Ordinamento Giudiziario: Ruoli, Requisiti e Garanzie dei Giudici
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7) Terzo deteriorato
Estraneo al contenzioso e alla procedura, che non ha partecipato in qualità di parte o ha cessato di esserlo nel suo corso, il terzo è autorizzato ad avvalersi dell'atto contestato o della decisione che ha causato un danno.
I Giudici
Nel primo grado di giurisdizione, gli organi sono composti da un singolo giudice.
Nel secondo grado di giurisdizione o di appello, i giudizi sono collegiali o collettivi, chiamati tribunali, composti quindi da più magistrati; i componenti di questi organi sono comunemente chiamati giudici o, davanti al giudice superiore, ministri (o consiglieri).
Requisiti di legge
- Giurisdizionale: Il giudice deve essere investito del potere di giurisdizione.
- Competenza: Deve operare entro l'ambito delle mansioni che, per legge, gli sono garantite.
- Imparzialità o terzietà: Deve agire in posizione di neutralità in relazione a terzi.
- Indipendenza: Assenza di subordinazione giuridica ai tribunali superiori, al legislatore o all'Esecutivo, legandosi esclusivamente al sistema giuridico.
- Processualità: Obbligo di rispettare un ordine procedurale stabilito dalla legge, al fine di evitare l'arbitrarietà, il disordine e condizioni di incoerenza.
Garanzie della Magistratura
- Inamovibilità (Titolarità): Il giudice non può perdere il proprio ufficio se non per ordine del tribunale.
- Inamovibilità (Sede): Non possono essere allontanati forzatamente, salvo quando si verifichi un motivo di interesse pubblico, riconosciuto dalla maggioranza assoluta del tribunale competente o dal Consiglio Nazionale di Giustizia.
- Irriducibilità dello stipendio: È vietata la variazione in diminuzione della retribuzione.
Divieti e Incompatibilità
Ai magistrati è vietato:
- Esercitare un altro ufficio o professione;
- Ricevere, a qualsiasi titolo, somme o partecipazioni ai processi;
- Iscriversi a partiti politici;
- Ricevere in alcun modo aiuti o contributi;
- Esercitare la pratica legale prima della scadenza di 3 anni dall'allontanamento dalla carica.
Ausiliari di fede e di diritto nella responsabilità civile
Riferimenti normativi: Art. 139, 141, 143.
Il Testimone
La prova testimoniale è ciò che si ottiene attraverso la relazione prevista davanti al giudice da parte di persone che conoscono il fatto in questione. Si tratta di soggetti che intervengono in tribunale per testimoniare sulla controversia in atto.