Principi Fondamentali dei Contratti Reali nel Diritto Romano: Mutuo, Comodato, Deposito e Pegno
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PRIMA PARTE: I Contratti Reali nel Diritto Romano
Il Mutuo (Credito al Consumo)
Il Mutuo è un contratto reale che prevede il trasferimento di proprietà di cose fungibili, con l'obbligo di restituirne altrettante dello stesso genere e qualità. Generalmente è gratuito, salvo patti contrari.
Soggetti del Mutuo
- Mutuante: Chi offre la cosa (il denaro, i cereali).
- Mutuatario: Chi accetta e si impegna a restituire.
Oggetto e Causa
- Oggetto: Cose fungibili (ad esempio, il denaro, i cereali).
- Causa: La consegna della cosa.
Azioni Legali (Per la Restituzione)
- Azioni di Legge: Per il ritorno della cosa.
- Se l'oggetto era grano: Actio Triticaria (Azione Triticaria).
- Se l'oggetto era denaro: Actio Pecuniae Creditae (Azione di Credito).
Prestiti Marittimi (Fenus Nauticum)
Una persona paga una somma di denaro a un armatore per l'acquisto di merci, con l'intesa che il denaro debba arrivare in porto. Il denaro è destinato all'acquisto di merci.
Responsabilità del Mutuatario
I soggetti rispondono per dolo, colpa e si assumono il rischio del caso fortuito (nel prestito marittimo, il rischio è spesso a carico del mutuante fino all'arrivo).
Il Comodato d'Uso (Prestito Gratuito)
Il Comodato è un contratto reale essenzialmente gratuito, con cui una parte consegna all'altra una cosa inconsumabile affinché se ne serva per un tempo o un uso determinato, con l'obbligo di restituirla.
Soggetti del Comodato
- Comodante (Finanziatore): Chi offre la cosa.
- Comodatario (Mutuatario): Chi accetta e si impegna a restituire.
Oggetto e Causa
- Oggetto: Cose non consumabili e, talvolta, beni immobili.
- Causa: La consegna della cosa per la destinazione d'uso pattuita.
Azioni Legali
- Azione Diretta: Per il ritorno della cosa da parte del Comodante.
- Azione Contraria: Quando il Comodatario sostiene spese necessarie per la conservazione della cosa. Il Comodatario può esercitare il diritto di ritenzione (trattenere la cosa) fino al pagamento delle spese da parte del Comodante.
Responsabilità del Comodatario
Il Comodatario risponde per dolo, colpa, custodia e furto. Non risponde per caso fortuito.
Il Deposito
Il Deposito è un contratto reale con cui una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla a richiesta.
Soggetti del Deposito
- Depositante: Chi offre la cosa.
- Depositario: Chi custodisce la cosa.
Oggetto
Proprietà personale non fungibile o che può essere individualizzata.
Azioni Legali
- Azione Diretta: Per la restituzione della cosa da parte del Depositante.
- Azione Contraria: Per il pagamento delle spese sostenute dal Depositario (indennizzo/compensazione).
Responsabilità del Depositario
Il Depositario risponde per dolo e negligenza grave (culpa lata), ma non per negligenza lieve.
Depositi Speciali
- Deposito Necessario (Richiesto): Avviene in circostanze eccezionali (es. incendio o disastro). Se il depositario si rifiuta di accettare o, dopo aver accettato, si rifiuta di restituire, è obbligato a pagare il doppio del valore della cosa.
- Deposito Irregolare: Riguarda denaro o cose fungibili, dove il depositario acquisisce la proprietà con l'obbligo di restituire l'equivalente.
- Sequestro (Giudiziario): Si verifica quando c'è una controversia (contenzioso) e la cosa viene affidata in deposito nelle mani di un sequestratario fino a quando la lite non è risolta.
Il Pegno (Pignus)
Il Pegno è la costituzione di una cosa a garanzia dell'adempimento di un obbligo principale.
Soggetti del Pegno
- Debitore Pignorante (Datore di Pegno): Colui che ha l'obbligo primario e dà la cosa in garanzia.
- Creditore Pignoratizio: Colui che riceve la cosa in garanzia e ha l'obbligo di custodirla e restituirla una volta adempiuto l'obbligo principale.
Oggetto e Causa
- Oggetto: Beni mobili o immobili.
- Causa: La fornitura di beni come garanzia. Il Pegno è un diritto accessorio all'obbligo principale.
Azioni Legali
- Azione Diretta: Per la restituzione della cosa data in pegno.
Patti Aggiuntivi al Pegno
Patti che potevano essere aggiunti al contratto di Pegno:
- Patto Commissorio (o Lex Commissoria): In caso di inadempimento dell'obbligo, il debitore perde il diritto sulla cosa e il pegno diventa proprietà del creditore. (Questo patto fu poi vietato).
- Patto di Vendita: Il Creditore Pignoratizio può vendere la cosa data in pegno e soddisfarsi sul ricavato. Deve restituire l'eccedenza (superfluum) al debitore.
- Patto di Anticresi: Il creditore prende i frutti della cosa data in pegno come interesse sul debito.
Responsabilità del Creditore Pignoratizio
Il Creditore Pignoratizio risponde per dolo, colpa e diligenza. Non risponde per cause di forza maggiore.