Ordinamento Elettorale e Garanzie Costituzionali del Processo Democratico
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Articolo 22: Elezioni Generali e Ordinamento Giuridico
1. Introduzione
Il Parlamento è l'organo centrale e qualificante della forma di governo definita dalla Costituzione, che si configura appunto come una forma di governo parlamentare.
La caratteristica più prominente della nostra legge elettorale è la sua costituzionalizzazione estesa; molti dei suoi principi di base e contenuti sono elencati direttamente nel testo della Costituzione.
2. Il sistema elettorale
Il sistema elettorale è composto dagli elementi legislativi che determinano il comportamento di voto e i risultati. Esiste un consenso dottrinale abbastanza ampio nel ritenere che il sistema elettorale sia definito dalle seguenti regole:
- Gli strumenti di espressione del voto: le schede elettorali.
- La formula elettorale: ovvero il metodo di attribuzione dei seggi.
- I collegi elettorali: le unità geografiche per il calcolo dei voti e la ripartizione dei seggi.
3. Aspetti amministrativi della legge elettorale
È fondamentale prestare attenzione agli aspetti amministrativi delle elezioni, che sono essenziali per garantire la coerenza e la credibilità del sistema, qualunque esso sia. I principali strumenti di amministrazione sono:
- Le liste elettorali: registri pubblici dei cittadini che hanno diritto di voto.
- Il processo elettorale: l'insieme delle azioni da eseguire affinché le elezioni siano svolte correttamente.
- L'amministrazione elettorale: un'amministrazione la cui struttura presenta le seguenti caratteristiche:
- Indipendenza: rispetto all'esecutivo e alle rispettive autorità legislative.
- Giudizializzazione: l'integrazione dei giudici nel lavoro dell'amministrazione elettorale (in Spagna vanta una lunga tradizione che risale al tempo della Restaurazione).
- Tempestività: ad eccezione del Comitato Elettorale Centrale, che è un organo permanente, gli organi di amministrazione delle elezioni esistono solo per periodi limitati di tempo.
- Gerarchia: come tutte le amministrazioni, anche quella elettorale ha una struttura gerarchica in cui gli organi superiori possono dirigere l'attività dei subordinati attraverso istruzioni.
4. Le fasi iniziali del processo elettorale
Si possono evidenziare quattro fasi iniziali del processo elettorale:
- L'indizione delle elezioni al Parlamento: si tratta di una facoltà del Capo dello Stato regolamentata nella LOREG, che distingue due tipi di chiamata: lo scioglimento anticipato del Parlamento e l'indizione per la fine del mandato delle Camere.
- La nomina dei rappresentanti: designazione degli amministratori dei partiti e dei candidati.
- La presentazione e la proclamazione dei candidati: avvengono tra il 15° e il 21° giorno dopo l'indizione.
- La campagna elettorale: dura 15 giorni e termina alle ore 00:00 del giorno precedente al voto.
5. Svolgimento e fasi finali del processo elettorale
- Voto: è la fase del procedimento elettorale più complessa. La modalità ordinaria di voto deve essere esercitata personalmente dall'elettore presso il seggio assegnato, ma è previsto anche il voto per corrispondenza.
- Scrutinio e proclamazione degli eletti: fase finale del procedimento elettorale; esiste un legame indissolubile tra i due atti, poiché la proclamazione è la conseguenza diretta del computo dei voti.
6. Garanzie giurisdizionali dei diritti elettorali
La nostra legge elettorale garantisce la tutela presso i seguenti organi e procedure:
- Controllo giurisdizionale degli atti amministrativi: in relazione alla formazione delle liste elettorali (competenza del contenzioso amministrativo).
- Ricorso amministrativo: (ordinario o preferenziale e sommario) contro gli atti dell'amministrazione elettorale.
- Ricorso speciale contro la proclamazione dei candidati: regolamentato dalla LOREG, è anch'esso un ricorso di natura amministrativa.
- Contestazione delle elezioni: è il principale strumento di controllo giudiziario delle elezioni. La sua base si trova nella Costituzione (art. 70.2), che stabilisce che la validità delle credenziali dei membri di entrambe le Camere sia sottoposta a controllo giudiziario nei termini stabiliti dalla legge elettorale. La disputa elettorale è una variante del ricorso speciale amministrativo. In ogni caso, è imperativo che la Corte espliciti il processo logico che la porta a rilevare l'alterazione del risultato come conseguenza di difetti o irregolarità.
- Amparo davanti alla Corte Costituzionale: per la tutela del diritto di suffragio attivo e passivo. Questa garanzia aggiuntiva definisce un sistema giurisdizionale unico nel diritto comparato, poiché laddove il controllo è attribuito alla Corte Costituzionale, i tribunali ordinari sono solitamente esclusi da tale compito.
7. Costi e sovvenzioni elettorali
La LOREG istituisce un sistema di controllo delle spese sostenute dalle formazioni politiche per la loro partecipazione alle elezioni, che consiste in una serie di requisiti organizzativi, formali e limitazioni quantitative.