Principi Fondamentali del Diritto Penale: Azione, Omissione e Nesso Causale
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Voce 18: Azione, Omissione e Commissione per Omissione (Omissione Impropria)
Prima di tutto, dobbiamo distinguere tra i reati passibili di azione legale e i crimini di omissione.
1. Crimini di Azione (in senso stretto)
Il crimine di azione consiste nel completamento di un **movimento corporeo**, che avvia un processo causale. Per tutti i reati di azione si viola una **norma proibitiva**, una regola che proibisce di fare qualsiasi cosa (in contrasto con le norme prescrittive, che impongono di fare qualcosa). Si punisce soltanto la condotta delle attività o la produzione di un risultato.
A. Crimini formali o di mera attività
Per la consumazione del tipo è sufficiente un **movimento del corpo**, solo quello (generalmente si riferisce a diritti legali, non fisici, come la privacy, l'onore, ecc.). I risultati possono verificarsi, ma non sono tenuti a imporre il castigo. Come nella **violazione di domicilio**, il reato si consuma con l'**ingresso**.
B. Offese materiali o di risultato
Il tasso di consumo richiede l'intervento e il **risultato**, un cambiamento nel mondo percepibile dai sensi esterni, di cui si stabiliscono tempo e luogo. Dobbiamo stabilire un **nesso di causalità** tra l'azione e il risultato. Ci può essere un tentativo solo se non si verifica alcun risultato; in tal caso, si punisce fin dall'inizio del rischio giuridico.
2. Crimini di Omissione
La situazione è simile a quella della mera attività perché si punisce la mancata realizzazione di un comportamento (la mera attività si limita a punire il comportamento di condotta). Il fallimento non significa, in termini di criminalità, passività non completata, ma smettere di fare un comportamento previsto. Si viola una **norma obbligatoria**, un mandato. Il soggetto non fa quello che la regola impone che dovrebbe essere fatto, ignorando il mandato di fare ciò che la legge si aspetta da lui.
A. Crimini di pura omissione o autonomi
Si punisce il semplice non svolgimento di un'attività prevista, poiché vi è una norma che stabilisce l'**obbligo**. Solo il tipo che si consuma (Perfect Crime). Per ogni cosa c'è una regola che stabilisce l'obbligo.
B. I crimini commessi da omissione impropria o commissione per omissione
Oltre a un'omissione, è punita la conseguenza che ne deriva. Hanno una struttura con elementi comuni dei reati d'azione e dei delitti di omissione, perché prendono qualcosa da ognuno di essi. Gli elementi necessari per la commissione per omissione sono i seguenti:
- Richiede la non-realizzazione dell'azione attesa (l'esistenza di un **comportamento omissivo**).
- Richiede la non-evasione di un risultato (l'**esistenza del risultato**).
Nel nostro Codice Penale, la regola è l'articolo 11:
I crimini o reati che consistono nella produzione di un risultato si considerano commessi per omissione solo quando non si è evitato, violando un obbligo giuridico speciale del suo autore, equivalente, ai sensi del testo di legge, alla sua causalità. A tal fine si considera la mancanza di azione: a) se vi è un obbligo giuridico contrattuale o specifico di agire; b) quando l'omittente crea una possibilità di rischio per il bene giuridicamente protetto da un precedente atto o omissione.
L'articolo derivato richiede:
- Il significato della legge consente l'**equivalenza tra azione e omissione**. Ci sono articoli che richiedono un comportamento attivo, escludendo in tal modo la Commissione per omissione. Solo gli elementi che non richiedono un comportamento attivo, ma solo parlano di risultati, possono essere dati per omissione.
- Che vi sia una **violazione di un dovere legale speciale** riguardo al soggetto giuridicamente protetto. Questa è la ***posizione di garante***, che è ciò che permette veramente di punire un individuo per omissione, perché segna la differenza tra reati di pura omissione per quanto riguarda il livello della domanda. Nei delitti di pura omissione i precetti sono generali (per tutti), ma nella Commissione per omissione vi è un obbligo per un particolare gruppo di persone.
- Che vi sia una **situazione di interferenza** in cui si opera e si crea una situazione di rischio, ed è necessario impedire il pericolo per il bene legalmente protetto.
Il Rapporto Causale
Nel campo della teoria della causalità, che prepariamo per i **reati di risultato** (a differenza dei reati di mera attività), è necessaria al fine di determinare la relazione tra il comportamento individuale e la modificazione del mondo esterno che si è verificata. Per risolvere il problema del nesso di causalità sono state affrontate diverse teorie.
1. Teorie del Nesso di Causalità
A. Teoria della equivalenza delle condizioni (o conditio sine qua non)
Sviluppata da Glaser e da un giudice della Corte Suprema tedesca, Von Buri. Sostiene che, in base alla logica scientifica di causa ed effetto, per tutte le condizioni necessarie per la produzione di un risultato è attribuito il **valore di causa** (a tutte le condizioni è attribuito lo stesso valore causale). Si traduce in una **formula pratica di applicazione costante**: con la rimozione mentale dell'azione, se il risultato scompare, l'azione è la causa del risultato. Lo svantaggio è che si possono raggiungere **risultati assurdi**. Ancora più assurdo si raggiunge se la catena di ipotesi è perfettamente un'azione legale. Questa teoria non riesce a spiegare in maniera soddisfacente la vera causa del risultato o a estendere il vero e proprio spazio di responsabilità penale, perché il risultato si estende all'infinito.
B. Teoria della adeguatezza (o causalità adeguata)
Non risolve i casi di **causazione cumulativa**. Gli autori di questa teoria sostengono che l'affermazione del nesso di causalità non significa che il soggetto sia penalmente responsabile per la morte, ma si devono analizzare i diversi elementi del presunto crimine, arrivando poi alla colpa correttiva.
C. Teoria della causalità rilevante (o del nesso tipico)
Introduce anche una **valutazione giuridica**. Tra le possibili condizioni che producono un risultato, si sceglie la più pertinente. Questa teoria è considerata un preludio alla cosiddetta teoria della imputazione oggettiva.
2. Teoria della Imputazione Oggettiva della Causalità
Si introduce un elemento di valutazione, perché il secondo passo è puramente valutativo, e questo è vicino alla teoria della adeguatezza e della pertinenza.
2.1. Fasi
Secondo la teoria della causalità, è necessario dare peso a una condizione causale che ha prodotto un risultato, eseguendo due passaggi:
- Prima prova sull'effettiva esistenza di un **nesso di causalità** tra azione e risultato. Questo rapporto è stabilito con la teoria della equivalenza delle condizioni, che sola permette di determinare se il nesso è causale o meno.
- Partendo dalla necessità di istituire il primo nesso, e una volta dato il passo successivo, la denuncia deve essere valutata oggettivamente al processo, tenendo presente che abbiamo stabilito il nesso di causalità tra azione e risultato. Possiamo quindi parlare della possibilità di **attribuire il risultato all'azione**. Questa seconda fase è effettuata sulla base di criteri sviluppati dalla dottrina: l'azione deve **creare o aumentare un rischio**.
2.2. Correzioni
La teoria della causalità, a causa della sua problematica applicazione, doveva essere corretta nella pratica. Vi è un grande caso che tenta di correggere gli eccessi derivanti dall'applicazione della teoria della causalità. Queste correzioni sono:
- Si riferisce al **tipo di rischio**.
- Si applica il principio della **mancanza di un aumentato rischio** di adeguatezza ipotetica del diritto alternativo.
- La condotta non avrebbe obiezioni né oggettive quando il risultato si sarebbe verificato comunque, anche con il regolare svolgimento standard.