Prescrizione dei crediti nel CCCat: termini, interruzione e sospensione
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Prescrizione (interruzione e sospensione)
Senso lato: la prescrizione è un istituto giuridico che riguarda la modificazione di una situazione o di un rapporto giuridico in conseguenza del decorso del tempo.
Senso stretto: la prescrizione costituisce un limite all'esercizio dei diritti e delle facoltà. L'istituto determina l'estinzione del credito come conseguenza della mancata manifestazione di vita adeguata durante il periodo fissato dalla legge: il silenzio nell'esercizio combinato con il decorso del tempo.
Perché si produca la prescrizione: inattività o mancato esercizio della pretesa, protratti e ininterrotti per il periodo di tempo previsto dalla legge (termine di prescrizione).
I termini di prescrizione (articoli del CCCat)
Si distinguono tre termini principali di prescrizione secondo il Codice civile catalano (CCCat):
a) Il termine generale di dieci anni (art. 121-20 CCCat.)
I crediti di qualsiasi tipo, salvo diversa disposizione del codice o di leggi speciali, si prescrivono dopo dieci anni.
b) Il termine di tre anni (art. 121-21 CCCat.)
I crediti ordinari per determinati pagamenti, in ragione della natura dell'obbligazione o della fonte dell'obbligo, si prescrivono in termini generali più brevi, in particolare tre anni, tra i quali si includono, tra gli altri:
- la richiesta di pagamenti periodici che si riferiscono ad anni o a intervalli più brevi;
- le pretese relative alla remunerazione di servizi e all'esecuzione di lavori;
- la richiesta di pagamento del prezzo di vendita al consumatore;
- i crediti derivanti da responsabilità contrattuale.
c) Il termine annuale (art. 121-22 CCCat.)
I crediti relativi alla protezione del possesso si prescrivono in un anno. Si tratta, ad esempio, delle azioni del proprietario, quale che sia il titolo, per esercitare e mantenere il possesso o per recuperarlo quando è stato spogliato. Comprende le pretese dei possessori; sono escluse, salvo diversa disposizione di legge, quelle situazioni in cui il termine non trova applicazione.
Decorso del termine di prescrizione
Il termine di prescrizione inizia a decorrere quando nasce il credito e il titolare può farlo valere: in pratica quando il titolare sa o può ragionevolmente venire a conoscenza delle circostanze che giustificano la pretesa e della persona contro la quale essa può essere esercitata (art. 121-23 CCCat.).
Perché si produca la prescrizione è richiesta la continuità del decorso per il periodo stabilito dalla legge. Tuttavia, può intervenire un fatto che interrompe il silenzio e determina l'interruzione della prescrizione: in tal caso il termine ricomincia a decorrere nuovamente.
Di conseguenza, una volta cessata la causa che ha determinato l'interruzione, i termini di prescrizione si rinnovano integralmente e ripartono dall'inizio, senza tener conto del tempo trascorso anteriormente all'interruzione.
Cause di interruzione (art. 121-11 CCCat.)
Sono cause di interruzione della prescrizione, tra le principali:
- l'esercizio del credito dinanzi ai giudici, anche se l'azione è respinta per motivi processuali;
- l'avvio del procedimento arbitrale relativo al credito o il deposito della domanda di omologazione dell'arbitrato;
- la rivendicazione extragiudiziale del credito;
- il riconoscimento del diritto o la rinuncia alla pretesa da parte del debitore.
L'effetto dell'interruzione è che il termine deve ricominciare a decorrere e si rende necessario completare nuovamente l'intero periodo di prescrizione.
Interruzione vs sospensione della prescrizione
La differenza tra interruzione e sospensione è fondamentale:
- Interruzione: comporta la ricomparsa del termine che deve ricominciare a decorrere integralmente.
- Sospensione: comporta una mera paralisi del decorso del termine ma non la sua eliminazione; dopo la cessazione della sospensione si tiene conto del tempo già trascorso.
La sospensione opera, in particolare, quando vi è una causa di forza maggiore che, nei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del termine di prescrizione, impedisce al titolare di esercitare la pretesa né direttamente né per mezzo di delega. Tra i casi di forza maggiore possono rientrare calamità naturali (alluvioni, incendi), conflitti bellici, ecc. Oltre alla causa generale di forza maggiore, il codice prevede due cause particolari di sospensione: ragioni personali o familiari (art. 121-6 CCCat.) e lo stato della proprietà (art. 121-7 CCCat.).
Soggetti e situazioni in cui si sospendono i termini
Si sospendono i termini di prescrizione, tra altri, nei seguenti casi:
- le pretese tra coloro che sono chiamati all'eredità mentre l'eredità non è stata accettata;
- i crediti dei titolari minori o incapaci fino alla nomina del loro rappresentante legale;
- le pretese tra coniugi mentre perdura la convivenza, fino alla separazione legale o di fatto;
- le pretese tra i membri di una coppia stabile (conviventi), fintanto che perdura la convivenza;
- le pretese tra genitori e figli soggetti alla potestà genitoriale, fino a quando tale potestà non cessi;
- le pretese tra coloro che ricoprono funzioni di custodia, conservazione, amministrazione immobiliare, tutela o accoglienza di minori o incapaci, purché perduri l'incarico.
Effetti dell'interruzione e della sospensione sulla posizione giuridica
L'interruzione e la sospensione della prescrizione producono benefici o oneri nella posizione giuridica attiva rispetto al rapporto nel quale è sorto il credito: l'interruzione azzera il decorrere del termine e lo fa ripartire, mentre la sospensione conserva il tempo già trascorso e riprende il decorso una volta cessata la causa sospensiva.