Potestà Genitoriale in Italia: Doveri, Diritti e Tutela dei Minori

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Potestà Genitoriale: Principi Fondamentali

La potestà genitoriale è un istituto di protezione a beneficio dei bambini, esercitato dai genitori attraverso diritti e doveri. Caratteristiche principali:

  • Intrasmissibilità: la potestà genitoriale non è cedibile a terzi, sebbene il padre possa delegare specifici diritti derivanti.
  • Irrununciabilità: non è possibile rinunciare alla potestà genitoriale, poiché tale rinuncia andrebbe a scapito del figlio.
  • Imprescrittibilità: il mancato esercizio effettivo non ne comporta l'estinzione, salvo specifiche conseguenze.

Soggetti e Oggetto della Potestà Genitoriale

Soggetti Passivi

Sono soggetti alla potestà genitoriale:

  • Figli nati dal matrimonio, purché non emancipati.
  • Figli disabili, anche oltre la minore età, in caso di proroga e riabilitazione.
  • Figli nati fuori dal matrimonio, riconosciuti da entrambi o da uno solo dei genitori.
  • Figli adottivi non emancipati.

Oggetto della Potestà Genitoriale

La potestà genitoriale si configura come una doppia funzione, con entrambi i genitori che esercitano legittima autorità sul figlio. L'articolo 156 del Codice Civile prevede la possibilità di disaccordo tra i genitori, con ricorso al giudice per la decisione, sempre nell'interesse del minore. In caso di separazione, il giudice decide sull'affidamento e la cura dei figli (art. 159 C.C.).

Poteri e Doveri dei Genitori

La missione generale dei genitori è la cura dei figli, come sancito dall'articolo 39, comma 3, della Costituzione e dall'articolo 154 del Codice Civile. Ciò include:

  • Assistenza materiale e morale.
  • Educazione e formazione.
  • Rappresentanza legale e amministrazione dei beni.

Rappresentanza Legale

La rappresentanza legale dei genitori è dovuta alla limitata capacità di agire del minore. Essa si estende a tutti gli atti giuridici ed extragiudiziali che il minore non può compiere autonomamente (art. 162 C.C.). Sono esclusi dalla rappresentanza:

  • Atti relativi a diritti personali o altri atti che il minore può compiere autonomamente.
  • Atti in cui vi è conflitto di interessi tra genitore e figlio.
  • Atti relativi ai beni esclusi dall'amministrazione dei genitori.

Amministrazione dei Beni

Entrambi i genitori hanno pari responsabilità nella gestione dei beni del figlio e devono redigere un inventario. L'azione di responsabilità si prescrive in tre anni. Eccezioni al diritto di amministrazione:

  • Beni acquisiti a titolo gratuito con disposizioni specifiche sull'amministrazione.
  • Beni acquisiti dal figlio maggiore di sedici anni tramite il proprio lavoro, per i quali è necessario il consenso dei genitori per l'eccedenza.
  • Beni pervenuti al figlio da successione in cui uno o entrambi i genitori siano stati dichiarati indegni, amministrati da persona designata dal defunto o, in mancanza, dall'altro genitore o da un curatore.

Privazione, Recupero e Cessazione della Potestà Genitoriale

Cessazione

Modalità di cessazione assoluta:

  • Morte o dichiarazione di morte dei genitori.
  • Morte o dichiarazione di morte del figlio.
  • Emancipazione o raggiungimento della maggiore età del figlio.

Modalità di cessazione relativa:

  • Provvedimento del giudice per violazione dei doveri genitoriali.
  • Sentenza in un procedimento penale o in cause matrimoniali.
  • Perdita della potestà in seguito ad adozione.

Privazione

La privazione può essere totale o parziale. Il tribunale può concedere il recupero della potestà genitoriale quando cessa la causa che ha portato alla privazione.

Sospensione

La sospensione è una privazione temporanea dell'esercizio della potestà genitoriale, causata da:

  • Disaccordo tra i genitori.
  • Nullità del matrimonio o separazione.
  • Pericolo per il minore.
  • Assenza o impedimento di uno o entrambi i genitori.

Esclusione

L'esclusione impedisce la determinazione della potestà genitoriale per determinati genitori, ad esempio in caso di gravi comportamenti che abbiano compromesso il rapporto con il figlio.

Estensione e Riabilitazione della Potestà Genitoriale

La potestà genitoriale su un minore inabile si estende oltre la maggiore età per effetto di legge. Se il figlio adulto non sposato, che ha convissuto con i genitori, è inabile, la potestà genitoriale viene ripristinata ed esercitata secondo le disposizioni della sentenza di inabilità.

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