Principi della Democrazia Argentina: Diritti Politici, Suffragio e Istituzioni
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Diritti Politici
I diritti politici rappresentano la prima generazione di diritti che emergono dal rapporto tra il cittadino e lo Stato. Si manifestano principalmente nel diritto di eleggere ed essere eletti. Il primo e fondamentale tra i diritti politici è il voto.
Il popolo è il titolare della sovranità ed elegge i propri rappresentanti attraverso il voto. Gli articoli 1 e 22 della Costituzione Nazionale (NC) affermano che il popolo non si governa o delibera direttamente, ma attraverso i propri rappresentanti. Questo significa che nel nostro paese vige una democrazia indiretta.
Coloro che godono di questi diritti sono i cittadini, escludendo gli stranieri.
Il Suffragio e le sue Caratteristiche
Secondo la Legge Sáenz Peña del 1912, il voto è universale, uguale, segreto e obbligatorio.
- Universale: Spetta a tutti i cittadini, ovvero nel nostro paese non esiste il voto qualificato.
- Uguale: Tutti i voti hanno lo stesso peso.
- Segreto: Si vota in una cabina elettorale e nessuno ha l'obbligo di dichiarare per chi ha votato.
- Obbligatorio: Tutti i cittadini tra i 18 e i 65 anni hanno il dovere di votare.
Queste caratteristiche del suffragio sono state specificamente dedicate dalla riforma costituzionale del 1994, Art. 37.
Partiti Politici
I partiti politici sono gruppi sociali che si formano per raggiungere l'esercizio del potere. Dalla riforma del 1994, Art. 38, sono definiti come istituzioni fondamentali del sistema democratico: la loro creazione e le attività sono libere. Lo Stato deve impegnarsi a sostenerli finanziariamente. Ciascun partito deve rendere pubblica l'origine e la destinazione dei propri fondi.
I sistemi elettorali sono i processi attraverso i quali vengono distribuite le cariche politiche. Oggi, si riconosce l'effettiva parità di opportunità tra uomini e donne per le cariche politiche. Questo risultato è ottenuto attraverso la quota minima di donne.
In passato, le donne non votavano. Il voto femminile è stato istituito nel 1948. Negli ultimi anni si è iniziato a dare opportunità di voto anche ai detenuti. I dipendenti pubblici non possono partecipare attivamente ai partiti politici o candidarsi.
Elezione delle Autorità
L'Art. 47 disciplina le modalità di elezione delle autorità.
Secondo l'Art. 94, il Presidente e il Vicepresidente della Nazione sono eletti dal popolo in due turni. Il secondo turno, se applicabile, si svolge tra i due principali candidati entro 30 giorni dalla celebrazione del primo. Si ricorre al secondo turno quando la formula con il maggior numero di voti non supera il 45% dei voti totali, o quando ha meno di 10 punti percentuali di differenza con il secondo classificato.
Il Presidente e il Vicepresidente restano in carica 4 anni e possono essere rieletti per un mandato consecutivo. Per ricandidarsi nuovamente, è necessario attendere un intervallo di tempo.
Deputati
I Deputati restano in carica 4 anni e possono essere rieletti. Le Camere sono rinnovate per metà ogni 2 anni.
Senatori
I Senatori restano in carica 6 anni e possono essere rieletti indefinitamente. Tuttavia, il Senato si rinnova di un terzo ogni 2 anni.
Ufficio del Vicepresidente
Il Vicepresidente presiede il Senato e vota solo in caso di parità.
Il Potere Giudiziario
Il potere giudiziario è esercitato dalla Corte Suprema e dai tribunali di grado inferiore. I giudici non sono eletti dal popolo, ma nominati dal Consiglio della Magistratura.
Requisiti per essere Giudice
Per essere giudice, è necessario essere avvocato e rimanere in carica finché si mantiene una buona condotta.