Principi Fondamentali di Etica e Diritto Umanitario: Codice di Norimberga e Convenzioni di Ginevra
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Principi Etici e Norme Umanitarie Internazionali
Il Codice di Norimberga: Etica nella Sperimentazione Umana
Il Codice di Norimberga fu stabilito il 20 agosto 1947 a Norimberga, Germania.
Si tratta di un insieme di principi fondamentali che riguardano il consenso informato e l'assenza di coercizione, posti alla base della sperimentazione scientifica e volti a garantire il benessere dei soggetti umani coinvolti.
Questi principi costituiscono il Codice di Norimberga, composto da dieci punti essenziali. Tra questi, spiccano il consenso informato e l'assenza di coercizione, fondamentali per la sperimentazione scientifica e per il benessere dei soggetti umani coinvolti.
I Dieci Punti Fondamentali
I dieci punti sono:
- È assolutamente essenziale il consenso volontario dei soggetti umani. Ciò significa che la persona coinvolta deve avere capacità legale di dare il consenso; la sua situazione deve essere tale da essere capace di esercitare una libera scelta, senza l'intervento di qualsiasi elemento di forza, frode, inganno, costrizione o altra forma di coercizione. Deve avere sufficiente conoscenza e comprensione degli elementi che consentono di prendere una decisione ragionevole e informata. L'esperimento dovrebbe essere tale da ottenere il miglior risultato per il bene della società, non ottenibile con altri metodi o mezzi, e non deve essere casuale o inutile per natura.
- L'esperimento deve essere concepito e basato sui risultati della sperimentazione animale e su una conoscenza della storia naturale della malattia o di un altro problema in fase di studio, in modo che i risultati precedenti giustifichino l'esperimento.
- L'esperimento dovrebbe essere condotto in modo da evitare tutte le sofferenze e i danni fisici e mentali inutili.
- Nessun esperimento dovrebbe essere eseguito quando non c'è ragione a priori di credere che la morte o lesioni possano verificarsi, conducendo a una disabilità, se non forse in tali esperimenti in cui i medici sperimentali servono anche come soggetti.
- Il grado di rischio che deve essere assunto non dovrebbe mai superare quello determinato dall'importanza umanitaria del problema da risolvere con l'esperimento.
- Devono essere fatti preparativi adeguati e fornite strutture appropriate per proteggere il soggetto sperimentale contro la possibilità, anche remota, di lesioni, disabilità o morte.
Le Convenzioni di Ginevra: Protezione delle Vittime di Guerra
Le Convenzioni di Ginevra sono una serie di standard internazionali volti a umanizzare la guerra. Sono state stipulate in anni diversi: la prima nel 1864, a cui ne seguirono altre tre nel 1906, 1929 e 1949 rispettivamente.
Le Quattro Convenzioni Principali
- Prima Convenzione di Ginevra del 1864: Include la Convenzione di Ginevra per migliorare la condizione dei feriti negli eserciti in campo (1864).
- Seconda Convenzione di Ginevra del 1906: Include la Convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti, malati o naufraghi delle forze armate in mare (1906).
- Terza Convenzione di Ginevra del 1929: Composta dalla Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati negli eserciti in campo e dalla Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra del 27 luglio 1929.
- Quarta Convenzione di Ginevra del 1949: Composta da 4 convenzioni adottate dalla Conferenza diplomatica sulla costituzione delle convenzioni internazionali intese a proteggere le vittime della guerra nel 1949. È entrata in vigore il 21 ottobre 1950 e contiene:
Dettagli della Quarta Convenzione (1949) e Protocolli Aggiuntivi
- Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna.
- II Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare.
- Terza Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra.
- Quarta Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.
Sono compresi nella convenzione anche i protocolli aggiuntivi del 1977:
- Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I).
- Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo II).
La Convenzione di Ginevra si applica in tempo di guerra o di conflitto armato tra i governi che hanno ratificato le sue condizioni. I dettagli di applicabilità sono discussi negli articoli comuni 2 e 3.