Parità di Trattamento e Opportunità tra Uomini e Donne nel Lavoro

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Quadro Generale sulla Parità di Trattamento

La normativa europea stabilisce il principio della parità di trattamento in materia di accesso al lavoro, promozione, formazione, condizioni di lavoro e previdenza sociale. Gli Stati membri hanno l'obbligo di integrare attivamente l'obiettivo della parità tra uomini e donne in ogni legge, regolamento, atto amministrativo o politica pubblica.

Definizione di Discriminazione

  • Discriminazione diretta (DD): Si verifica quando una persona è, è stata o sarebbe trattata meno favorevolmente di un'altra in una situazione analoga a motivo del sesso.
  • Discriminazione indiretta (DI): Si verifica quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri mettono persone di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio, a meno che non siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi per conseguirla siano appropriati e necessari.

È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, inclusa quella basata sullo stato civile o familiare.

Molestie e Molestie Sessuali

La legge impone misure di prevenzione contro le molestie, definite come comportamenti non voluti connessi al sesso che violano la dignità della persona creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

  • Molestie: Comportamento indesiderato che lede la dignità personale.
  • Molestie sessuali: Qualsiasi forma di comportamento indesiderato a connotazione sessuale, verbale o non verbale, che crea un ambiente ostile.

Eccezioni al Principio di Parità

Non sussiste discriminazione quando, a causa della natura specifica di un'attività professionale, il sesso costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento della mansione, a condizione che la finalità sia legittima.

Quadro Normativo Europeo

Direttiva 2006/54/CE

Lo studio della Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 è fondamentale per comprendere le pari opportunità nel contesto lavorativo.

Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

  • Articolo 8: L'Unione mira a eliminare le ineguaglianze e promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività.
  • Articolo 157: Ogni Stato deve attuare il principio della parità di retribuzione per un lavoro uguale o di pari valore.

Principi di Retribuzione

La nozione di retribuzione include il salario normale, il minimo e ogni altra considerazione, diretta o indiretta, in contanti o in natura. La parità implica che:

  1. La retribuzione per eguale lavoro pagato per unità di lavoro sia calcolata sulla base della stessa unità di misura.
  2. La retribuzione per un lavoro pagato per unità di tempo sia uguale per lo stesso lavoro.

Azioni Positive

Per garantire la piena parità, il principio di trattamento non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici per facilitare il sesso sottorappresentato o per compensare svantaggi nelle carriere professionali, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia.

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