Ordinamento della Repubblica Italiana: Struttura e Funzioni degli Organi Costituzionali

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L'Ordinamento della Repubblica Italiana: Organi e Funzioni

L’Assemblea Costituente della Repubblica Italiana ha suddiviso i poteri e le funzioni tra più organi, espressamente previsti e regolati nella Parte II della Costituzione, sotto il titolo Ordinamento della Repubblica.

L'organizzazione complessiva dello Stato italiano, ovvero l'ordinamento della Repubblica, è rappresentata dai seguenti Organi Costituzionali:

  • Parlamento
  • Governo
  • Presidente della Repubblica
  • Corte Costituzionale
  • Magistratura (o Ordinamento Giudiziario)

Il Parlamento: Cuore del Potere Legislativo

Il Parlamento è l'organo rappresentativo attraverso il quale il popolo esercita la sovranità. È eletto dal popolo a suffragio universale diretto, e richiede un'età minima di 18 anni per eleggere i Deputati e 25 anni per eleggere i Senatori.

Il Parlamento detiene il potere legislativo ed è composto da due Camere:

  • Camera dei Deputati (630 membri)
  • Senato della Repubblica (315 membri)

Le due Camere rimangono in carica per 5 anni, salvo scioglimento anticipato da parte del Presidente della Repubblica. Svolgono le stesse funzioni, ma in sede separata. Ogni Camera elegge un proprio Presidente.

I parlamentari si organizzano in Gruppi Parlamentari. All'interno del Parlamento operano le Commissioni Permanenti, competenti in materie specifiche.

I Deputati e i Senatori godono di particolari garanzie:

  • Insindacabilità: non sono perseguibili per reati di opinione espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
  • Immunità dagli arresti: possono essere arrestati solo con il consenso della Camera alla quale appartengono.

La Procedura per la Formazione delle Leggi

La procedura per la formazione delle leggi si svolge in quattro fasi principali:

  1. Iniziativa: può essere proposta dal Governo, dai singoli Parlamentari, dai Consigli Regionali, dal CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) o da 50.000 cittadini.
  2. Discussione e Approvazione: avviene da parte delle due Camere.
  3. Promulgazione: la legge viene firmata dal Presidente della Repubblica.
  4. Pubblicazione: la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione (vacatio legis), salvo diversa disposizione.

Il Governo: Esercizio del Potere Esecutivo

Il Governo esercita il potere esecutivo (applicando le leggi) ed è composto da:

  • Presidente del Consiglio dei Ministri: svolge funzioni di guida e coordinamento.
  • Ministri: sono a capo dei singoli dicasteri (ministeri) e svolgono una funzione amministrativa.

Al Consiglio dei Ministri si aggiungono anche i Viceministri e i Sottosegretari di Stato.

Il Governo entra in carica dopo che il Presidente del Consiglio e i Ministri giurano fedeltà alla Repubblica. Successivamente, il Governo deve ottenere la fiducia delle due Camere. Se la fiducia del Parlamento viene a mancare, il Governo cade (si parla di crisi di governo parlamentare). Una crisi può verificarsi anche per dimissioni del Presidente del Consiglio (crisi extraparlamentare).

Funzioni del Governo

Il Governo ha le seguenti funzioni principali:

  • Funzione Esecutiva: applicazione delle leggi.
  • Funzione Politica: definizione e attuazione delle politiche nazionali.
  • Funzione Normativa: emanazione di atti aventi forza di legge, come:
    • Decreti Legge: adottati in casi straordinari di necessità e urgenza, devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni.
    • Decreti Legislativi: emanati dal Governo su delega specifica del Parlamento.

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