Organizzazione e Funzionamento del Governo e dell'Amministrazione delle Comunità Autonome
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L'Amministrazione delle Comunità Autonome (CCAA)
II. Il Governo della Comunità Autonoma (CCAA)
1. Il Presidente della CCAA
A. Elezione
- È eletto dall'Assemblea tra i suoi membri, in modo che i candidati parlamentari siano autonomi.
- La nomina non è fatta dal Capo di Stato, ma dal Presidente del legislatore, in consultazione con il portavoce designato dalle parti.
- Sistema di voto: al primo turno la maggioranza assoluta, nel secondo turno, 48 ore dopo, una maggioranza semplice. Se dopo due mesi nessun candidato raggiunge la maggioranza necessaria, si procederà allo scioglimento del Parlamento e all'indizione di nuove elezioni.
- Nomina fatta dal Re e approvata dal Primo Ministro.
B. Competenze
- Rappresentante supremo della Comunità Autonoma.
- Rappresentante dello Stato nelle regioni.
- Capo del Governo della Comunità Autonoma.
C. Cessazione
- Scioglimento del Parlamento.
- Perdita di fiducia.
- Mozione di censura.
2. Il Consiglio Direttivo della CCAA
1. Composizione
Questo è l'organo collegiale composto dal Presidente e dai Consiglieri della CCAA. È prevista la possibilità di un Vicepresidente, anche se di solito non viene utilizzata. Inoltre, la generalità delle leggi autorizza il Governo e il Consiglio Direttivo dell'Amministrazione a creare comitati delegati su questioni di interesse comune a più dipartimenti.
I Consiglieri e il Vicepresidente sono liberamente nominati e revocati dal Presidente della CCAA. Per quanto riguarda lo status dei membri, la maggior parte delle leggi fa riferimento alle normative governative e amministrative competenti e stabilisce che non possono svolgere attività lavorative, professionali o commerciali di alcun tipo e che la carica di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con qualsiasi altra funzione o attività pubblica che non sia derivata da quella, diversa da quella regionale, di un'assemblea parlamentare; oltre a quella di giudice della Corte Suprema.
2. Poteri
- a. Normativi: approva progetti di legge ed esercita poteri normativi.
- b. Finanziari: stabilisce i bilanci generali.
- c. Organizzativi: approva la struttura dei ministeri, la rimozione di organi...
- d. Contenzioso: deposito di ricorsi di incostituzionalità...
3. Funzionamento
I governi delle Comunità Autonome sono esclusi dalle regole generali del collegio della LRJPAC (Legge sul Regime Giuridico delle Pubbliche Amministrazioni e del Procedimento Amministrativo Comune), poiché la loro natura è quella di organismo di governo e non solo amministrativo. Quindi, le deliberazioni del Consiglio sono segrete, e i suoi membri sono tenuti a mantenere la segretezza e la riservatezza, anche se avessero cessato di appartenere al Consiglio dei Governatori.
3. I Consiglieri
I Consiglieri sono parte del Governo della CCAA e dell'Amministrazione e hanno una doppia funzione:
1. Funzioni come membri del Consiglio Direttivo
- a. Partecipare ai lavori e alle decisioni su tutte le questioni note al Consiglio Direttivo, indipendentemente dal fatto che rientrino o meno nella competenza del loro ufficio.
- b. Agire come organi di proposta per il Consiglio di Governo.
- c. Partecipare ad alcuni organi dell'AGE (Amministrazione Generale dello Stato) e a conferenze settoriali.
2. Funzioni come capo del Ministero
- a. Interno: Il Consigliere è il capo dell'organizzazione, quindi ha potere organizzativo attraverso ordinanze, ma senza il diritto di nomina e revoca diretta degli organismi e dei titolari di unità del dipartimento; potere di risoluzione del medesimo dipartimento.
- b. Esterno: Il Consigliere è direttamente responsabile della gestione specifica dell'area di competenza del suo dipartimento, delle politiche dirette e della responsabilità per la sua attuazione.
IV. L'Amministrazione Strumentale della CCAA
Le regioni hanno creato Amministrazioni specializzate con personalità giuridica propria, indipendenti dall'Amministrazione Generale Autonoma e costituite per vari scopi pubblici. Per quanto riguarda la forma giuridica, seguono lo schema della legge dello Stato o, in forma di un organismo autonomo, in modo che la loro attività sia soggetta al diritto amministrativo.
Per quanto riguarda la gestione di queste entità, la maggior parte delle CCAA non ha approvato una direzione generale, limitandosi a regolare il suo controllo finanziario attraverso leggi che autorizzano la finanza regionale. Dopo l'adozione della LOFAGE (Legge sull'Organizzazione e il Funzionamento dell'Amministrazione Generale dello Stato), si è proceduto a ordinare le loro amministrazioni strumentali, tenendo conto anche del regime LOFAGE.
Infine, il settore pubblico nelle Comunità Autonome può essere composto anche principalmente da società commerciali partecipate direttamente o indirettamente dall'Amministrazione della CCAA.