Principi Fondamentali dell'Interpretazione Giuridica e del Conflitto di Leggi

Classificato in Diritto & Giurisprudenza

Scritto il in italiano con una dimensione di 7,5 KB

2) Teoria sull'Interpretazione Soggettiva della Legge

La Teoria Soggettiva

Per la teoria soggettiva, ogni legge è portatrice del *senso soggettivo* che è stato impresso dal legislatore che l'ha prodotta. Di conseguenza, il compito dell'interprete, o meglio, l'obiettivo dell'interprete, non può essere altro che trovare o ricostruire la *volontà storica* che il legislatore aveva al momento di approvare il disegno di legge. Secondo questa visione, l'interprete deve penetrare l'anima del legislatore, deve mentalmente collocarsi nel punto di vista del legislatore e ripetere artificialmente tale attività.

La teoria soggettiva presuppone che ogni legge sia l'espressione della volontà di coloro che l'hanno emanata. Il fattore determinante per l'interpretazione di una legge è quindi la *volontà del legislatore*, per la quale l'interprete deve considerare tutte le parole con cui il legislatore ha espresso il suo messaggio politico, cercando il senso che lo stesso legislatore ha attribuito a tali parole.

4) Conflitto di Leggi nello Spazio: La Regola Generale nel Diritto Comunitario

In caso di conflitto di leggi nello spazio, Savigny sostiene che si dovrebbe applicare la legge più in linea con la natura giuridica del problema in questione, sia essa una legge nazionale o estera. Questo significa che in un conflitto di leggi nello spazio si dovrebbe applicare quel diritto che risolve al meglio la controversia in questione. Tuttavia, Savigny indica alcune *regole speciali* per l'applicazione della legge straniera:

  1. Le persone sono disciplinate dalla legge del loro domicilio.
  2. Le cose sono regolate dalla legge del luogo in cui si trovano.
  3. La successione dei beni di una persona è disciplinata dalla legge del luogo dell'ultimo domicilio.

5) La Retroattività della Legge secondo la Dottrina di Paul Roubier

Secondo questa teoria, le leggi sono retroattive quando si applicano:

  1. A fatti avvenuti sotto il dominio della legge precedente.
  2. A situazioni giuridiche in corso, per le quali l'impatto si è verificato prima dell'entrata in vigore della nuova legge. Se la nuova legge si applica alle conseguenze latenti di un evento avvenuto sotto il dominio della legge precedente, essa non ha effetto retroattivo, ma *effetto immediato*.

6) Gli Elementi di Interpretazione della Legge (Articoli 19-24 del Codice Civile)

L'Elemento Grammaticale

L'***elemento grammaticale*** è menzionato nell'articolo 19, comma 1, che stabilisce che «quando il significato della legge è chiaro, la sua formulazione non deve essere osservata con il pretesto di consultazione dello spirito». La prima considerazione sono quindi le *parole* e le *espressioni* che il legislatore ha utilizzato.

Regola Generale e Eccezioni (Articoli 20 e 21)

Per quanto riguarda il modo di intendere queste parole, gli articoli 20 e 21 forniscono una *regola generale* e *due eccezioni*.

La regola generale è contenuta nell'articolo 20, comma 1, che stabilisce che le parole della legge sono interpretate nel loro *senso naturale* ed evidente, come l'uso generale delle stesse parole. Per *uso generale* di una parola, si intende ciò che definisce il dizionario della RAE (Real Academia Española), anche se ultimamente vi è una tendenza a considerare che questo senso naturale ed ovvio è quello dato da un *uso comune*.

La prima eccezione a questa regola è l'Art. 20, comma 2, che stabilisce che «quando il legislatore ha espressamente definito [un termine] per certe materie, gli sarà data la sua *accezione giuridica*».

Ci sono diverse definizioni nel paragrafo 5 del titolo preliminare del Codice Civile e in altre legislazioni. Si noti che ci sono definizioni specifiche per determinate materie e che la definizione giuridica di solito ha valore per quel particolare materiale e non per l'intero sistema, anche se alcune sono di carattere generale.

Per esempio, il concetto di *compensazione* o *commerciale*, come definito nel codice del lavoro, ha valore solo nel diritto del lavoro, mentre la definizione di *presunzione* o di *persona* nel Codice Civile ha valore generale. Analogamente, le definizioni di *colpa* e di *intenzione* di cui all'articolo 44 del Codice Civile non hanno valore in materia penale.

La seconda eccezione alla regola dell'articolo 20, comma 1, è contenuta nell'articolo 21, che stabilisce che «le parole tecniche di qualsiasi scienza o arte devono essere prese nel senso che esse danno coloro che professano la stessa scienza o arte».

Un tipico esempio di termine tecnico preso in una direzione diversa da quella che gli darebbe chi professa la scienza o l'arte in questione è l'espressione *demente*, di cui all'articolo 1447 del Codice Civile, dove è evidente che lo scopo non è solo la demenza come intesa in psichiatria, ma come sinonimo di qualsiasi disturbo mentale.

L'Elemento Storico

L'***elemento storico*** è contenuto nell'Art. 19, comma 2, parte finale, che si riferisce alla *storia autorevole* dell'istituzione della legge. Questa storia è quella contenuta nella relativa proposta o messaggio e nelle registrazioni delle sessioni legislative che hanno discusso il progetto.

L'Elemento Logico

Per quanto riguarda l'***elemento logico***, esso è menzionato nell'articolo 22, comma 1, del Codice Civile, che stabilisce che il *contesto della legge* servirà a illustrare ogni sua parte, garantendo così corrispondenza e armonia tra tutte le disposizioni. Per alcuni, l'elemento logico si troverebbe anche nell'Art. 19, comma 1, quando si utilizza il termine «connessione», ma è un parere di minoranza, anche se lo condividiamo.

Secondo il professor Agustin Squella, il comma 2 dell'articolo 22 sancisce un altro elemento: i passaggi oscuri della normativa possono essere illustrati da *altre leggi*, in particolare se riguardano lo stesso argomento. Tuttavia, la stragrande maggioranza della dottrina nazionale ritiene che questo rientri nell'elemento sistematico.

L'Elemento Sistematico

Per quanto riguarda l'***elemento sistematico***, esso è stabilito, come detto sopra, dall'articolo 22, paragrafo 2, e per molti anche dall'articolo 24, nella parte che si riferisce all'interprete che deve considerare lo *spirito generale della normativa*.

Considerazioni Finali sull'Articolo 23 e la Gerarchia

Infine, la disposizione di cui all'articolo 23 non può essere analizzata nel contesto dei quattro elementi individuati. Storicamente, prima della promulgazione del Codice Civile, si riteneva che il carattere *favorevole* o *odioso* di una disposizione potesse essere preso in considerazione per estenderne o limitarne il significato.

Si è spesso affermato che l'applicazione di questi elementi segua un *ordine di gerarchia*, nel senso che uno sarebbe più decisivo rispetto agli altri nell'attribuire significato alla legge. Si sostiene che si debba utilizzare in primo luogo l'elemento grammaticale, e se non è sufficiente, ricorrere al logico, poi al sistematico e, infine, allo storico. Non siamo d'accordo con questa visione, poiché l'attività interpretativa è *complessa* e richiede il ricorso a *tutti gli elementi* per chiarire il significato di una disposizione. Inoltre, Savigny, che è considerato il creatore di questa dottrina, non ha proposto alcuna gerarchia in merito.

Voci correlate: