Poteri e organizzazione delle Comunità Autonome nella Costituzione (art. 148-152)

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ARTICOLO 29

Poteri previsti dall'art. 148 CE

Art. 148 CE elenca i poteri delle Comunità autonome (CCAA) e dispone che gli organismi auto-organizzati e di governo abbiano, tra le altre competenze, il potere di modificare i confini comunali.

Organizzazione delle istituzioni fondamentali

L'organizzazione istituzionale delle CCAA è molto simile a quella dello Stato, poiché tutte le organizzazioni hanno adottato, nel loro schema, gli elementi minimi previsti dall'art. 152 CE. Dev'essere prevista un'assemblea rappresentativa basata sulla rappresentanza proporzionale, un organo direttivo con funzioni esecutive e amministrative, guidato e coordinato da un presidente. Queste disposizioni erano previste dall'art. 151 CE, ma sono state estese a tutte le regioni. L'organizzazione territoriale risulta molto simile tra le CCAA, pur presentando alcune differenze caratterizzanti:

Tipologie territoriali

  • CCAA uniprovinciali
  • CCAA insulari (con isole)
  • La Costituzione riconosce anche i territori storici provinciali

Assemblee delle Comunità autonome

Le assemblee regionali costituiscono il parlamento delle CCAA e il sistema elettorale per l'elezione dei loro membri presenta regole comuni e specifiche. Lo Stato è competente a disciplinare gli elementi comuni mediante legge organica; tali elementi sono regolamentati dalla LOREG (legge organica del regime elettorale). La normativa prevede, tra l'altro, la concessione di spazi gratuiti sui media. Tutte le CCAA utilizzano la formula proporzionale di D'Hondt.

Particolarità

Vi sono differenze pratiche nel sistema delle circoscrizioni. Alcune comunità autonome prevedono soglie elettorali o sbarramenti a livello di circoscrizione, altre li applicano a livello dell'intero territorio della CCAA (esempi: Murcia, Asturie, Canarie, Baleari).

Composizione e immunità dei parlamenti regionali

  • La composizione dei parlamenti regionali varia: può oscillare indicativamente da 35 a 135 membri.
  • I deputati godono di immunità parlamentare: non possono essere perseguiti o arrestati se non nei casi previsti dalla legge (ad esempio, in caso di reato in flagranza). Hanno un privilegio speciale in materia di giurisdizione: generalmente le cause riguardanti i membri del parlamento regionale sono trattate dalla sezione penale della Corte Superiore di Giustizia (TSJ) della rispettiva CCAA; se il reato è commesso fuori dal territorio regionale, la competenza può ricadere sul Tribunale Supremo.

Durata del mandato

La durata del mandato delle assemblee regionali è, di norma, di quattro anni al massimo. Alcuni statuti di autonomia sono stati modificati per consentire lo scioglimento anticipato del parlamento, ma il nuovo parlamento completa la durata residua del mandato precedente. Le sessioni ordinarie si tengono solitamente da settembre a dicembre e da febbraio a giugno.

Il potere esecutivo

La Costituzione fornisce l'ossatura minima dell'organizzazione del potere esecutivo nelle CCAA: esiste un presidente dell'esecutivo regionale che dirige e coordina gli altri membri dell'esecutivo. La formazione del governo regionale segue procedure definitive.

Procedura di investitura

  • Si svolge una seduta di investitura del presidente dell'esecutivo regionale.
  • Requisiti e votazione: il candidato deve essere, di norma, membro del parlamento regionale. Il voto per l'investitura richiede maggioranza assoluta al primo turno; se non si raggiunge, 48 ore dopo si effettua un nuovo voto che richiede maggioranza semplice. Se entro due mesi dal primo scrutinio nessun candidato ottiene l'investitura, il parlamento autonomo si scioglie.
  • La nomina formale del presidente è effettuata dal Re.

Composizione e struttura dell'esecutivo

Oltre al presidente, l'esecutivo regionale può prevedere la figura del vicepresidente e altri membri con specifiche deleghe (ministri, assessori, ecc.). Il presidente detiene la direzione politica dell'esecutivo, rappresenta la CCAA e, in relazione allo Stato, ha funzione di rappresentanza territoriale. Ha una chiara preminenza rispetto agli altri membri dell'esecutivo, che nomina, dirige e coordina.

Rapporti tra legislativo ed esecutivo

I rapporti tra parlamento regionale ed esecutivo prevedono strumenti di controllo e responsabilità reciproca: il parlamento può sfiduciare il governo mediante una mozione di censura; analogamente, il governo può sottoporre al parlamento voti di fiducia per ottenere sostegno sulle sue politiche.

Amministrazione della giustizia nelle CCAA

La giustizia non costituisce una competenza autonoma delle CCAA, essendo prerogativa dello Stato. Tuttavia, gli statuti di autonomia hanno attribuito alle CCAA alcune competenze gestionali relative al funzionamento della giustizia sul territorio (competenze amministrative, rapporti con le Corti Superiori di Giustizia, ecc.).

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