Pagherò Cambiario: Caratteristiche, Requisiti e Differenze con Cambiale e Assegno

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Il Pagherò Cambiario: Definizione e Funzionalità

Il pagherò cambiario è un titolo di credito attraverso il quale un soggetto, detto sottoscrittore o emittente, promette incondizionatamente di pagare una determinata somma di denaro al beneficiario (o prenditore) o al suo ordine. È un titolo esecutivo, il che significa che, in caso di mancato pagamento, consente al beneficiario di agire direttamente per l'esecuzione forzata, anche attraverso una cambiale, garantendo una maggiore economia di credito.

Requisiti Essenziali del Pagherò Cambiario

Per essere valido, il pagherò cambiario deve contenere i seguenti requisiti:

  • La denominazione di "pagherò cambiario": Deve essere esplicitamente inserita nel testo del titolo. L'assenza di questa dicitura impedisce al documento di avere valore legale come pagherò cambiario.
  • La promessa incondizionata di pagare una somma determinata: Questo requisito distingue il pagherò da altri titoli di credito, come la cambiale tratta e l'assegno. La promessa non deve essere subordinata ad alcuna condizione.
  • Il nome del beneficiario: Il pagherò può essere emesso a favore di una persona specifica (pagherò nominativo) o "all'ordine" di un beneficiario, il che lo rende trasferibile tramite girata. Può anche essere al portatore.
  • La scadenza e il luogo di pagamento: La scadenza indica la data in cui il pagamento deve essere effettuato. Se non è indicata, il pagherò si considera pagabile "a vista". Deve essere indicato anche il luogo di pagamento.
  • La data e il luogo di emissione: Il luogo di emissione è quello in cui il pagherò viene sottoscritto. La data di emissione è importante per determinare la capacità legale del sottoscrittore al momento della firma e, in alcuni casi, per calcolare i termini di presentazione per l'accettazione o il pagamento.
  • La firma del sottoscrittore: La firma del sottoscrittore (o di un suo rappresentante autorizzato) è l'elemento che dà vita al titolo. Con la firma, il sottoscrittore si obbliga direttamente nei confronti del beneficiario, facendo nascere il diritto di credito e l'eventuale azione cambiaria.

Differenze e Analogie tra Pagherò Cambiario, Cambiale e Assegno

Pagherò Cambiario vs. Cambiale

Pagherò Cambiario:

  • È una promessa di pagamento.
  • Coinvolge due soggetti: il sottoscrittore (che promette di pagare) e il beneficiario (che riceve il pagamento).
  • Consente di pattuire interessi.
  • Il protesto non è necessario, salvo nel caso di pagherò domiciliato.

Cambiale (Tratta):

  • È un ordine incondizionato di pagamento.
  • Coinvolge tre soggetti: il traente (che dà l'ordine di pagare), il trattario (che è obbligato a pagare) e il beneficiario.
  • La legge vieta la pattuizione di interessi.
  • Il protesto è necessario per l'accettazione o il pagamento (pena la decadenza dell'azione cambiaria).

Un pagherò domiciliato è quello in cui il sottoscrittore indica, come luogo di pagamento, il domicilio o la residenza di un terzo (diverso dal sottoscrittore stesso). In questo caso, il terzo assume il ruolo di "domiciliatario".

Pagherò Cambiario vs. Assegno

L'assegno bancario è un titolo di credito con cui un soggetto (traente) ordina alla propria banca (trattario) di pagare una somma di denaro a favore di un terzo o di se stesso.

Requisiti per l'emissione dell'assegno:

  • Può essere emesso solo da una banca.
  • È necessaria l'autorizzazione della banca.
  • Il traente deve avere fondi disponibili presso la banca.

Requisiti di Contenuto dell'Assegno

  • Denominazione di "assegno": Deve essere espressamente indicata.
  • Luogo e data di emissione: Solitamente prestampati sull'assegno.
  • Ordine incondizionato di pagare una somma determinata: L'ordine non può essere sottoposto a condizioni.
  • Nome del trattario (banca): Elemento essenziale.
  • Luogo di pagamento: Se non indicato, si considera il domicilio del trattario.
  • Firma del traente: Essenziale per la validità.

Circolazione dell'Assegno

L'assegno può essere nominativo o al portatore. Può essere trasferito mediante girata e consegna del titolo. Gli assegni circolari, se non è specificato il beneficiario, sono considerati al portatore.

Pagamento dell'Assegno e Termini di Presentazione

L'assegno è sempre pagabile a vista. Qualsiasi disposizione contraria si considera non apposta. Anche se presentato prima della data indicata come data di emissione, l'assegno è pagabile al momento della presentazione.

Termini di presentazione per il pagamento:

  • 15 giorni di calendario dalla data di emissione, se pagabile nello stesso luogo di emissione.
  • Un mese, se emesso e pagabile in Italia.
  • Tre mesi, se emesso all'estero e pagabile in Italia.
  • Tre mesi, se emesso in Italia e pagabile all'estero.

Anche se non è stato protestato entro i termini, il trattario (banca) deve pagare l'assegno se dispone di fondi sufficienti.

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