Partecipazione democratica e Stato sociale nella Costituzione: diritti, strumenti e attuazione
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Introduzione
Attualmente, nel nostro sistema, colui che sarebbe il capo dello Stato, il legislatore e l'esecutivo non sono dissimili; c'è un rapporto di collaborazione e di fiducia tra i due. Va anche notato che il CGPJ sarebbe l'organo di governo della magistratura, ma dipende dall'esecutivo.
Quadro costituzionale e principi
Si rileva che il Tribunal Constitucional (TC) è un organo giudiziario, ma non appartiene al potere giudiziario. Inoltre, una delle caratteristiche fondamentali riguarda l'insieme delle norme che alimentano lo Stato. L'art. 9 stabilisce che i cittadini e le autorità pubbliche sono soggetti alla Costituzione e al resto dell'ordinamento. Questo è organizzato in una serie di principi che:
- definiscono la supremazia della Costituzione (principi di costituzionalità);
- regolano il funzionamento delle amministrazioni pubbliche;
- garantiscono elezioni democratiche periodiche, referendum e la partecipazione democratica diretta tramite l'iniziativa legislativa popolare.
Partecipazione alla giustizia
Vi è anche la partecipazione all'amministrazione della giustizia tramite l'istituto della giuria e l'esercizio dell'azione popolare. In particolare, l'art. 125 recita: «I cittadini potranno esercitare l'azione popolare e partecipare all'amministrazione della giustizia attraverso l'istituzione della giuria, nei modi e nei confronti di tali processi penali, come determinato dalla legge, così come in tribunali consuetudinari e tradizionali.»
Partecipazione nell'amministrazione pubblica
È prevista anche la partecipazione nell'amministrazione, come stabilito dall'art. 105 della Costituzione. Tale norma regola la presenza dei cittadini, direttamente o attraverso associazioni, quando un procedimento amministrativo li riguarda. Prevede inoltre l'accesso del pubblico ai documenti e agli atti amministrativi, salvo casi eccezionali, e disciplina le procedure amministrative necessarie, inclusa l'audizione della parte interessata, qualora essa compia un atto amministrativo.
Partecipazione economica, educativa e sociale
In aggiunta, è prevista la partecipazione alla pianificazione delle attività economiche (art. 131.2).
- Partecipazione nell'insegnamento: art. 27.5.
- Partecipazione di insegnanti, genitori e studenti: art. 27.7 per le scuole sostenute dall'amministrazione pubblica.
- Partecipazione degli utenti amministrativi e delle organizzazioni dei consumatori: art. 51.2, e partecipazione nelle materie di sicurezza sociale e nelle organizzazioni pubbliche: art. 129.1.
Un altro tipo di partecipazione è quella sociale: l'art. 9.2 della Costituzione stabilisce che le autorità pubbliche hanno il mandato di facilitare la partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica, economica e sociale.
L'art. 129.2 prevede uno specifico caso di partecipazione della società; la partecipazione sociale si manifesta sia nella democrazia rappresentativa sia attraverso le istituzioni della democrazia diretta (referendum semidiretto e iniziativa legislativa popolare).
Strumenti di democrazia diretta
Referendum:
- Consultivo;
- Riforma costituzionale;
- Con riferimento alle questioni regionali.
Iniziativa legislativa popolare: può essere esercitata sia a livello dello Stato centrale con la raccolta di 500.000 firme, sia a livello regionale. Alcune regioni richiedono 125.000 firme, altre 100.000, altre 20.000.
Lo Stato sociale
Oltre alla dimensione democratica, lo Stato si configura come amministratore e garante dei diritti sociali. Questo rappresenta il culmine dell'evoluzione dallo Stato liberale allo Stato di diritto con funzione di welfare. È caratterizzato dalla garanzia dei diritti fondamentali attraverso l'intervento pubblico. La prima Costituzione che codificò esplicitamente il concetto di welfare fu la Legge fondamentale della Germania (Bonn) del 1949. Per la prima volta una costituzione utilizzò il termine «welfare» e, dopo la Seconda guerra mondiale, si affermarono diritti quali il diritto al lavoro, la regolazione economica e una serie di prestazioni sociali concrete (sicurezza sociale, sanità, istruzione, sostegni alle famiglie, ecc.).
La Costituzione del 1978 garantisce lo Stato sociale, come afferma il preambolo, esprimendo la volontà della nazione di garantire la convivenza democratica nel rispetto della Costituzione e delle leggi, sulla base di un ordine economico e di giustizia sociale.
L'art. 9.2, in modo più esplicito, impone a tutte le autorità pubbliche di promuovere le condizioni in cui la libertà e l'uguaglianza degli individui e dei gruppi siano reali ed efficaci, di rimuovere gli ostacoli che impediscono o ostacolano tale partecipazione e di facilitare la piena partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica, economica, culturale e sociale.
Diritti fondamentali e politica sociale
Nel capitolo III del titolo I, dedicato ai diritti fondamentali, si trovano i principi guida della politica economica e sociale: sono indicate una serie di misure che il legislatore è chiamato a promuovere e attuare in ambito familiare, del lavoro, della sicurezza sociale, della migrazione, della salute, dell'abitazione, della tutela degli anziani e delle persone con disabilità, ecc. Si veda, ad esempio, gli artt. 39–51, che definiscono principi guida per la politica sociale ed economica.
I capitoli II e III del titolo I contengono disposizioni di carattere economico, sociale e culturale. L'art. 27 sancisce il diritto all'istruzione. Si parla anche di una cosiddetta Costituzione economica, costituita da un insieme di regole generali strutturate sostanzialmente nel titolo VII della Costituzione.
Efficacia delle norme costituzionali
Un problema relativo a tali norme riguarda la loro efficacia. È evidente che il diritto alla vita ha efficacia diretta; tuttavia, la protezione della famiglia e altri diritti sociali presentano un contenuto meno definito, il che ha alimentato dibattiti dottrinali sull'effettività e sulla natura applicativa di tali diritti.
La Corte costituzionale, in diverse sentenze, e in particolare nella sentenza 19/1982, ha stabilito che questi principi non sono norme senza contenuto: essi devono orientare l'interpretazione di tutte le norme costituzionali e delle leggi. I principi costituiscono parametri interpretativi per i contenuti delle norme e servono a rendere concrete le politiche pubbliche.
Una caratteristica dello Stato sociale è il passaggio dalla parità formale alla parità reale, ossia la necessità di un'effettività che promuova misure in grado di fornire protezione e, se necessario, trattamenti differenziati per fronteggiare situazioni di disuguaglianza che colpiscono gruppi specifici (persone con disabilità, donne con figli, genitori single, ecc.).
Di conseguenza, lo Stato sociale mira a rendere effettiva l'uguaglianza, garantendo una sussistenza minima o esistenziale, promuovendo l'accesso alla cultura e all'istruzione e facilitando la partecipazione sociale. Alcuni autori parlano di diritti previdenziali, intesi come diritti che forniscono ai cittadini condizioni minime per il sostentamento.