Organizzazione, Poteri e Responsabilità del Corpo Direttivo nelle Società

Classificato in Diritto & Giurisprudenza

Scritto il in italiano con una dimensione di 8,23 KB

Corpo direttivo

Le formе del corpo direttivo possono assumere le seguenti configurazioni:

  • Amministratore unico
  • Più amministratori solidali: qualsiasi degli amministratori può compiere tutti gli atti. Ciascuno può esercitare qualsiasi potere spettante al consiglio di amministrazione.
  • Più persone che agiscono congiuntamente: devono agire in almeno due, secondo quanto previsto dallo statuto o dalle regole interne.
  • Consiglio di amministrazione: organo collegiale costituito dall'insieme dei membri; le modifiche nell'assetto devono essere iscritte nel registro delle imprese.

Amministratori

Per quanto riguarda i requisiti per essere amministratore, salvo diverso disposto dallo statuto, non è necessario essere azionisti; la carica può essere ricoperta sia da persone fisiche sia da persone giuridiche.

Divieti

Sono esclusi dalla carica, in base alle norme vigenti, il minore non emancipato, le persone legalmente incapaci, le persone interdette e le persone indicate dalla legge fallimentare. Sono altresì esclusi coloro che sono stati condannati per delitti che incidono sulla libertà, sulla sicurezza collettiva o sull'integrità della giustizia, o per false dichiarazioni, nonché i soggetti cui è stata vietata l'esercizio del commercio (rif. articoli 13 e 14).

L'amministratore che versi in una delle condizioni di divieto indicate deve essere rimosso dall'incarico su richiesta di qualsiasi azionista (rif. art. 34).

Revoca e cessazione

La revoca degli amministratori è di competenza del consiglio di amministrazione, che può esercitarla in qualsiasi momento senza dover fornire spiegazioni e senza necessità di giusta causa. Gli amministratori possono essere revocati su richiesta di un azionista quando sussistono interessi in conflitto con quelli della società (rif. art. 234).

Si può revocare chi si impegna in attività in concorrenza con la società o esercita attività personali incompatibili. La carica cessa inoltre per morte. In caso di apertura della liquidazione la carica si estingue e la gestione viene sostituita dai liquidatori.

Gestione e rappresentanza della società

209. I poteri del consiglio comprendono la gestione e la rappresentanza della società. All'interno di queste due funzioni si racchiude un complesso insieme di attività necessarie per lo svolgimento dell'impresa, ossia le operazioni quotidiane e la conduzione dell'attività sociale. Le funzioni di gestione possono differire in base all'ambito:

  • Relazioni esterne: gli amministratori hanno la rappresentanza esclusiva della società; la società si rapporta all'esterno attraverso i suoi amministratori, che firmano i contratti e rappresentano la società in giudizio e fuori di esso.
  • Relazioni interne: gli amministratori sono responsabili della redazione del bilancio annuale, della tenuta della contabilità, degli adempimenti fiscali e della convocazione delle assemblee generali, se del caso.
  • Indirizzo strategico: gli amministratori definiscono la strategia d'impresa (politiche commerciali, marketing, ecc.) e quindi hanno un ruolo centrale nelle scelte aziendali.
  • Remunerazione (rif. art. 217): la carica di amministratore è, di norma, gratuita, salvo diversa disposizione dello statuto.

Nella maggior parte delle imprese, soprattutto quelle di maggiori dimensioni, gli amministratori percepiscono un compenso; tuttavia nelle piccole SRL familiari può non essere prevista una retribuzione fissa. Il compenso può consistere anche in una partecipazione agli utili. Quando la retribuzione non è una partecipazione agli utili, l'assemblea annuale deve specificare l'importo del compenso.

Compiti e responsabilità degli amministratori

225 e 226. Agli amministratori è imposto un dovere di comportamento qualificato: devono operare con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Questo dovere di diligenza è spesso definito come la diligenza dell'uomo d'affari. In particolare, gli amministratori devono informarsi con cura sull'andamento della società.

Le recenti riforme legislative hanno accresciuto l'obbligo di vigilanza sugli sviluppi societari, rendendo difficile invocare la figura del cosiddetto "amministratore dormiente". È pertanto difficile per l'amministratore sottrarsi alla responsabilità sostenendo di non essere stato a conoscenza dei fatti. Accanto al dovere di diligenza sussiste anche il dovere di lealtà e fedeltà: l'amministratore deve perseguire gli interessi della società, anteponendoli, ove necessario, ai propri.

Riferimenti sulla responsabilità degli amministratori: artt. 233-241.

Origine e modalità della responsabilità

  • Origine delle responsabilità: gli amministratori sono responsabili per atti od omissioni contrari alla legge o allo statuto, o compiuti senza la dovuta diligenza, quando tali atti od omissioni hanno arrecato danno alla società o ai creditori.
  • Responsabilità solidale: si tratta di una responsabilità comune di tutti i membri del consiglio, eccetto coloro che non hanno partecipato all'atto lesivo. Nonostante la solidarietà, l'amministratore può escludere la propria responsabilità se prova di non essere stato a conoscenza e non essere stato coinvolto nel fatto; può altresì dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno o per contrastare il comportamento illecito.
  • Ratifica assembleare: non è esclusa la responsabilità se l'atto dannoso o la decisione sono stati approvati o ratificati dall'assemblea generale.
  • Modalità di esercizio dell'azione di responsabilità: l'azione sociale è diretta dalla società contro gli amministratori; se il consiglio di amministrazione rifiuta di esercitare l'azione, può essere proposta da soci che rappresentino almeno il 5% del capitale, ove previsto, o nei casi previsti dallo statuto.

Azione sociale: richiesta di risarcimento dei danni causati alla società dagli amministratori.

Azione individuale: azione promossa dai soci o da terzi per il danno subito dai loro beni per fatti imputabili agli amministratori; in tal caso il risarcimento è chiesto per conto dei soggetti danneggiati, non per la società.

Appello delle deliberazioni

Tutti i membri sono vincolati dalle deliberazioni del consiglio di amministrazione; queste deliberazioni devono essere conformi alla legge e allo statuto, altrimenti possono essere impugnate (rif. art. 159, comma 2).

Deliberazioni soggette a impugnazione

Sono impugnabili le deliberazioni del consiglio di amministrazione che:

  • contravvengono alla legge o allo statuto;
  • ledono gli interessi della società;
  • sono nulle se contrarie a norme inderogabili di legge;
  • sono annullabili quando risultano contrarie allo statuto o dannose per la società.

I termini per l'impugnazione sono:

  • Nullità: impugnazione senza termine specifico previsto (salvo le disposizioni di legge applicabili);
  • Annullabilità: termine di 40 giorni per impugnare.

Possono impugnare una deliberazione nulla tutti i soci, gli amministratori e i terzi che provino un interesse legittimo. La deliberazione annullabile può essere impugnata dai soci che hanno partecipato alla riunione e hanno fatto constare il proprio dissenso, dai soci non partecipanti o che sono stati privati del diritto di voto e, infine, dagli amministratori.

  • Non può essere impugnata una deliberazione sociale che sia stata revocata o validamente sostituita da un'altra deliberazione sociale.
  • In sede giudiziaria, ove possibile e se richiesto dalla società, il giudice può concedere un termine ragionevole per rimuovere la causa che ha dato origine all'impugnazione della deliberazione.

Voci correlate: