Il Parlamento Italiano: Struttura, Funzioni e Ruolo Istituzionale
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Il Parlamento Italiano
Composizione e Funzioni
1. c
2. d
3. b
4. a
5. a/d
6. b
7. d
8. a
9. Vero
10. Falso (?)
11. Falso
12. Falso
13. Vero
14. Falso
15. Falso
16. Falso
17. Falso
18. a
19. Vero
20. 400 deputati e 200 senatori eletti ai quali si aggiungono i cinque senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica.
21. Il Parlamento italiano è composto da due camere: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. Ha diverse funzioni, tra cui:
- Funzione legislativa: il Parlamento italiano ha il potere di elaborare e approvare le leggi.
- Funzione di controllo: il Parlamento italiano ha il compito di controllare l'operato del Governo e dei ministri.
- Funzione di nomina: il Parlamento italiano ha il potere di nominare il Presidente della Repubblica, i giudici costituzionali e i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura.
Tra le caratteristiche principali del Parlamento italiano vi sono:
- Il bicameralismo: come accennato, il Parlamento italiano è composto da due camere, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.
- L'elezione diretta: i membri del Parlamento italiano vengono eletti direttamente dai cittadini attraverso il voto.
- La durata della legislatura (periodo tra due elezioni): la durata della legislatura in Italia è di 5 anni.
22. L’iter legis è la procedura che serve all’approvazione di tutte le leggi, escludendo le modifiche della Costituzione. Si presenta il progetto di legge, che viene controllato dalla commissione parlamentare competente; il progetto viene discusso e votato la prima volta articolo per articolo, mentre la seconda volta si vota nel complesso della proposta. Una volta approvata la votazione, la proposta viene passata all’altra camera: se questa approva il testo senza dover applicare modifiche la legge viene approvata, se il testo necessita di modifiche, una volta effettuate, passa di nuovo alla prima camera. Una volta che la proposta viene approvata da entrambe le camere, abbiamo la fase successiva che consiste nella promulgazione. Il Presidente della Repubblica ha il potere di veto sospensivo e può rinviare la legge alle camere; se le camere approvano di nuovo la legge, il Presidente deve emettere la promulgazione. Questa viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore 15 giorni dopo.
23. Il Governo è l’organo che detiene il potere esecutivo e la direzione della politica statale. Per iniziare la sua legislatura, un Governo deve ottenere la fiducia del Parlamento. Il Governo viene diretto dal Presidente del Consiglio e si occupa di coordinare tutti i ministri e le loro attività. I ministri sono coloro che sono a capo di un ministero, mentre il Consiglio dei Ministri è l’organo collegiale composto da tutti i ministri e il Presidente del Consiglio. Le principali funzioni del Governo sono la funzione esecutiva, la potestà legislativa e la funzione di stabilire un programma politico, un bilancio e un rendiconto consuntivo.
24. Il Presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento in seduta comune e alla sua elezione partecipano anche tre rappresentanti per ogni regione. Lo scrutinio è segreto e si richiede una maggioranza qualificata nei primi tre scrutini, mentre viene richiesta la maggioranza assoluta dal terzo in poi. La figura del Presidente della Repubblica incarna l’unità nazionale ed è il garante della Costituzione. Ha funzioni sia ministeriali sia presidenziali.
25. La Corte costituzionale è un organo che ha un ruolo di controllo. Il suo compito è quello di pronunciarsi se il Presidente della Repubblica viene accusato, se un referendum abrogativo è ammissibile, sulla legittimità costituzionale di leggi o atti portati a termine dallo Stato o dalla Regione e, infine, si occupa dei conflitti di attribuzione di poteri, indifferentemente se si tratta di un rapporto dello Stato, dello Stato con una Regione o tra Regioni.