Il Potere Costituente e la Supremazia Costituzionale: Fondamenti del Diritto Costituzionale

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Diritto Costituzionale

Il diritto costituzionale è un insieme sistematico di regole coercitive che struttura lo Stato, stabilisce i diritti e le garanzie della sua popolazione e limita i poteri dei governanti.

Costituzionalismo

Il Costituzionalismo rappresenta il percorso seguito dalle leggi costituzionali dai tempi antichi fino ad oggi. Già nell'antichità, Platone e Aristotele svilupparono la teoria della limitazione dei poteri del governo da parte di una legge suprema. In età moderna, con l'avvento dell'Illuminismo (secoli XVII e XVIII), si pongono le basi del costituzionalismo attraverso un movimento ideologico e politico volto a contrastare l'assolutismo monarchico e a stabilire norme giuridiche razionali vincolanti sia per i governanti che per i governati. Nel Settecento, Montesquieu elaborò la teoria della tripartizione dei poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario), unitamente alla teoria dei controlli e contrappesi. Queste teorie furono incorporate nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e nella Costituzione di Filadelfia, diffondendosi nel mondo democratico.

Teoria della Supremazia Costituzionale

La teoria della supremazia costituzionale si basa sul principio di unità della Costituzione. La legge costituzionale è superiore al diritto comune, in quanto quest'ultimo (leggi extracostituzionali, ordinarie o sottocostituzionali) deriva dalla Costituzione ed è valido solo se conforme ad essa. Hans Kelsen, nella sua pura teoria del diritto, organizza le norme giuridiche in una piramide, con la Costituzione al vertice e le leggi ordinarie alla base. La Costituzione, essendo la regola superiore a tutte le altre, rende incostituzionali le norme che la contraddicono. La superiorità della Costituzione deriva dal suo essere opera del potere costituente originario, mentre le leggi comuni sono opera di un potere costituito.

Potere Costituente

Il potere costituente è il potere del popolo di elaborare la Costituzione, a differenza del potere costituito, che comprende tutti i poteri stabiliti dalla Costituzione stessa: legislativo (federale, statale o comunale), esecutivo (federale, statale o comunale) e giudiziario.

Il potere costituente si divide in potere costituente originario e potere costituente derivato (riformatore e di seguito).

A. Potere Costituente Originario

Il potere costituente originario è quello che crea lo Stato e ne definisce la forma di governo e il sistema di governo, redigendo la Costituzione e sostituendosi alla legge precedente. Fu l'abate Sieyès, nel Settecento francese, ad affermare che il potere di creare una Costituzione sovrana apparteneva al popolo (opera: Che cos'è il Terzo Stato?). Da allora, si considera titolare del potere costituente originario il popolo che, in uno stato democratico, ne detiene anche l'esercizio. Tale esercizio è un diritto inalienabile e irrinunciabile. Quando la Costituzione è redatta dai rappresentanti del popolo (detti componenti) riuniti in un'Assemblea Nazionale Costituente, si dice che la Costituzione è emanata. In caso contrario, è concessa.

Secondo la dottrina maggioritaria e la Corte Suprema Federale (STF), il potere costituente originario deve essere originale, sovrano, incondizionato e illimitato.

Esiste una dottrina minoritaria, seguace del tedesco Otto Bachoff, che, basandosi sulla legge naturale, riconosce diritti umani in un ordinamento sovraordinato o sovranazionale, applicabile alla legislazione nazionale, limitando l'esercizio del potere costituente originario.

B. Potere Costituente Derivato Riformatore

Il potere costituente derivato riformatore è il meccanismo che permette di aggiornare la Costituzione. È un potere costituito, istituito dal potere costituente originario, ed è anche noto come potere derivato, istituito o di secondo grado.

Il titolare del potere costituente derivato è il popolo che, in uno stato democratico, lo esercita tramite i suoi rappresentanti (deputati e senatori) riuniti in Congresso.

Il potere costituente derivato riformatore è condizionato, secondario e limitato (limitazioni di forma o procedurali - art. 60, I, II, III e § 2, 3 e 5; circostanziali - art. 60, § 1; e materiali o sostanziali - dette clausole di eternità, che possono essere espresse (art. 60, § 4) e implicite (es. art. 60, § e art. 1, 3 e 4).

Riguardo alle limitazioni temporali, esiste disaccordo sulla loro presenza nell'attuale Costituzione brasiliana, ma la dottrina maggioritaria non le riconosce. Tali limitazioni erano presenti nella storia del costituzionalismo brasiliano: la Costituzione del 1824 vietava ogni riforma nei primi quattro anni dalla sua promulgazione.

C. Potere Costituente Derivato di Revisione

Il potere costituente derivato di revisione è il meccanismo che permette lo sviluppo della Costituzione dello Stato. È anch'esso un potere costituito, derivato dal potere costituente originario, ai sensi dell'art. 25, caput, della Costituzione federale e dell'art. 11 dell'ADCT (Disposizioni Costituzionali Transitorie).

Il titolare del potere costituente derivato è il popolo che, in uno stato democratico, lo esercita tramite i suoi rappresentanti (deputati statali) riuniti nell'Assemblea Legislativa dello Stato.

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