce a un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra Stati membri e sostenendone e, se necessario, integrandone l'azione. In tal modo, rispetta le competenze degli Stati membri.
2. Considerazione dell'obiettivo di occupazione
Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, si tiene conto dell'obiettivo di un elevato livello di occupazione.
Articolo 148: Monitoraggio e Orientamenti per l'Occupazione
1. Esame annuale del Consiglio Europeo
Il Consiglio europeo esamina annualmente la situazione dell'occupazione nell'Unione e adotta conclusioni sulla base di una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione.
2. Elaborazione degli orientamenti
Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale europeo (CESE) e del Comitato delle regioni (CdR), elabora orientamenti di cui gli Stati membri tengono conto nelle loro politiche occupazionali. Tali orientamenti sono coerenti con gli orientamenti generali.
3. Relazioni annuali degli Stati membri
Ciascuno Stato comunica al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle principali misure adottate per attuare la sua politica per l'occupazione alla luce degli orientamenti per l'occupazione di cui al paragrafo 2.
4. Esame e raccomandazioni del Consiglio
Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri della Commissione, procede a un esame annuale dell'attuazione delle politiche occupazionali degli Stati membri in vista degli orientamenti per l'occupazione. Il Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, rivolge raccomandazioni agli Stati membri, se opportuno, alla luce di tale esame.
5. Relazione congiunta al Consiglio Europeo
Sulla base dei risultati di tale revisione, il Consiglio e la Commissione elaborano una relazione congiunta annuale al Consiglio europeo sulla situazione dell'occupazione nell'Unione e sull'attuazione degli orientamenti per l'occupazione.
Articolo 149: Misure di Cooperazione e Sostegno
Il Parlamento europeo (PE) e il Consiglio, secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo (CESE) e del Comitato delle regioni (CdR), adottano misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e a sostenere il lavoro di questi ultimi in materia di occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, nonché a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota.