Parlamento italiano: composizione, elezioni, funzioni e legislazione
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Il Parlamento: carattere e composizione
Il Parlamento è l’organo costituzionale i cui componenti sono eletti dai cittadini.
Il Parlamento si compone di due Camere: la Camera dei deputati (rappresenta il popolo) e il Senato della Repubblica (rappresenta le regioni). Il bicameralismo perfetto indica la parità di poteri tra le due Camere.
Composizione numerica e requisiti
- Componenti: 400 deputati e 200 senatori.
- Età per votare: 18 anni per la Camera dei deputati, 25 anni per il Senato della Repubblica.
- Età per essere eletti: per essere eletti deputati 25 anni; per essere eletti senatori 40 anni.
- Senatori a vita: 5 senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica.
Seduta comune
In alcuni casi le due Camere si riuniscono in seduta comune. Tra le competenze della seduta comune si trovano:
- elezione e giuramento del Presidente della Repubblica;
- messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica;
- elezione di 5 giudici costituzionali;
- elezione di 8 componenti del Consiglio Superiore della Magistratura.
Le norme elettorali per il Parlamento
I cittadini maggiorenni hanno la capacità di votare (18 e 25 anni a seconda della Camera) e la capacità di essere eletti (25 e 40 anni, come indicato sopra).
Chiunque venga eletto dalle Camere ottiene un seggio. I diversi sistemi elettorali trasformano i voti in seggi:
- Sistemi maggioritari: i seggi vengono assegnati a chi ottiene più voti.
- Sistemi proporzionali: i seggi vengono assegnati in proporzione ai voti ottenuti.
In Italia il sistema elettorale è stato modificato più volte; attualmente è descritto come un sistema misto.
Sistema misto
- 2/3 dei deputati vengono eletti con un sistema proporzionale.
- 1/3 è eletto con un sistema maggioritario in collegi uninominali.
Per evitare un eccessivo numero di partiti è stata inserita la soglia di sbarramento: il 3% per i singoli partiti e il 10% per le coalizioni.
Per favorire la presenza femminile in Parlamento sono previste le quote rosa.
I residenti all’estero possono votare alle elezioni inviando la scheda elettorale alle ambasciate.
La legislatura
La legislatura è il periodo compreso tra un’elezione e l’altra: dura 5 anni e non è prorogabile.
Il Presidente della Repubblica può sciogliere anticipatamente le Camere. Però, durante il cosiddetto semestre bianco non può sciogliere le Camere, a meno che gli ultimi sei mesi del mandato presidenziale non coincidano con la fine della legislatura.
Rappresentanza politica e garanzie dei parlamentari
Per garantire l'indipendenza del Parlamento, la Costituzione ha previsto le immunità parlamentari. Tra queste si distinguono:
- Insindacabilità: per le opinioni espresse e i voti dati.
- Inviolabilità: il parlamentare non può essere oggetto di persecuzioni giudiziarie per atti connessi all'esercizio del mandato (soggetta alle norme costituzionali).
- Incompatibilità: non può ricoprire due cariche diverse contemporaneamente.
Per favorire l’efficienza dei lavori parlamentari sono previste cause di incompatibilità. La Costituzione assicura inoltre al parlamentare un’indennità.
Organizzazione interna delle Camere
Ogni Camera si delibera soltanto se è raggiunto il quorum di validità.
Per quorum si intende: metà più uno dei presenti (maggioranza semplice), la maggioranza dei componenti (maggioranza assoluta) o percentuali superiori in casi di deliberazioni qualificate.
Metodi di votazione
- Segreto: il voto elettronico può essere utilizzato per votazioni segrete.
- Palese: il voto per appello nominale è un voto palese.
Il Presidente della Camera dei deputati presiede il Parlamento in seduta comune.
Il Presidente del Senato della Repubblica supplisce il Capo dello Stato nelle ipotesi di impedimento.
I deputati e i senatori sono organizzati in gruppi parlamentari dello stesso partito oppure nel Gruppo Misto.
Le commissioni permanenti sono 14 per ciascuna Camera e hanno una durata pari a quella della legislatura. Le commissioni temporanee si occupano di argomenti specifici. Le commissioni bicamerali sono costituite da deputati e senatori.
La legislazione ordinaria
Il Parlamento svolge la funzione legislativa, che si articola in quattro fasi: iniziativa / esame e approvazione / promulgazione / pubblicazione.
Iniziativa legislativa
L’iniziativa legislativa consiste nella presentazione di una proposta di legge. Possono presentare proposte di legge:
- il Governo, che presenta alle Camere proposte legislative;
- singoli parlamentari;
- il CNEL, che può formulare proposte di legge su materie economiche e sociali;
- 50.000 elettori, che presentano proposte di legge popolari;
- i consigli regionali, che possono esprimere richieste attraverso l’iniziativa legislativa.
Esame e approvazione
Nell'esame e approvazione giocano un ruolo importante le commissioni:
- nel procedimento ordinario predispongono un testo che verrà inviato all'Assemblea;
- nel procedimento decentrato approvano il testo di legge;
- nel procedimento in sede redigente inviano alla Camera un testo che verrà votato dall'Assemblea plenaria.
La legge promulgata viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
La legislazione costituzionale
La Costituzione può essere modificata. Il procedimento previsto per le leggi costituzionali è il cosiddetto procedimento aggravato.
Richiede che:
- la proposta di legge sia approvata due volte da ciascuna Camera con un intervallo non inferiore a tre mesi;
- per la seconda deliberazione occorra la maggioranza assoluta.
La legge appena approvata può essere sottoposta a referendum, nei limiti previsti; esistono limiti espressi e limiti impliciti relativi ai principi fondamentali.
I poteri di indirizzo e di controllo
Il Parlamento svolge la funzione di indirizzo e controllo nei confronti del Governo attraverso strumenti quali:
- Interrogazioni: domande che i parlamentari rivolgono al Governo o a un Ministro.
- Interpellanze: atti che chiedono chiarimenti sul comportamento del Governo rispetto a politiche o fatti rilevanti.
- Mozioni: atti con cui i parlamentari esprimono valutazioni e proposte su determinate questioni.